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Legge privacy 675 analisi dei rischi    Legge privacy e pubblica amministrazione

 

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SPECIFICI DEL SETTORE PUBBLICO 

(oltre agli articoli relativi alle Disposizioni Generali)  

Art. 59 

Accesso a documenti amministrativi

Art. 60 

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Art. 61 

Utilizzazione di dati pubblici  

Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali

Art. 62 

Dati sensibili e giudiziari

Art. 63

 Consultazione di atti

Capo IV finalita’ di rilevante interesse pubblico

Art. 64

 Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

Art. 65

 Diritti politici e pubblicita’ dell’attivita’ di organi

Art. 66 

Materia tributaria e doganale

Art. 67 

Attivita’ di controllo e ispettive

Art. 68

 Benefici economici ed abilitazioni

Art. 69

 Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

Art. 70 

Volontariato e obiezione di coscienza

Art. 71 

Attivita’ sanzionatorie e di tutela

Art. 72 

Rapporti con enti di culto

Art. 73 

Altre finalita’ in ambito amministrativo e sociale

Capo V Particolari contrassegni

Art. 74 

Contrassegni su veicoli e accessi a centri storico   

Per le strutture pubbliche (scuole, strutture sanitarie, enti pubblici non economici, Comuni ...) l'inizio delle procedure di adeguamento era stato "posticipato" al 31 dicembre 1999. Le amministrazioni avrebbero dovuto provvedere molto tempo fa. Numerose amministrazioni pubbliche sono ad oggi inadempienti. Stessa cosa dicasi per l'adozione delle misure di sicurezza e la redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali.

 

Responsabilità penali e civili per violazione della normativa privacy.

La posizione del danneggiato

 

 

TITOLO IV – Trattamenti in ambito pubblico 

 

Capo I - Accesso a documenti amministrativi.

Art. 59 Accesso a documenti amministrativi

Art. 60 Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

L'art. 59 ribadisce la compatibilità delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi con quelle che regolano il diritto di accesso ai dati personali. La norma deve essere letta anche in combinato con la modifica apportata all'articolo 24, comma 3, della legge n. 241/1990, che fa salva l'applicabilità della disciplina prevista dal presente codice nei casi in cui la richiesta di accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici riguarda dati personali del richiedente (v. amplius il commento all’art. 176, comma 1).

La norma riproduce inoltre la previsione già contenuta nell'art. 16 del d.lg. n. 135/1999, in materia di trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, prevedendo che le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi sono di rilevante interesse pubblico. Al riguardo il successivo art. 60 prevede che il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. La disposizione chiarisce in

modo inequivoco i presupposti per il trattamento di tali dati sensibili oggetto di una richiesta di accesso ai documenti, in linea con l'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza amministrativa sul predetto art. 16 del d. lg. n. 135/1999.

 

Capo II - Registri pubblici e albi professionali

Art. 61 Utilizzazione di dati pubblici

L'art. 61 disciplina, fra l'altro, il trattamento dei dati personali contenuti in albi professionali, in applicazione dei principi in materia di comunicazione e diffusione di dati da parte di soggetti pubblici (art. 19, commi 2 e 3), consentendone il trattamento anche mediante reti di comunicazione elettronica. La disposizione, inoltre, ad integrazione di tali principi (specifica "copertura" normativa o perseguimento di finalità istituzionali), fa salva la possibilità che, a richiesta dell'interessato, siano inseriti nell'albo anche altri dati, purchè pertinenti rispetto all'attività professionale, o siano comunicate a terzi altre informazioni.

Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali

Art. 62 Dati sensibili e giudiziari

Art. 63 Consultazione di atti

Il capo si limita sostanzialmente a riprodurre la disposizione che individua quali finalità di rilevante interesse pubblico, la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi e delle liste elettorali (già art. 7, d. lg. n. 135/1999), con la precisazione che vi sono ricomprese anche le finalità relative al rilascio di documenti di riconoscimento e al cambiamento delle

generalità.

In relazione a tali materie, inoltre, si segnalano nelle disposizioni transitorie alcuni interventi che adeguano la normativa vigente ai principi in materia di protezione dei dati personali (art. 177).

Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 64 Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

Art. 65 Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi

Art. 66 Materia tributaria e doganale

Art. 67 Attività di controllo e ispettivi

Art. 68 Benefici economici ed abilitazioni)

Art. 69 Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

Art. 70 Volontariato e obiezione di coscienza

Art. 71 Attività sanzionatorie e di tutela

Art. 72 Rapporti con enti di culto

Art. 73 Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

Nel capo IV sono riportate pressoché pedissequamente le disposizioni che individuano le finalità di rilevante interesse pubblico, già contenute agli articoli 8 e seguenti del citato d. lg. n. 135/1999. L'art. 73 riporta le altre finalità di rilevante interesse pubblico individuate, in materia amministrativa e sociale, dal Garante, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, con il provvedimento n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 febbraio 2000.

Per quanto riguarda le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di attività sanzionatorie e di tutela, allo scopo di chiarire alcuni dubbi applicativi, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, nell’articolo 71,

comma 1, lett. b), è stata inserita la previsione che, nell’ambito di tali finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, rientrano anche le attività effettuate per consentire l’acquisizione da parte del difensore di documenti in possesso della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 391- quater del codice di procedura penale.

Non sono riprodotte nel presente capo, perché riportate nei capi del codice ove sono trattate le rispettive materie, oltre a quelle appena descritte in materia di accesso ai documenti amministrativi (già art. 16, d. lg. n. 135/1999) e di tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi e delle liste elettorali (già art. 7, d. lg. n. 135/1999), le disposizioni concernenti le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di:

a) rapporto di lavoro (art. 112, già art. 9, d. lg. n. 135/1999);

b) istruzione (art. 95, già art. 12, d. lg. n. 135/1999);

c) tutela della salute, interruzione della gravidanza, tossicodipendenze e portatori di handicap (artt. 85 e 86, già artt. 17-20, d. lg. n. 135/1999);

d) statistica, ricerca storica ed archivi (art. 98, già artt. 22 e 23, d. lg. n. 135/1999).

La disposizione che prevede quale finalità di rilevante interesse pubblico l’applicazione della normativa in materia di immigrazione (art. 64) deve essere applicata in coordinamento con le recenti disposizioni introdotte dalla legge n. 189/2002, in relazione alle quali resta consentita la raccolta dei dati biometrici ivi previsti nel rispetto, ovviamente, dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda le finalità di rilevante interesse pubblico inserite in questo capo si segnalano alcuni interventi integrativi volti a meglio precisare l’ambito di applicabilità delle disposizioni. In particolare, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità: 

a) relative alla tenuta degli elenchi dei giudici popolari (art. 65, comma 1, lett.a));

b) connesse alla disciplina in materia di violazione del termine ragionevole del processo (art. 71, comma 1, lett. b));

c) di polizia amministrativa, opportunamente non limitata al livello locale (art. 73, comma 2, lett. f));

d) di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo (art. 73, comma 2, lett. f)).

Capo V – Particolari contrassegni

Art. 74 Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

L'articolo 74 individua alcune cautele a garanzia della riservatezza delle persone in relazione al trattamento di dati personali contenuti in contrassegni di circolazione, destinati all'esposizione all'interno di veicoli, anche relativi a persone handicappate. La disposizione prende in esame i principi a suo tempo richiamati dal Garante con un provvedimento generale

(adottato il 19 gennaio 1999), già in larga parte applicati in ambito locale.

 

 

Legge privacy e normativa di riferimento per le PA previgente:

legge n. 675/96 : sulla tutela dei dati personali. In particolare art. 22 trattamento dati sensibili effettuato da soggetti pubblici; 

DPR n. 318/99 sulle misure minime di sicurezza; 

Decreto Legislativo n. 135/99 disposizioni integrative della legge n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.

 

Leggi anche la "Relazione Annuale del Garante 2000", nella quale si rileva che i Ministeri meno attenti alla problematica Privacy sono quelli della Sanità, dell'Interno e della Giustizia. 

Leggi inoltre la relazione dell'anno 2001.  

 

Cosa è, cosa fa il Comitato Tecnico Nazionale per la sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni?