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ART.
22 DATI SENSIBILI
(di
particolare importanza per le PA i commi 3 e 3 bis)
1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1
non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose
i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano
trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i
dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati.
1-ter. Il comma 1
non si applica, altresì, ai dati
riguardanti l’adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei
dati indicati al comma 1 da parte di SOGGETTI
PUBBLICI, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti
dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente
legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.
676, i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento
dei dati indicati al comma 1.
3-bis.
Nei casi in cui è specificata, a norma del comma
3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati
i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici,
in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676,
in materia di dati sensibili,
identificano e rendono pubblici, secondo i
rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente
pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli
casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4. I dati personali
indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento
sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e
comunità religiose, per il perseguimento di fnalità lecite,
relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in
relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi
fuori del relativo ambito e l’ente, l’associazione o l’organismo
determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento
sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità d’intendere o di volere;
c) qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello
dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un
apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 43, comma 2. "
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