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SEMPLIFICAZIONI PRIVACY - LE
INDICAZIONI DEL GARANTE
Il Garante semplifica le misure minime
di sicurezza che devono applicare pubbliche amministrazioni e aziende. La
semplificazione riguarda solo quei soggetti che usano dati personali non
sensibili (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono) o che
trattano come unici dati sensibili quelli relativi allo stato di salute o
all'adesione a organizzazioni sindacali nella gestione del personale. Niente si dice dei dati
giudiziari, quindi pare che chi li tratta non possa rientrare nelle
semplificazioni.
Il caso tipico è quello di un’azienda
o un professionista che tratta dati solo per per fini amministrativi e contabili
e per la gestione del rapporto di lavoro di dipendenti e collaboratori.
Gli incaricati possono nei casi
semplificati ricevere
istruzioni anche oralmente, per l’accesso si possono usare semplicemente username e
password, in caso di assenze prolungate o di impedimenti del dipendente i
titolari possono mettere in atto procedure o modalità che consentano comunque
l'operatività e la sicurezza del sistema, aggiornamento antivirus almeno annuale
(…?), back up mensile (...?), documento programmatico per la sicurezza
semplificato o autocertificazione per l'esenzione.
Finalmente si iniziano a graduare le
misure di sicurezza e a proporzionarle ai rischi di trattamento anche se alcune
misure semplificate, come l'allungamento della frequenza di aggiornamento
dell'antivirus e del back up dei dati, sono nella buona pratica aziendale
già superate.
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