Legge privacy 675 analisi dei rischi CONTROLLI PRIVACY

 

 

 

Home - Consulenti Privacy

 

:. CHI SIAMO - CONTATTI

:. SCRIVICI

 

SERVIZI CONSULENZA

:. DOCUMENTO PROGRAMMATICO

:. VERIFICHE GRATUITE 

:. FORMAZIONE PRIVACY

:. NOTIFICAZIONE AL GARANTE

 

SEZIONE INFORMATIVA

:. PRIVACY IN PILLOLE

:. SANZIONI

:. CHI DEVE ADEGUARSI?

:. CONTROLLA ADEMPIMENTI

:. CODICE PRIVACY E NORMATIVA

:. PRIVATI E DIRITTO ALLA PRIVACY

:. SEMPLIFICAZIONI PRIVACY

 

  ARTICOLI PRIVACY

 

NORMATIVE ATTINENTI

:. TESTO UNICO BANCARIO

:. TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

 

FAQ - SITI UTILI - ARCHIVIO

:. Tribunali italiani

:. Policy privacy

 

ILLECITI CIVILI        

 

Art. 161 Assenza informativa privacy

 

Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio 

 

Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante

 

Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante Privacy

 

ILLECITI PENALI

 

Art. 167 Trattamento illecito di dati personali

 

Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

 

Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

 

Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante  

 

Risarcimento del danno 

 

Art. 169 del Testo Unico, per "omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati"

 

Art. 2050 c.c. responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa

 

 

SANZIONE

 

Sanzione da 3.000  a 18.000 euro.   

Sanzione da  5.000 a 30.000 euro. (moltiplicabile per 3 a seconda delle condizioni economiche del contravventore.

 

Sanzione da 10.000 a  60.000 euro. 

 

Sanzione da 4.000 a  24.000 euro. 

 

Reclusione da 6 mesi a 3 anni.  Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)

 

Sanzione penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni 

 

Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.

 

Arresto da 3 mesi a 2 anni.

 

 

Legge n. 547/1993 "Crimini informatici commessi da dipendenti ed addebitabili all’azienda"

 

Art. 2049 c.c. responsabilità prevista in capo a padroni e committenti

Approfondimenti responsabilità e sanzioni privacy