AUTORIZZAZIONI
GENERALI ANNO 2003
Comunicato
del Garante per la protezione dei dati personali
Prorogate
le sette autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari. L’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali ha disposto la proroga al 30 giugno
2004 dell’efficacia delle sei autorizzazioni generali per il trattamento dei
dati sensibili e di quella per il trattamento dei dati giudiziari, rilasciate il
31 gennaio 2002.
AUTORIZZAZIONI
GENERALI anno 2002
Autorizzazione
n. 1/2002 al trattamento dei dati sensibili nei
rapporti di lavoro
Autorizzazione
n. 2/2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale
Autorizzazione
n. 3/2002
al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo
associativo e delle fondazioni
Autorizzazione
n. 4/2002 al
trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
Autorizzazione
n. 5/2002
al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di
titolari.
Autorizzazione
n. 6/2002 al
trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori privati.
Autorizzazione
n. 7/2002 al
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di
enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
Autorizzazione
n. 1/2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
IL
GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(omissis.)
autorizza
-
il trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 22, comma 1, della
legge n. 675/1996 , finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro,
alle condizioni di seguito indicate.
1)
Ambito di applicazione.
La
presente autorizzazione è rilasciata:
a)
alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle
associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o
che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o
temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle
figure indicate al successivo punto 2, lett. b) e c);
b)
ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di
lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai
regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali.
L’autorizzazione
riguarda anche l’attività svolta dal medico competente in materia di
igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o
di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture
convenzionate.
2)
Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il
trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:
a)
a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in
rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, ovvero ad
associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti
3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;
b)
a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e
mandatari;
c)
a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o ad
altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i soggetti
di cui al punto 1);
d)
a candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle
lettere precedenti;
e)
a persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle persone
giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al
punto 1);
f)
a terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o
professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
3)
Finalità del trattamento.
Il
trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:
a)
per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per
eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da
leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in
particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di
previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di
tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
b)
anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e
per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità
o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti,
liberalità o benefici accessori;
c)
per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita o
dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;
d)
per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede
giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
sempreché, qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari
a quello dell’interessato;
e)
per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in
materia;
f)
per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione
finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del
datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di
malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio
dell’attività lavorativa o professionale;
g)
per garantire le pari opportunità.
4)
Categorie di dati.
Il
trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), che non
possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:
a)
nell’ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, ovvero l’adesione ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la
fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa,
nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge,
dell’obiezione di coscienza;
b)
nell’ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere politico o sindacale, i dati concernenti l’esercizio di
funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreché il trattamento
sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di
aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti
collettivi anche aziendali), ovvero l’organizzazione di pubbliche
iniziative, nonché i dati inerenti alle attività o agli incarichi
sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di
servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od
organizzazioni politiche o sindacali;
c)
nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati
raccolti in riferimento a malattie anche professionali, invalidità,
infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad
esposizioni a fattori di rischio, all’idoneità psico-fisica a
svolgere determinate mansioni o all’appartenenza a categorie protette.
5)
Modalità di trattamento.
Fermi
restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n.
675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999 , il trattamento dei dati sensibili
deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di
organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti
o alle finalità di cui al punto 3).
I
dati sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
La
comunicazione di dati all’interessato deve avvenire di regola
direttamente a quest’ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto
previsto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 ), in plico
chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di
soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di
cortesia.
Restano
inoltre fermi gli obblighi di informare l’interessato e di acquisirne
il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10
e 22 della legge n. 675/1996.
6)
Conservazione dei dati.
Nel
quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 9, comma 1,
lett. e) della legge n. 675/1996 , i dati sensibili possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per
perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta
pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche
con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere
utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge,
dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per l’essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da
quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
7)
Comunicazione e diffusione dei dati.
I
dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei
limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità
di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi
organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria
integrativa anche aziendale, agenzie di intermediazione, associazioni di
datori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un
autonomo trattamento di dati e familiari dell’interessato.
Ai
sensi dell’art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996 , i dati idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere diffusi, solo se necessario
per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l’osservanza delle norme che regolano la materia.
I
dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi.
8)
Richieste di autorizzazione.
I
titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta
di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le
richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il
Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del
presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato
da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.
9)
Norme finali.
Restano
fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero
dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in
materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle
disposizioni contenute:
a)
nell’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di
lavoro ai fini dell’assunzione e nello svolgimento del rapporto di
lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non
rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del
lavoratore;
b)
nell’art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di
lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o
in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto
di lavoro, l’esistenza di uno stato di sieropositività;
c)
nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire
discriminazioni.
10)
Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La
presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002
fino al 30 giugno 2003.
Qualora
alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il
trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella
precedente autorizzazione n. 1/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse
entro il 31 maggio 2002.
Autorizzazione
n. 2/2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale
IL
GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(omissis.)
autorizza:
a)
gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano
indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo
o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere
prestato per effettiva irreperibilità;
b)
gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto
privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale;
c)
gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi
compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di
autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di
salute, anche per il perseguimento delle finalità di rilevante
interesse pubblico individuate dall’art. 17, comma 1, del decreto
legislativo n. 135/1999 o dal provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del
30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, o da altro provvedimento di questa
Autorità parimenti adottato ai sensi dell’art. 22, comma 3 bis, della
legge n. 675/1996 , qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti
condizioni:
1)
il trattamento sia finalizzato alla tutela dell’incolumità fisica e
della salute di un terzo o della collettività;
2)
manchi il consenso (articolo 23, comma 1, ultimo periodo, legge n.
