LEGGE PRIVACY NELLE STRUTTURE PUBBLICHE
SPECIALE SCUOLE
ARTICOLI DI
RIFERIMENTO DEL TESTO UNICO
SPECIFICI DEL
SETTORE PUBBLICO
(oltre agli
articoli relativi alle Disposizioni Generali)
TITOLO IV –
Trattamenti in ambito pubblico
Capo I - Accesso a
documenti amministrativi.
Art. 59 Accesso a
documenti amministrativi
Art. 60 Dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
L'art. 59 ribadisce la
compatibilità delle disposizioni in materia di accesso ai
documenti amministrativi con quelle che regolano il diritto di
accesso ai dati personali. La norma deve essere letta anche in
combinato con la modifica apportata all'articolo 24, comma 3,
della legge n. 241/1990, che fa salva l'applicabilità della
disciplina prevista dal presente codice nei casi in cui la
richiesta di accesso ai dati raccolti mediante strumenti
informatici riguarda dati personali del richiedente (v. amplius
il commento all’art. 176, comma 1).
La norma riproduce
inoltre la previsione già contenuta nell'art. 16 del d.lg. n.
135/1999, in materia di trattamenti di dati sensibili da parte
di soggetti pubblici, prevedendo che le attività finalizzate
all'applicazione della disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi sono di rilevante interesse pubblico.
Al riguardo il successivo art. 60 prevede che il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile. La disposizione chiarisce in
modo inequivoco i
presupposti per il trattamento di tali dati sensibili oggetto di
una richiesta di accesso ai documenti, in linea con
l'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza
amministrativa sul predetto art. 16 del d. lg. n. 135/1999.
Capo II - Registri
pubblici e albi professionali
Art. 61
Utilizzazione di dati pubblici
L'art. 61 disciplina,
fra l'altro, il trattamento dei dati personali contenuti in albi
professionali, in applicazione dei principi in materia di
comunicazione e diffusione di dati da parte di soggetti pubblici
(art. 19, commi 2 e 3), consentendone il trattamento anche
mediante reti di comunicazione elettronica. La disposizione,
inoltre, ad integrazione di tali principi (specifica "copertura"
normativa o perseguimento di finalità istituzionali), fa salva
la possibilità che, a richiesta dell'interessato, siano inseriti
nell'albo anche altri dati, purchè pertinenti rispetto
all'attività professionale, o siano comunicate a terzi altre
informazioni.
Capo III - Stato
civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62 Dati
sensibili e giudiziari
Art. 63
Consultazione di atti
Il capo si limita
sostanzialmente a riprodurre la disposizione che individua quali
finalità di rilevante interesse pubblico, la tenuta degli atti e
dei registri dello stato civile, delle anagrafi e delle liste
elettorali (già art. 7, d. lg. n. 135/1999), con la precisazione
che vi sono ricomprese anche le finalità relative al rilascio di
documenti di riconoscimento e al cambiamento delle
generalità.
In relazione a tali
materie, inoltre, si segnalano nelle disposizioni transitorie
alcuni interventi che adeguano la normativa vigente ai principi
in materia di protezione dei dati personali (art. 177).
Capo IV - Finalità
di rilevante interesse pubblico
Art. 64
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
Art. 65 Diritti
politici e pubblicità dell’attività di organi
Art. 66 Materia
tributaria e doganale
Art. 67 Attività di
controllo e ispettivi
Art. 68 Benefici
economici ed abilitazioni)
Art. 69
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
Art. 70
Volontariato e obiezione di coscienza
Art. 71 Attività
sanzionatorie e di tutela
Art. 72 Rapporti
con enti di culto
Art. 73 Altre
finalità in ambito amministrativo e sociale
Nel capo IV sono
riportate pressoché pedissequamente le disposizioni che
individuano le finalità di rilevante interesse pubblico, già
contenute agli articoli 8 e seguenti del citato d. lg. n.
