Decreto Monti, sviluppo Italia,
sulla privacy e DPS
Il decreto legge n. 5 del 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo” ha apportato modifiche al D. Lgs.
196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali e al suo Allegato B.
In particolare sono stati modificati, l’art. 21, il 27 Garanzie per i dati
giudiziari, il 34 e sono stati soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26
dell’allegato B del Codice Privacy.
In soldoni:
STOP AL DPS
- la disposizione che più
c’interessa è quella che prevede l’abolizione dell’obbligo di tenere "un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza"1.
RESTANO LE MISURE DI SICUREZZA
Restano obbligatorie le
misure di sicurezza minime a protezione dei dati personali e restano le
numerose e pesantissime sanzioni amministrative e penali (artt. 161 sino a 166
per le violazioni amministrative e da 167 sino a 172 per gli illeciti penalmente
rilevanti).
DOCUMENTO A PROVA DELL'ADOZIONE
DELLE MISURE DI SICUREZZA
In quale documento di potranno e
dovranno rappresentare allora le misure di sicurezza adottate? Si dovrà, a
nostro parere, redigere uno snello documento di conformità delle misure
adottate alla normativa vigente, tutto qua. Un documento in grado di
"misurare" la sicurezza fisica, logica, organizzativa raggiunta nel trattamento
dei dati personali.
Noi continueremo a svolgere il nostro lavoro, come sempre
abbiamo fatto, nell'ottica della maggior effettività delle misure adottate e
nell'ottica della semplificazione dei processi aziendali. Del resto il nostro
lavoro non si concretizzava neppure in passato nella mera stesura del DPS, un
documento riassuntivo della situazione aziendale, quanto piuttosto
nell'assistenza per raggiungere una situazione di piena conformità alla
normativa privacy nel rispetto dell'efficienza interna.
CONSENSO E INFORMATIVA TRA PERSONE
GIURIDICHE
Già il Decreto
138/2011 aveva previsto la non necessarietà di consensi e
informative nel trattamento di dati personali per finalità
amministrativo-contabili, tra persone giuridiche.
INFORMARE I CANDIDATI
Per i Curricula vitae, in caso di
ricezione spontanea non è necessario inviare l’informativa è sufficiente un
informativa, anche orale, al momento del primo contatto.
DATI COMUNI, SI ALL'INFORMATIVA
Il trattamento dei dati comuni
non necessita di consenso (non l’informativa agli interessati che rimane
obbligatoria) quando il trattamento riguarda “la comunicazione di dati relativi
a persone fisiche o giuridiche per le finalità amministrativo contabili, tra
società, enti o associazioni (omissis.).
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza.
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari.
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo
31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al
traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche
rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando
il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al
Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 33. Misure minime.
1. Nel quadro dei più generali
obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le
misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma
3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali
effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei
modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di
gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per
la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e
dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza(abrogato); h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 15. Danni cagionati per
effetto del trattamento.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
Articoli precedenti:
-
Semplificazioni privacy 138/2011
-
Semplificazioni privacy
-
Autocertificazione privacy o documento programmatico
1. Citiamo di seguito quanto
si apprende dal sito del Garante:
DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO
2012, N. 5: SOPPRESSIONE DEL DPS
In riferimento all'obbligo,
finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento
Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, n.
5 - attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge - ha, tra
l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di
dati personali, sopprimendo in particolare dagli adempimenti in materia di
misure minime di sicurezza proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).
Pertanto, salvo che intervengano modifiche da parte del Parlamento, l'obbligo di
redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno.