Tutti
ne parlano, tutti la odiano, ben pochi però ne conoscono l’importanza. Ma
cosa è in realtà la cartella clinica?
Sorta
come insieme di appunti per ricordare e trasmettere dei messaggi ad altri
sanitari, oggi riveste un notevole ruolo documentativo.
LA
CARTELLA CLINICA E’ UN INSIEME DI DOCUMENTI NEI QUALI VIENE REGISTRATO DAI
MEDICI E DAGLI INFERMIERI UN COMPLESSO DI INFORMAZIONI (ANAGRAFICHE, SANITARIE,
SOCIALI, AMBIENTALI, GIURIDICHE) CONCERNENTI UN DETERMINATO PAZIENTE ALLO SCOPO
DI POTERNE RILEVARE CIO’ CHE LO RIGUARDA IN SENSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO
ANCHE IN TEMPI SUCCESSIVI AL FINE DI PREDISPORRE GLI OPPORTUNI INTERVENTI MEDICI
E POTERNE ANCHE USUFRUIRE PER LE VARIE INDAGINI DI NATURA SCIENTIFICA,
STATISTICA, MEDICO-LEGALE E PER L’INSEGNAMENTO.
La
storia della cartella clinica si perde nei tempi e parallelamente alla storia
della medicina: già nell’età paleolitica in alcune caverne della Spagna sono
stati trovati in alcuni graffiti tracce emblematiche di cartelle cliniche, così
nell’era delle Piramidi nel 3000-2000 a.C. ci fu che si occupò di registrare
le sua attività di medico e poi ai tempi di Ippocrate negli asclepei, templi
ospedale, furono trovate colonne scolpite con nomi di pazienti e brevi storie
delle loro affezioni e infine nella Roma antiche Galeno fondò la sua scuola
sulla casistica con pubblicazioni dei resoconti medici nei Romana Acta Diurna
affissi nel foro.
La
cartella dunque non è un qualcosa di recente , ma ha una vecchia storia,
tuttavia ancora oggi pecca di carenza legislativa, pur avendo una grande
rilevanza nell’ambito dell’attività medica, in particolare ospedaliera.
In
particolare, ai giorni nostri non c’è ancora una vera e propria modalità
di compilazione specifica, pur parlandosi ampiamente di standard, di cartelle
cliniche normalizzate,, ecc.; il vecchio sistema della cartella con la storia
clinica divisa per dati anamnestici familiari, fisiologici, della patologia
remota e della storia clinica recente nonchè dai rilievi clinici
scaturiti dalla visita sembra ormai superato. Ci sono, infatti, molte
diversità nella compilazione della cartella clinica e ciò è dovuto ai diversi
obiettivi personali o di reparto oltre che di area.
Il
cattivo uso delle cartelle cliniche è abbastanza generalizzato e forse tende
anche ad incrementarsi, probabilmente anche per una scarsa coscienza del valore
che rappresenta questo documento, infatti la cartella clinica è anche una
costante certificazione di ciò che si rileva e ciò che si fa.
Un
ritardo nella compilazione oppure la mancata compilazione può dunque
configurarsi per l’ospedaliero come una omissione di atti di ufficio, mentre
una sua compilazione non veritiera come falso ideologico e una sua correzione
postuma come un falso materiale.
Ecco
perché è bene che la cartella clinica non presenti abrasioni, correzioni,
adattamenti o completamenti tardivi, inoltre la cartella clinica dovrebbe essere
redatta con grafia chiara e leggibile come del resto anche previsto
all’articolo 23 nel Nuovo codice di deontologia.
Art.23 "Nuovo codice di Deontologia Medica"
LA
CARTELLA CLINICA DEVE ESSERE REDATTA CHIARAMENTE, CON PUNTUALITA’ E DILIGENZA,
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA BUONA PRATICA CLINICA E CONTENERE, OLTRE A OGNI
DATO OBIETTIVO RELATIVO ALLA CONDIZIONE PATOLOGICA E AL SUO CORSO, LE ATTIVITA’
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE PRATICATE.
Già
con la legge Petragnani del 1938, poi riconfermato col DPR 128/69 viene
fatto carico al Primario e per quanto di competenza all’aiuto, la regolare
tenuta delle cartelle cliniche e della loro conservazione sino alla consegna
all’archivio centrale di cui è responsabile la Direzione sanitaria.
