NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO
AL GARANTE
La
firma digitale ha lo stesso valore della firma autografa e sono
pertanto validi ai fini di legge i documenti informatici
sottoscritti con essa.
Art.15,
comma 2, della legge n.59 del 1997 (Bassanini-1):
"gli
atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e
dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli
effetti di legge".
Il D.P.R. n.445 del 2000 (Testo Unico delle Disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) dispone che "Il documento informatico
sottoscritto con firma digitale, ... soddisfa il requisito legale
della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art.
2712 del Codice civile".
IL'AIPA
(Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), ha
regolato gli aspetti tecnici ed organizzativi di chi usufruisce ed
opera con i documenti informatici e la firma digitale.
Grazie
alla definizione di standard e regole comuni i Certificatori
italiani garantiscono il corretto riconoscimento dei documenti
firmati tra soggetti le cui chiavi pubbliche siano state
certificate da certificatori diversi.