Legge privacy 675 analisi dei rischi

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ViolazioneSanzioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679

 

SANZIONI DI CARATTERE ECONOMICO


Inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento; inosservanza degli obblighi dell’organismo di certificazione; inosservanza degli obblighi dell’organismo di controllo:

- fino a 10 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente.


 

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Inosservanza dei principi base del trattamento; inosservanza dei diritti degli interessati; inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati personali in paesi terzi o verso organizzazioni internazionali; inosservanza di un ordine, limitazione provvisoria o definitiva o di un ordine di sospensione dei flussi da parte dell’autorità di controllo:

- fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente.


Inosservanza di un ordine correttivo dell’autorità di controllo:
- fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente.

 

Le multe previste ai sensi dell’art. 83 del Reg. UE/2016/679 devono avere carattere di effettività, proporzionalità e dissuasività.

Le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nell’elenco possono essere integrative, oppure completamente sostitutive delle sanzioni correttive. (avvertimenti, ammonizioni, ingiunzioni ect.)

La decisione sull’applicazione delle sanzioni spetta all’autorità di controllo (in Italia: l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).

 

Risarcimento del danno

 

Art. 82 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)


Diritto al risarcimento e responsabilità
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.

 

Regolamento (UE) 2016/679

 

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