Il
DPR 225/74 ricorda come è compito dell’infermiera professionale di conservare
tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi
centrali.
Va
ricordato come in caso di smarrimento o di distruzione o comunque di cattiva
gestione delle cartelle cliniche , la responsabilità di tali evenienze è
imputabile alla amministrazione dell’ospedale in senso civilistico, mentre la
persona fisica responsabile direttamente alla conservazione può incorrere in
responsabilità di natura penale.
In
mancanza di attuali chiare norme per la -custodia- della cartella clinica dalla
sua compilazione (apertura) alla archiviazione (chiusura) che ne
garantiscano sia l’integrità delle documentazione (non manomissione, non
danneggiamento, non smarrimento) , sia l’accessibilità ai soli aventi
diritto, rifacendosi a quanto previsto per la tutela della privacy per il
trattamento dei dati sensibili il Direttore di ogni Unità operativa,
individuato dall’Azienda quale incaricato, può delegare a propri
collaboratori (medici e infermieri) il compito di curare la diligente custodia
della cartella clinica e l’osservanza delle misure minime di sicurezza
stabilite dal decreto legislativo 318/99 articolo 9 punto 4.
Decreto
legislativo 318/99 art.9 punto 4
1-
Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli
dell’art. 3 della legge (= fini esclusivamente personali), effettuato con
strumenti diversi da quelli previsti dal capo II (= strumenti elettronici o
automatizzati), sono osservate le seguenti modalità:
nel
designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell’impartire le
istruzioni ai sensi dell’art. 8, comma 5 e 19 della legge, il titolare o, se
designato, il responsabile devono prescrivere che gli incaricati abbiano
accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria
per adempiere ai compiti loro assegnati;
gli
atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad
accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono
essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni
affidate.
2-
Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge.
oltre a quanto previsto nel comma I, devono essere osservate le seguenti
modalità:
se
affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i
dati sono conservati fino alla restituzione, in contenitori muniti di
serratura;
l’accesso
agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati
i soggetti che vi vengono ammessi dopo l’orario di chiusura degli archivi
stessi.
Case
di cura private
Per
quanto riguarda le Case di cura private il DM 5 agosto 1977 all’articolo 254
precisa
-
che
è prescritta per ogni ricoverato la compilazione della cartella clinica
completa dei dati anagrafici e rilievi clinico-terapeutici
-
la
loro numerazione progressiva
-
la
loro conservazione da parte della Direzione sanitaria
-
in
caso di cessazione dell’attività le cartelle cliniche dovranno essere
messe a disposizione dell’Ufficio comunale o consorziale di igiene.
ATTENZIONE
- La cartella clinica delle case di cura private può avere una
duplice natura giuridica:
«se
è inerente a prestazioni sanitarie per le quali la casa di cura privata è
convenzionata con l’unità sanitaria locale, la sua natura giuridica è la
stessa della cartella clinica degli stabilimenti pubblici; nel caso invece di
case di cura private non convenzionate, la cartella clinica ivi redatta non è
altro che un semplice promemoria privato dell’attività diagnostica e
terapeutica svolta, e non riveste carattere di arto pubblico e nemmeno di
certificazione: perché infatti si possa parlare di certificazione, occorre
che il contenuto della carrella clinica attesti fatti dei quali l’atto è
destinato a provare la verità; questi elementi non sono ravvisabili in una
cartella clinica redatta ex art. 35 DPCM 27 giugno 1986, dal medico curante
della casa di cura privata con finalità di semplice promemoria interno. Dal
punto di vista dell’inquadramento penalistico pertanto, pur essendo
l’attività libero-professionale svolta dal medico all’interno di una casa
di cura privata inquadrabile come un servizio di pubblica necessità, la
falsità ideologica della cartella clinica ivi redatta, che non ha, come
detto, natura giuridica di certificazione, non è punibile ai sensi dell’art.
481 cp (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità) »
Ma
quali sono i problemi connessi alla cartella clinica inerenti alla regolare
compilazione, al segreto, alla conservazione e alla circolazione nonché alla
modalità del suo rilascio?
COMPILAZIONE
RIFERIMENTI
R.D.
30 settembre 1938 numero 1631 art. 24
D.P.R.
