ILLECITI CIVILI
Art. 161 Assenza informativa privacy
Assenza informativa privacy per dati sensibili o
giudiziari o in caso di trattamenti che presentano
rischi specifici o di maggiore rilevanza del
pregiudizio
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante
Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti
dal Garante Privacy
ILLECITI PENALI
Art. 167 Trattamento
illecito di dati personali
Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante
Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Risarcimento del danno
Art. 169 del Testo Unico, per "omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati"
Art. 2050 c.c.
responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa
SANZIONE
Sanzione da 3.000 a 18.000 euro.
Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. (moltiplicabile per
3 a seconda delle condizioni economiche del
contravventore.
Sanzione da 10.000 a 60.000 euro.
Sanzione da 4.000 a
24.000 euro.
Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile
estinguere il reato
ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro
il termine prescritto (non + di 6 mesi)
Sanzione penale, reclusione
da 6 mesi a 3 anni
Arresto fino a 2 anni o
sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
Arresto da 3 mesi a 2 anni.
Legge n. 547/1993 "Crimini informatici commessi da
dipendenti ed addebitabili all’azienda"
Art. 2049 c.c. responsabilità prevista in capo a
padroni e committenti
Approfondimenti
responsabilità e sanzioni privacy
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