Sanzioni
previste dal Regolamento (UE)
2016/679
SANZIONI DI
CARATTERE ECONOMICO
Inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento;
inosservanza degli obblighi dell’organismo di certificazione; inosservanza degli
obblighi dell’organismo di controllo:
- fino a 10
milioni di Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato annuo mondiale
dell’esercizio precedente.
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aggiornamenti
Inosservanza dei principi base del trattamento; inosservanza dei diritti degli
interessati; inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati
personali in paesi terzi o verso organizzazioni internazionali; inosservanza di
un ordine, limitazione provvisoria o definitiva o di un ordine di sospensione
dei flussi da parte dell’autorità di controllo:
- fino a 20
milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale
dell’esercizio precedente.
Inosservanza di un ordine correttivo dell’autorità di controllo:
- fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo
mondiale dell’esercizio precedente.
Le multe previste ai sensi dell’art. 83 del Reg.
UE/2016/679 devono avere carattere di effettività, proporzionalità e
dissuasività.
Le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nell’elenco possono essere
integrative, oppure completamente sostitutive delle sanzioni correttive.
(avvertimenti, ammonizioni, ingiunzioni ect.)
La decisione sull’applicazione delle sanzioni spetta all’autorità di controllo
(in Italia: l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Risarcimento del danno
Art. 82 GDPR – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
Diritto al risarcimento e responsabilità
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione
del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno
cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile
del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha
adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai
responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto
alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato
dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso
non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure
entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano
coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3,
responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del
trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l’intero
ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo
dell’interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia
pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale
titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di
reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento
coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla
loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui
al paragrafo 2.
6. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del
danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del
diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Regolamento (UE)
2016/679
LEGGE SULLA
PRIVACY
ISPEZIONI
E SANZIONI PRIVACY
MULTE
ILLECITI PENALI
SANZIONI ACCESSORIE
SANZIONI
PREVISTE DALLA LEGGE
SANZIONI COMMINATE
RESPONSABILITA'
CIVILE E PENALE
OBBLIGO
DI RISARCIMENTO DEL DANNO
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