Legge privacy 675 analisi dei rischi Risarcimento del danno privacy

 

 

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LEGGE PRIVACY: COSA RISCHIA CHI LEDE LA RISERVATEZZA

 

DANNI CAGIONATI ALL'INTERESSATO

Rif: non è l'interessato a dover provare il danno ma colui che l'ha provocato a dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - risarcibile il danno non patrimoniale - pagano il titolare ed il responsabile

 

Art. 15 Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

 

L’l’art. 2050 c.c. parla di "attività pericolosa" (’elevata potenzialità di danno, per la natura dell’attività o dei mezzi di lavoro utilizzati).  Il trattamento dati viene dune qualificato come esercizio di attività pericolosa.

Da questa qualificazione deriva un’importante conseguenza circa l’onere della prova. Solitamente chi si ritine danneggiato da un fatto illecito, deve provare la responsabilità di colui che ha commesso il fatto. 

Nell’ipotesi regolata dall’art. 2050 è sancito invece il “principio dell’inversione dell’onere della prova”. Sulla base di questo principio il  danneggiato deve provare solo il fatto storico, mentre colui che effettua il trattamento, e che quindi ha causato il fatto dannoso, a fini liberatori, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. 

La prova è particolarmente rigorosa, in quanto non è sufficiente la sola dimostrazione, in negativo, di non aver commesso alcuna violazione della legge o delle regole di comune prudenza, ma è necessaria la prova positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso.

NB: è risarcibile anche il danno non patrimoniale

 

CHI E' TENUTO AL RISARCIMENTO?

I soggetti tenuti al risarcimento dei danni causati dal trattamento dei dati personali, sono il  "titolare" (ossia colui "cui competono le decisioni in ordine alle finalità del trattamento" e "della sicurezza") ed il "responsabile" (ossia colui che è preposto dal titolare al trattamento dei dati, avendo "esperienza, capacità ed affidabilità" tale da fornire "idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza").