DECRETO LEGISLATIVO N. 135/1999
Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici
CAPO I
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI DA PARTE DI
SOGGETTI PUBBLICI
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione e
definizioni
1. Il presente decreto:
a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono
autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti
giudiziari ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, nel rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima
legge;
b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il
cui perseguimento è consentito detto trattamento, nonché le operazioni
eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1996, n. 676;
b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le disposizioni
previste per i soggetti privati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
c) ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera
dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale, in
conformità ai rispettivi ordinamenti. 3. Ai fini del presente decreto:
a) si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, di seguito denominata "legge";
b) per "dati" si intendono i dati sensibili o attinenti a
provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24 della legge.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al presente Caso si
applicano in ogni caso di trattamento dei dai comunque effettuato da soggetti
pubblici.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), n. 1), della legge
31 dicembre 1996, n. 676, e dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 aprile 1998,
n. 94, per la compiuta disciplina della riservatezza dei dati personali in
ambito sanitario.
ARTICOLO 2
Modalità del trattamento e
informativa agli interessati
1. I soggetti pubblici
effettuano il trattamento dei dati con modalità atte ad assicurare il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
adottano, inoltre, le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge.
2. Nell'informare gli interessati ai sensi dell'articolo 10 della legge, i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.
ARTICOLO 3
Dati trattati
1. I soggetti pubblici sono
autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge, i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei
dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che
i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto
tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi
che, considerato il numero e la natura dei dati trattati permettono di
identificare gli interessati solo in caso di necessità.
5. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro
dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al
trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche
quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non
sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
6. I dati non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
ARTICOLO 4
Operazioni
eseguibili
1. Rispetto ai dati la cui
disponibilità è essenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i soggetti
pubblici, sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta
di altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto
tra dati, nonché i trattamenti di dati ai sensi dell'articolo 17 della legge,
sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.
3. In ogni caso, la diffusione
dei dati, nonché le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati
utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'articolo
23, comma 4, della legge.
ARTICOLO
5 Modificazioni alla legge 31
dicembre 1996, n. 675
1. Dopo il comma 1
dell'articolo 22 della legge è inserito l seguente: "1-bis. Il comma 1 non
si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli
7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle
medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati".
2. Il comma 3 dell'articolo 22
della legge è sostituito dal seguente:
"3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rileganti finalità
di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge,
e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
interazione della presente legge, emananti in attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more
della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità
di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1".
3. Dopo il comma 3
dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:
"3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le
operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto
dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei
singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.".
4. I soggetti pubblici avviano
l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 22 della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo entro
il 31 dicembre 1999. Per le richieste presentate al garante, a norma del comma 3
dell'articolo 22 della legge, come modificato dal presente decreto, entro il 31
dicembre 1999, il termine per la decisione del Garante medesimo è di novanta
giorni , durante i quali il trattamento dei dati dovrà essere proseguito sino
alla decisione.
5. I provvedimenti di cui
all'articolo 22, comma 3-bis della legge, introdotto dal comma 3 del presente
articolo, costituiscono attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4
del presente decreto.
CAPO II
INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE RILEVANTI FINALITA'
DI INTERESSE PUBBLICO
ARTICOLO 6
Stato civile, anagrafe e liste
elettorali
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della
popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero,
nonché delle liste elettorali.
ARTICOLO 7
Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello straniero
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette
all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Le disposizioni del presente
Capo non riguardano i trattamenti dei dati effettuati in esecuzione della
convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93, o dell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, ovvero previsti dalla lettera
e) del medesimo articolo.
3. Per le finalità di cui al
comma 1 è, in particolare, ammesso il trattamento dei dati strettamente
necessari:
a) al rilascio di visti,
permessi, attestazioni e documenti anche sanitari, nonché alla tenuta dei
registri;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in materia
di politiche migratorie;
c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio,
alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
ARTICOLO 8
Esercizio dei diritti politici
e pubblicità dell'attività di determinati organi
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette
all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di
esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto,
nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi.
2. Ai sensi dell'articolo 1 si
considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette
all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici.
3. I trattamenti dei dati per
le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti per eseguire specifici
compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli
concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e le verifiche della
relativa regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di
decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con
gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
4. Ai fini del presente
articolo, è consentita la diffusione dei dati per le finalità di cui al comma
1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni
delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche,
alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
5. Ai fini del presente
articolo, in particolare, sono consentiti:
a) il trattamento dei dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organo collegiali o
assembleari;
b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della
funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre
forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo.