27 marzo 1969 numero 128 art. 2 7
D.P.R.
14 marzo 1974 numero 225 (abrogato dalla legge 42/99)
Nuovo
codice di deontologia medica art.23
La
cartella clinica è il diario del decorso della malattia e di altri fatti
clinici rilevanti; i fatti debbono essere annotati contestualmente al loro
verificarsi.
Ciascuna
annotazione presenta, singolarmente, autonomo valore documentale definitivo che
si realizza nel momento stesso in cui vengono trascritte e qualsiasi successiva
alterazione, apportata durante la progressiva formazione del complesso
documento, costituisce falsità, ancorché il documento sia ancora nella
materiale disponibilità del suo autore, in attesa di trasmissione alla
Direzione sanitaria
SEGRETO
RIFERIMENTI
C.P.
art.622 violazione del segreto professionale
C.P.
art.326 violazione del segreto d’ufficio
Giuramento
di Ippocrate
Nuovo
codice di deontologia medica art. 9 – 10 – 11
Legge
31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy
L’illegittima
divulgazione del contenuto della cartella clinica può condurre a conseguenze di
ordine penale per la violazione del segreto professionale o di quello
d’ufficio e a censure a carico del proprio ordine o collegio professionale per
violazione del segreto professionale.
La
studente frequentatore e il medico tirocinante in quanto non strutturati sono
tenuti al segreto professionale e non a quello d’ufficio
CONSERVAZIONE
RIFERIMENTI
Costituzione
italiana art. 97
D.P.R.
27 marzo 1969 numero 128 art. 7
D.P.R.
14 marzo 1974 numero 225
D.P.R.
27 marzo 1969 numero 128 art. 2 - 5
Nuovo
codice di deontologia medica art.10
Circolare
Ministero della sanità 19 dicembre 1986
Le
cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate
illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a
garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte
documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario.
La
documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie va conservata almeno 20
anni.
E’
prevista la possibilità della microfilmatura:
-
legge
4 gennaio 1968 numero 15
-
D.p.c.m.
11 settembre 1974
-
Decreto
Ministro per i Beni culturali e ambientali 29 marzo 1979
-
D.P.R.
28 dicembre 2000 numero 445
CIRCOLAZIONE
RIFERIMENTI
D.P.R.
27 marzo 1969 numero 128 art. 5
Nuovo
codice di deontologia medica art.10 11
Legge
31 dicembre 1996 numero 675 legge per la tutela della privacy
Parere
dell’Autority per la privacy 19 maggio 2000
DLgs
30 luglio 1999 numero 282 registrazione in cartella dei test genetici
Il
paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desideri, piena visione e copia
della cartella clinica, ma non può farsi consegnare l’originale e portarselo
a casa.
La
cartella clinica può essere rilasciata:
-
al
diretto interessato
-
al
tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o incapace
-
a
persona fornita di delega (ivi compreso il medico curante)
-
all’Autorità
giudiziaria
-
agli
enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)
-
al
S.S.N.
-
agli
eredi legittimi con riserva per determinate notizie
-
ai
medici a scopo scientifico-statistico purché sia mantenuto l’anonimato
La
cartella clinica non può essere rilasciata:
-
a
terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)
-
al
medico curante senza la autorizzazione del paziente
-
ai
patronati
-
ai
Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi
quesiti di ordine sanitario
Da
ultimo va ricordato che gli accordi collettivi di categoria prevedono, tra i
compiti del medico convenzionato col S.S.N., la tenuta e l’aggiornamento della
scheda sanitaria come previsto dalla legge 833/78 all’articolo 48.
Riassumendo
la cartella clinica, assurgendo ad atto ufficiale, non solo ha scopi clinici per
l’assistenza, per una valutazione dell’efficacia delle cure o come
tramite di informazione tra i vari operatori o per rilievi statistici e
scientifici, ma anche medico-legali e, ora, economico-amministrativi di notevole
importanza.
Estratto
della
relazione tenuta presso l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli
Oftalmico di Milano il giorno 7 novembre 2001 al Convegno "La cartella
clinica:una illustre sconosciuta".
art. 92 del testo unico sulla privacy
Art.
92 Cartelle cliniche
1.
Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una
cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2.
Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e
dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a)
di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo
26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b)
di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
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