ADEMPIMENTI
PRIVACY MEDICI
Il
medico, l'odontoiatra e in generale ogni professionista iscritto ad un albo,
non deve provvedere alla notificazione dei trattamenti dati (effettuati
per lo svolgimento della professione) al Garante.
Rientra
nella seconda delle
Autorizzazioni
generali concesse dal Garante.
Deve
adottare le misure fisiche, logiche e organizzative a tutela della
riservatezza, sicurezza e integrità dei dati.
Esempi
di misure di sicurezza a protezione dei documenti cartacei: custodia
sotto chiave, limitazione dell'accesso ai locali, distinzione d'accesso
tra personale medico e non, conferimento di incarichi
scritti, salvataggio dei dati, uso di parole chiave e user-id... Se si usa
internet assolutamente necessari firewall e antivirus
Attenzione
a regolare bene i rapporti con:
medici
sostituti,
personale amministrativo, case farmaceutiche, assicurazioni ecc. Attenzione
all'uso dei portatili.
Quanto
fatto deve essere documentato ed avere data certa (Documento
programmatico sulla sicurezza).
TESTO UNICO IN MATERIA SANITARIA
(d. lgs196/2003)
LEGGI
LE
REAZIONI AL TESTO
UNICO SULLA PRIVACY da parte del settore sanità
16
ottobre 2003:
Incontro
Garante Fnomceo
La
posizione del paziente danneggiato