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LEGGE PRIVACY AZIENDA
OSPEDALIERA
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NOTIFICA
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SCADENZE
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COSA FARE
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LE NOSTRE PROPOSTE
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ADEMPIMENTI
PRIVACY MEDICI
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Vorresti
capire a che livello di adeguamento sei arrivato?
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Sanzioni
e responsabilità
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La
posizione del danneggiato
:.
SPECIALE
"Cartella
clinica e privacy" a
cura di Marco Perelli Ercolini (per gentile concessione
del sito
www.snamiospedalieri.org)
:.
Incontro Garante Fnomceo
Si
è fatto un gran parlare di
privacy negli ultimi tempi. Il
motivo è semplice, il Codice Privacy è
entrato a far parte della vita di tutti, pazienti e medici compresi.
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a noi
Verifica se sei in regola con
la privacy! Gratis
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fare.
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entro 24 ore
SCADENZE
Il termine
per adeguarsi al Codice Privacy è ampiamente scaduto!
Le
misure minime di sicurezza devono essere attuate subito.
Notificazione
prevista dall’articolo 37.
Il
il
documento programmatico sulla sicurezza o un documento di conformità
delle misure di sicurezza ecc.
deve essere redatto e aggiornato
ogni anno. Non sono state concesse proroghe, chi opera in
assenza di adeguamento alla normativa privacy è
sanzionabile in ogni momento.
Modifiche intervenute
-
medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta esonerati
dall'obbligo di notifica;
-
viene mantenuta la possibilità di
chiamare i pazienti "nominalmente";
-
la ricetta non è più criptata salvo
esplicita richiesta dell'interessato.
COSA
FARE
E'
necessario programmare l'adeguamento, inventariando
i dati personali, adottando le misure di sicurezza obbligatorie (fisiche,
logiche ed organizzative), adeguandosi agli obblighi di informativa,
consenso, nomina figure, effettuando l'analisi dei rischi e redigendo il
il
documento programmatico sulla sicurezza o un documento di conformità
delle misure di sicurezza
IL
PASSATO
Per
il trattamento dei dati
sensibili
(abitudini
sessuali, religione, stato di salute ecc.):
-
prima,
regime transitorio
art. 41 legge n. 675/96 - necessità della
comunicazione del trattamento dei dati sensibili al Garante
-
poi,
decreto legislativo 135/99 - necessità del regolamento
con cui si individuano per iscritto i tipi di dati trattati e
i trattamenti effettuati per raggiungere le varie finalità istituzionali
Entrata
in vigore la legge 675/96 sulla privacy, l'art. 22 comma 3 della stessa, ha
previsto che le
strutture sanitarie, per continuare a trattare dati sensibili, dovessero
essere autorizzate
da "espressa
disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità
di interesse pubblico perseguite".
L'art.
41 ha pero' previsto un regime transitorio, per permettere, alle
strutture sanitarie di avere il tempo di adeguarsi alla normativa, ed al
legislatore, di emanare le disposizioni di legge.
Mancando le disposizioni di legge, era sufficiente la previa comunicazione
al Garante del trattamento di dati sensibili da parte della struttura
sanitaria.
Con
il decreto legislativo n. 135/99 si e' prevista una nuova disciplina:
-
in assenza di un autorizzazione proveniente da una legge
dettagliata, è ammissibile il trattamento dei dati sensibili
nell'esercizio di attivita' relative al servizio sanitario nazionale;
-
i soggetti pubblici possono chiedere al Garante di individuare, tra
le attività loro attribuite dalla legge, quelle che si ritengono
perseguire rilevanti finalita’ di interesse pubblico e per le quali e’
percio' autorizzato il trattamento dei dati;
-
in presenza di una legge che specifichi
le finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati e le
operazioni eseguibili, i soggetti pubblici devono identificare
e rendere pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati
trattati e le operazioni effettuate per raggiungere le loro finalita’;
-
l'individuazione di dati trattati e tipologie di trattamento deve essere
periodicamente aggiornata.
Le strutture sanitarie devono
allora individuare per
iscritto, con regolamento, i tipi di dati trattati e
i trattamenti effettuati per raggiungere le loro finalità.
Nel
far ciò le amministrazioni sono vincolate dal rispetto dei criteri
di pertinenza e necessita’ del trattamento (art. 9 della legge
privacy).
Il
soggetto pubblico, titolare del trattamento, deve valutare
concretamente se le informazioni trattate ed i trattamenti sono
indispensabili per raggiungere le finalità perseguite.
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