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NOTIFICA DEL TRATTAMENTO
AL GARANTE
Premessa:
chi è tenuto secondo il nuovo articolo 37 ad effettuarla, deve
notificare nuovamente, anche se in passato ha già provveduto,
poiché le notifiche cartacee
verranno archiviate e verrà costituita ex novo una banca dati
telematica.
2.
COME SI NOTIFICA
A)
Nuova notificazione
La "nuova notificazione" va eseguita unicamente in via
telematica, compilando i campi del modello disponibile sul sito
Internet https://web.garanteprivacy.it/rgt/
Non è
più possibile utilizzare modelli cartacei o dischetti, né per
la compilazione, né per l’invio.
3.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE
Nella
compilazione della notificazione i campi contrassegnati con un
asterisco sono obbligatori: la loro mancata compilazione impedisce
il completamento della procedura di notificazione.
Il
Garante invierà all'indirizzo di posta elettronica indicato dal
notificante un messaggio di conferma del ricevimento della
notificazione che attesta il buon esito della procedura.
È possibile
stampare copia della notificazione; tale copia cartacea, comunque,
non deve essere trasmessa al Garante.
4.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Ogni
notificazione inviata al Garante (prima notificazione, modifica o
cessazione del trattamento) deve essere accompagnata dal pagamento
dei diritti di segreteria, il cui importo è fissato in euro
150,00.
Pagamento on
line mediante carta di credito su protocollo sicuro, bonifico bancario, conto corrente
postale, banco posta.
5.
FIRMA DIGITALE
Per
perfezionare la notificazione è necessario sottoscriverla con
firma digitale. A tal fine,
il titolare del trattamento deve utilizzare un dispositivo di
firma digitale disponibile presso uno dei certificatori
accreditati. L’elenco dei certificatori è rinvenibile sul sito www.cnipa.gov.it.
La
notificazione così sottoscritta va trasmessa per via telematica
al Garante.
Firma digitale presso soggetti qualificati
In questo caso il notificante deve
recarsi presso uno dei soggetti convenzionati munito del proprio
ID temporaneo e di un documento di riconoscimento (ed
eventualmente della ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria, ove non avesse già provveduto ad inserire gli estremi
nell'apposito campo) e, avvalendosi della firma digitale
dell’intermediario, trasmettere in via telematica la
notificazione.
6.
COMPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE E TRASMISSIONE AL GARANTE
Eseguite
le operazioni (inserimento dei dati, pagamento dei diritti di
segreteria, apposizione della firma digitale e trasmissione in via
telematica) e trasmessa la notificazione in via telematica, verrà
inviato dal Garante con l’indicazione di giorno, ora e minuto,
un ID permanente (C.U.N.) da conservare a cura del notificante. Il
C.U.N. verrà comunicato al solo notificante per posta
elettronica.
Solo con
l’inserimento del C.U.N. il notificante potrà accedere, in
tempi successivi, alla notificazione per modificarla o per
provvedere alla notificazione della cessazione del trattamento.
7.
MODIFICHE DELLA NOTIFICAZIONE E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
Per
poter effettuare successive modifiche della notificazione oppure
notificare la cessazione del trattamento è necessario indicare il
C.U.N. attribuito in sede di "prima notificazione".
Qualora
si dovesse sospendere la notificazione, si dovrà usare, per il
suo completamento, l'ID temporaneo che di volta in volta verrà
comunicato dal Garante.
8.
ANOMALIE E REGOLARIZZAZIONI
Pervenuta
la notificazione al Garante, viene effettuato un controllo sulla
veridicità della firma digitale apposta e vengono segnalate al
notificante eventuali anomalie; in tal caso il Garante invia un
messaggio di richiesta di regolarizzazione/completamento
assegnando un termine, decorso inutilmente il quale la
notificazione viene eliminata dalla memoria del sistema
informativo del Garante; di ciò è dato avviso al notificante.
La
sottoscrizione digitale che, verificata, non risulti conforme,
invalida la notificazione.
In
caso di regolarizzazione, la data della notificazione è quella in
cui la regolarizzazione stessa è memorizzata nel sistema
informativo del Garante.
9.
ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE
Ci si può collegare al sito del Garante www.garanteprivacy.it per
consultare la normativa di riferimento e le faq.
Per
ciascuna tabella, riquadro o campo da compilare, sono inseriti
alcuni box contenenti spiegazioni per la compilazione
(contrassegnati con il simbolo "?"), quale ausilio
in caso di dubbi.
10.
SANZIONI
Ai sensi dell'articolo 163, chiunque, essendovi tenuto, non
provvede tempestivamente alla notificazione ovvero indica in essa
notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e
con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione.
Inoltre,
ai sensi dell'articolo 168, Chiunque, nella notificazione di cui
all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante
o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie
o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
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