675/1996 ), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per
effettiva irreperibilità;
3)
il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che
specifichi, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996,
come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999 , i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
d)
anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a
trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in
cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d’intendere o di volere.
Il
consenso, ove previsto, è acquisito in conformità anche a quanto
previsto dall’art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n. 675/1996
e dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999 , e
successive modificazioni ed integrazioni.
1)
Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
1.1.
L’autorizzazione è rilasciata:
a)
ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e
agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in
elenchi;
b)
al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
che esercita l’attività in regime di libera professione;
c)
alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non
operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
In
tali casi, l’autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai
destinatari di adempiere o di esigere l’adempimento di specifici
obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla
normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di
igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie
professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i
trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle
malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di
assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività
sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti
previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche
la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri
documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla
gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini
suindicati.
Qualora
il perseguimento di tali fini richieda l’espletamento di compiti di
organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della
presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli
incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse
regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari
della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999 .
1.2.
L’autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:
a)
alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli
altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche
statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di
terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico,
allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i
fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari
di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero
sull’utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità
di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla
ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il
consenso (fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, ultimo
periodo, della legge n. 675/1996 e dall’art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282), e il trattamento successivo alla
raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche
indirettamente, salvo che l’abbinamento al materiale di ricerca dei
dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il
risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I
risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma
anonima. Resta fermo quanto previsto dai decreti legislativi 30 luglio
1999, nn. 281 e 282 in materia di ricerca scientifica e di ricerca
medica ed epidemiologica;
b)
alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai
dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e
legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
c)
alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di
riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle
rispettive norme statutarie;
d)
agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose
riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità
religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle
rispettive norme statutarie, salvo quanto previsto dall’art. 22, comma
1-bis, della legge n. 675/1996 ;
e)
alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle
associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario
attinenti anche alla vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per
adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto
di fornitura all’interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se
il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o
riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli
dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi
richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la
fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la
deambulazione;
f)
alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli
altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare
l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o
agonistiche;
g)
alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai
dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili
all’effettuazione di trapianti di organi e tessuti, nonché di
donazioni di sangue.
1.3.
La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o
comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi,
dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
sempreché il diritto sia di rango pari a quello dell’interessato, e i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario per il loro perseguimento.
2)
Categorie di dati oggetto di trattamento.
Il
trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1) che non possano
essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi
o di dati personali di natura diversa, e può comprendere le
informazioni relative a stati di salute pregressi.
Devono
essere considerati sottoposti all'ambito di applicazione della presente
autorizzazione, anche i seguenti dati:
a)
le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla
stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata
raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio d’Europa;
b)
i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni
indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute
dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del
consenso ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In
mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità
fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può
essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del
Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui
al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le informative all'interessato
previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in
particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla
data in cui sarà efficace l’apposita autorizzazione per il
trattamento dei dati genetici prevista dall’art. 17, comma 5, del
decreto n. 135/1999 , e successive modificazioni ed integrazioni, i dati
genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei
confronti dell’interessato, ovvero per finalità di ricerca
scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o
per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e
informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in
conformità alla legge.
3)
Modalità di trattamento.
Fermi
restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n.
675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999 , il trattamento dei dati sensibili
deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di
organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti
o alle finalità sopra elencati.
Restano
inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso dell’interessato e
di informarlo in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e
23 della legge n. 675/1996. Per le informazioni relative ai nascituri,
il consenso è prestato dalla gestante.
4)
Conservazione dei dati.
Nel
quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 9, comma 1,
lett. e) della legge n. 675/1996 , i dati possono essere conservati, per
un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi
o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere
verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso,
da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che
l’interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale
conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per l’essenzialità dei
dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
5)
Comunicazione e diffusione dei dati.
Ai
sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge n. 675/1996 , i dati
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se
necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
I
dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi,
salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente
pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia
manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.
I
dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici,
possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti
pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza
sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente
correlate all’esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura
all’interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di
credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di
volontariato e i familiari dell’interessato.
6)
Richieste di autorizzazione.
I
titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta
di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le
richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il
Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente
provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso
in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di
persone interessate.
7)
Norme finali.
Restano
fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla
normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
a)
dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.135 , il quale
prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere
effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della
persona;
b)
dall’art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che
l’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è
effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al
medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non
faccia menzione dell’identità della donna;
c)
dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non
consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da
atti di violenza sessuale.
Restano
altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza
giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie
coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici
previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri.
Resta
ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche
aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a
contenuto scientifico o finalizzate all’educazione, alla prevenzione o
all’informazione di carattere sanitario.
8)
Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La
presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002
fino al 30 giugno 2003.
Qualora
alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il
trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella
precedente autorizzazione n. 2/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse
entro il 31 maggio 2002.