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DECRETO
LEGISLATIVO N. 385/93
E
SUCCESSIVE MODIFICHE,
TESTO
UNICO BANCARIO
Definizioni
TITOLO
I - Autorità creditizie
TITOLO II - Banche
TITOLO III - Vigilanza
TITOLO IV - Disciplina delle
crisi
TITOLO V - Soggetti operanti
nel settore finanziario
TITOLO VI - Trasparenza delle
condizioni contrattuali
TITOLO VII - Altri controlli
TITOLO VIII - Sanzioni
TITOLO IX - Disposizioni
transitorie e finali
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione
della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 luglio 1993; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993; Sulla
proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il
coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; Emana il
seguente decreto legislativo:
Art.
1 - (Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività
bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la
borsa;
d-bis) "COVIP" indica la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità
Europea;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra
le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli
organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari".
m) "Ministro del tesoro" indica il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.(*)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali
in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l'attività della banca;
f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il
credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto
e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito,
"travellers cheques", lettere di credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito,
ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia
industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo
delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle
autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva
in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15
dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o
estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale
con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con
diritto di voto.(*)
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle
deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2,
lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
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