Legge privacy 675 analisi dei rischi INCONTRO DI STUDIO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

 

 

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Privacy ospedaleADEMPIMENTI PRIVACY MEDICI

 

Il medico, l'odontoiatra e in generale ogni professionista iscritto ad un albo, non deve provvedere alla notificazione dei trattamenti dati (effettuati per lo svolgimento della professione) al Garante. 

 

Rientra nella seconda delle Autorizzazioni generali concesse dal Garante.

Deve adottare le misure fisiche, logiche e organizzative a tutela della riservatezza, sicurezza e integrità dei dati.

Esempi di misure di sicurezza a protezione dei documenti cartacei: custodia sotto chiave, limitazione dell'accesso ai locali, distinzione d'accesso tra personale medico e non, conferimento di incarichi scritti, salvataggio dei dati, uso di parole chiave e user-id... Se si usa internet assolutamente necessari firewall e antivirus

Attenzione a regolare bene i rapporti con: medici sostituti, personale amministrativo, case farmaceutiche, assicurazioni ecc. Attenzione all'uso dei portatili.

Quanto fatto deve essere documentato ed avere data certa (Documento programmatico sulla sicurezza).

 

TESTO UNICO IN MATERIA SANITARIA (d. lgs196/2003)

 

LEGGI LE REAZIONI AL TESTO UNICO SULLA PRIVACY da parte del settore sanità

 

16 ottobre 2003: Incontro Garante Fnomceo

 

La posizione del paziente danneggiato