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Semplificazioni privacy
Novità introdotte in campo
privacy dal D.L. 5 maggio 2011 n. 138, "Ulteriori riduzioni e semplificazioni
degli adempimenti burocratici"
Il 5 maggio 2011 nel corso del Consiglio dei Ministri numero 138, sono state
approvate delle disposizioni che modificano la normativa privacy.
Analizziamo nel dettaglio queste modifiche. Il comma 1, lettera a) dell’art. 6
del D.L. 5 maggio 2011 n. 138, “Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli
adempimenti burocratici”, stabilisce che: “in corretta applicazione della
normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali
sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano
applicazione nei rapporti tra imprese”. Inoltre:
- il Codice della Privacy non si applica più ai trattamenti di dati personali
relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato
nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra persone giuridiche
per sole finalità di natura amministrativo-contabile ossia quando i
trattamenti riguardano le normali finalità amministrativo-contabili i dati delle
imprese, enti, persone giuridiche etc. non devono essere trattati secondo i
dettami del Codice. In dettaglio “i trattamenti effettuati per finalità
amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di
natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le
attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le
sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in
materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e
sicurezza sul lavoro”. Quindi non è più necessario richiedere il consenso,
rilasciare le informative e applicare le misure di sicurezza quando si trattano
dati personali per finalità amministrativo-contabili, tra persone giuridiche,
nel senso della nuova definizione
- Curricula vitae spontanei: in caso di ricezione spontanea da parte
degli interessati di curricula vitae non è necessario inviare l’informativa. “Al
momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è
tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve […]”
ossia con l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento cui sono
destinati i dati, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi, gli estremi del titolare e/o responsabile
- Trattamenti senza consenso.
- nel caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati,
l’azienda non è tenuta a richiedere il consenso per il trattamento dei dati
sensibili contenuti nel cv;
- il trattamento dei dati comuni non necessita di consenso (non l’informativa
agli interessati che rimane obbligatoria) quando il trattamento riguarda “la
comunicazione di dati relativi a persone fisiche o giuridiche per le finalità
amministrativo contabili, tra società, enti o associazioni con società
controllanti, controllate o collegate ovvero con società sottoposte a comune
controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, purché queste finalità
siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all’atto dell’informativa”;
- Abolizione Dps: la tenuta di un aggiornato documento programmatico
sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione quando i
soggetti trattano soltanto dati personali non sensibili e trattano come unici
dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e
collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e
ai parenti. La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, deve
contenere soltanto la dichiarazione di trattare soltanto tali dati in osservanza
delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare
tecnico contenuto nell’allegato B. Inoltre il decreto prevede che: “In relazione
a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti
finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per
la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico
contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di
cui al comma 1”.
- marketing cartaceo: anche questo tipo, oltre che per il marketing
telefonico, vale il registro delle opposizioni, per cui gli operatori di
marketing possono usare gli indirizzi degli abbonati contenuti nell’elenco
telefonico per finalità promozionali solo se gli interessati non hanno richiesto
l’iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il
registro delle opposizioni di recente istituito dalla L. n. 166/09 e gestito
dalla Fondazione Ugo Bordoni. Nel caso in cui l’abbonato non abbia richiesto
questa iscrizione, allora il consenso non è necessario.