NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO
AL GARANTE
Provvedimento
sui casi da sottrarre all'obbligo di notificazione
in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(omissis.)
DELIBERA
A)
di sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi
previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196:
1)
con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di tale
disposizione:
a) i
trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici
effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche
unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti,
rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile
a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle
operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per
perseguire finalità di tutela della salute o dell’incolumità
fisica dell’interessato o di un terzo;
b) i
trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati
nell’esercizio della professione di avvocato, in relazione
alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le
investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o
comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di
un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di
rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) i
trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di
mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati
esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;
2)
con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della medesima
disposizione, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni
sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei
medesimi trattamenti:
a) a
fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e
tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie
mentali, infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre
che i trattamenti siano effettuati non sistematicamente,
rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile
a terzi per via telematica e limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per la tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;
b) ad
esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di
adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e della popolazione;
3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. c), i
trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di
lavoratori:
a) effettuati
da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per
adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti
dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di
previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;
b) effettuati
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso
riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per
adempiere esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla
normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;
4)
con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i trattamenti
di dati personali:
a) che
non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato
volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive
finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro,
fuori dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37,
comma 1;
b)
che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato
volto a definire il profilo di un investitore, effettuati
esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla
normativa in materia di intermediazione finanziaria;
c) relativi
all’utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi
analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non
persistenti, presso l’apparecchiatura terminale di un utente,
consistenti nella sola trasmissione di identificativi di
sessione in conformità alla disciplina applicabile,
all’esclusivo fine di agevolare l’accesso ai contenuti
di un sito Internet;
5)
con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i trattamenti
di dati sensibili effettuati:
a) al
solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di
soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;
b) da
soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici
obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di
occupazione e mercato del lavoro;
c) da
associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di
svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti
l’adesione alla medesima associazione o organizzazione;
6)
con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i trattamenti
di dati personali:
a) effettuati
da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o
elenchi conoscibili da chiunque;
b) registrati
in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato di
fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti
contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti
contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con
l’interessato;
c) registrati
in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per
adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di
rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;
d) registrati
in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo fine
della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti,
in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni
amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o
autorizzazioni;
e)
relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per
esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del
patrimonio;
f) trattati,
in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione alle
operazioni e ai dati necessari all’esclusivo fine di prestare
l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa
connessi o strumentali ("confidi");
Roma,
31 marzo 2004