135/1999. L'art. 73 riporta le altre finalità di rilevante
interesse pubblico individuate, in materia amministrativa e
sociale, dal Garante, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della
legge n. 675/1996, con il provvedimento n. 1/P/2000 del 30
dicembre 1999-13 gennaio 2000, pubblicato nella G.U. n. 26 del 2
febbraio 2000.
Per quanto riguarda le
finalità di rilevante interesse pubblico in materia di attività
sanzionatorie e di tutela, allo scopo di chiarire alcuni dubbi
applicativi, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla
Commissione giustizia della Camera dei deputati, nell’articolo
71,
comma 1, lett. b), è
stata inserita la previsione che, nell’ambito di tali finalità
volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, rientrano anche le attività effettuate per
consentire l’acquisizione da parte del difensore di documenti in
possesso della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo
391- quater del codice di procedura penale.
Non sono riprodotte
nel presente capo, perché riportate nei capi del codice ove sono
trattate le rispettive materie, oltre a quelle appena descritte
in materia di accesso ai documenti amministrativi (già art. 16,
d. lg. n. 135/1999) e di tenuta degli atti e dei registri dello
stato civile, delle anagrafi e delle liste elettorali (già art.
7, d. lg. n. 135/1999), le disposizioni concernenti le finalità
di rilevante interesse pubblico in materia di:
a) rapporto di lavoro
(art. 112, già art. 9, d. lg. n. 135/1999);
b) istruzione (art.
95, già art. 12, d. lg. n. 135/1999);
c) tutela della
salute, interruzione della gravidanza, tossicodipendenze e
portatori di handicap (artt. 85 e 86, già artt. 17-20, d. lg. n.
135/1999);
d) statistica, ricerca
storica ed archivi (art. 98, già artt. 22 e 23, d. lg. n.
135/1999).
La disposizione che
prevede quale finalità di rilevante interesse pubblico
l’applicazione della normativa in materia di immigrazione (art.
64) deve essere applicata in coordinamento con le recenti
disposizioni introdotte dalla legge n. 189/2002, in relazione
alle quali resta consentita la raccolta dei dati biometrici ivi
previsti nel rispetto, ovviamente, dei principi in materia di
protezione dei dati personali.
Per quanto riguarda le
finalità di rilevante interesse pubblico inserite in questo capo
si segnalano alcuni interventi integrativi volti a meglio
precisare l’ambito di applicabilità delle disposizioni. In
particolare, si considerano di rilevante interesse pubblico le
finalità:
a) relative alla
tenuta degli elenchi dei giudici popolari (art. 65, comma 1,
lett.a));
b) connesse alla
disciplina in materia di violazione del termine ragionevole del
processo (art. 71, comma 1, lett. b));
c) di polizia
amministrativa, opportunamente non limitata al livello locale
(art. 73, comma 2, lett. f));
d) di tutela delle
risorse idriche e di difesa del suolo (art. 73, comma 2, lett.
f)).
Capo V –
Particolari contrassegni
Art. 74
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
L'articolo 74
individua alcune cautele a garanzia della riservatezza delle
persone in relazione al trattamento di dati personali contenuti
in contrassegni di circolazione, destinati all'esposizione
all'interno di veicoli, anche relativi a persone handicappate.
La disposizione prende in esame i principi a suo tempo
richiamati dal Garante con un provvedimento generale
(adottato il 19
gennaio 1999), già in larga parte applicati in ambito locale.
Legge privacy e
normativa di riferimento per le PA previgente:
legge n. 675/96 : sulla tutela dei dati personali.
In particolare art. 22 trattamento dati sensibili effettuato
da soggetti pubblici;
DPR n. 318/99 sulle misure minime di sicurezza;
Decreto Legislativo n. 135/99 disposizioni integrative della
legge n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici.
Leggi anche la "Relazione
Annuale del Garante 2000", nella quale si rileva che i
Ministeri
meno attenti alla problematica Privacy sono quelli della Sanità,
dell'Interno e della Giustizia.
Leggi inoltre la relazione dell'anno
2001.
Cosa è, cosa fa il
Comitato Tecnico Nazionale per la sicurezza
informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni?
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