6. I dati trattati per le
finalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere comunicati e diffusi nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti anche per la via telematica. Non è comunque
consentita la divulgazione dei dati che non risultino strettamente necessari ad
assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della
legge per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
ARTICOLO 9
Rapporti di lavoro
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette
all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo,
dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o
temporaneo, e di altre forme di impiego di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalità di cui al comma 1, intendono ricompresi, in particolare, quelli
svolti al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di
igiene e di sicurezza del lavoro o di sicurezza o di salute della popolazione,
nonché in materia sindacale;
f) applicare anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa
in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati , anche per via telematica,
agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di categoria
e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato in
relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a
tempo parziale;
l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. I dati raccolti mediante
impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche informatiche o telematiche,
richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità, individuate
secondo la procedura di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti
delle modalità di tale trattamento, anche attraverso l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge.
4. La diffusione dei dati di
cui alle lettere da k) a m) del comma 2 è consentita in forma anonima e,
comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
ARTICOLO 10
Materia tributaria e doganale
1. Ai sensi dell'articolo 1 si
considerano di rilevante interesse pubblico le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni
in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai
responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del
presente decreto, si considerano, inoltre, di rilevante interesse pubblico le
attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle
violazioni degli obblighi ed all'adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o normativa comunitaria, nonché al controllo ed all'esecuzione
forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, all'effettuazione dei
rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione
ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli
immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
ARTICOLO 11
Attività di controllo e
ispettive
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di verifica della
legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro
ed ispettive nei confronti di altri soggetti.
2. Nell'esercizio di tali
funzioni, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare trattamenti dei dati
legittimamente trattati presso i soggetti controllati.
3. Ai sensi dell'articolo 1 si
considerano altresì di rilevante interesse pubblico le attività di
accertamento, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, con riferimento
a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.
ARTICOLO 12
Istruzione
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le attività di istruzione e di
formazione, in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
ARTICOLO 13
Benefici economici e
abilitazioni
1.
Ai
sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività
dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si
intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche
quelli necessari relativi a:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b) all'elargizione di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e
antiracket;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici
in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di
loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzione tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titolo abilitativi previsti dalla
legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il
trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia
indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente
articolo, in conformità alle leggi, e per le finalità di vigilanza e di
controllo conseguente alle attività medesime.
ARTICOLO14
Onorificenze, ricompense e
riconoscimenti
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette
all'applicazione della disciplina di conferimento di onorificenze e ricompense,
di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazione ed
enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine , per quanto di propria competenza, ad uffici
anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di
istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di titoli
autorizzatori o abilitativi, di concessione di patrocini, patronati e premi di
rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed
incontri istituzionali.
ARTICOLO 15
Volontariato e obiezione di
coscienza
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti
all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici
e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda
l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta dei registri
generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano parimenti di
rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della legge 8
luglio 1998, n. 23, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione
di coscienza.
ARTICOLO 16
Attività sanzionatorie e
predisposizione di elementi di tutela
in sede amministrativa o giurisdizionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti dei dati:
a) volti all'applicazione delle
norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione
di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale;
c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione
della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla
lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato.
ARTICOLO 17
Tutela della salute
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attività rientranti nei
compiti del Servizio Sanitario Nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge:
a) la previsione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché l'assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione
all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d) le attività certificatorie; e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi
la sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi
avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della
profilassi internazionale;
f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
g) i trapianti di organi e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione
della legge 4 maggio 1990, n. 107;
h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti
tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
Sanitario Nazionale.
2. L'identificazione
dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalità
di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati è consentito ai
soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi
delle attività di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei
dati di volta in volta trattati.
3. Il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi
sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi
codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei
collegi delle professioni sanitaria, la cui accettazione è condizione
essenziale per il tratt amento dei dati da parte degli incaricati del
trattamento. Il codice prevede anche:
a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale
da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge
al segreto professionale;
b) le modalità di applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge ai
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti
con i pazienti;
c) modalità semplificate per informativa agli interessati per la protezione del
loro consenso.
4. Con i decreti di cui
all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure minime per
garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o
mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento
disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono
di identificare direttamente gli interessati.
5. Il trattamento dei dati
genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della sanità, che acquisisce, a tal
fine, il parere del Consiglio Superiore della Sanità.
ARTICOLO 18
Interruzione volontaria della
gravidanza
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti
all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai
trattamenti svolti per:
a) la gestione dei consultori familiari
b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi
di interruzione della gravidanza.
ARTICOLO 19
Tossicodipendenze
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti
all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare
quelli svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti e di associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per 'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e
riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare le misure amministrative
previste.
ARTICOLO 20
Portatori di handicap
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti
all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare,
anche quelli svolti al fine di:
a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;
c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di
handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
d) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
ARTICOLO 21
Rapporti con enti di culto
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati strettamente
necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
ARTICOLO 22
Statistica
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti
pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
ARTICOLO 23
Ricerca storica e archivi
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti dei dati a fini
storici, di studio, di ricerca e di documentazione, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli
archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409,
e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 24
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.