Legge privacy 675 analisi dei rischi     Legge privacy direttiva 58/2002

 

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  Prologo direttiva 58/2002

  • leggi l'art. 13 sulle comunicazioni indesiderate

..... (4) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ha tradotto i principi enunciati dalla direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle telecomunicazioni. La direttiva 97/66/CE deve essere adeguata agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. Tale direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.

(5) Nelle reti pubbliche di comunicazione della Comunità è in atto l'introduzione di nuove tecnologie digitali avanzate che pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti.
Lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di comunicazione elettronica. L'accesso alle reti digitali mobili è ormai a disposizione e alla portata di un vasto pubblico. Queste reti digitali hanno grandi capacità e possibilità di trattare i dati personali. Il positivo sviluppo transfrontaliero di questi servizi dipende in parte dalla fiducia che essi riscuoteranno presso gli utenti in relazione alla loro capacità di tutelare la loro vita privata.

(6) L'Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un'ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l'Internet aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata.

(7) Nel settore delle reti pubbliche di comunicazione occorre adottare disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento all'accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati relativi agli abbonati e agli utenti.

(8) Occorre armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali, della vita privata nonché del legittimo interesse delle persone giuridiche nel settore delle comunicazioni elettroniche affinché non sorgano ostacoli nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 14 del trattato. L'armonizzazione dovrebbe limitarsi alle prescrizioni necessarie per garantire che non vengano ostacolate la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di comunicazione elettronica tra Stati membri.

(9) È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, cooperino all'introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva, tenuto debito conto dell'obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali e di utilizzare dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile.

(10) Nel settore delle comunicazioni elettroniche trova applicazione la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del responsabile e i diritti delle persone fisiche.
La direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di comunicazione non accessibili al pubblico.

(11) La presente direttiva, analogamente alla direttiva 95/46/ CE, non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l'equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione della legge penale. Di conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla precitata Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(12) Gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La presente direttiva, integrando la direttiva 95/46/CE, è volta a tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche. La presente direttiva non comporta in alcun caso per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche, tutela che è assicurata nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale.

(13) Il rapporto contrattuale tra abbonato e fornitore di servizi può comportare un versamento unico o periodico per il servizio fornito o che deve essere fornito. Anche le schede pre-pagate sono considerate un contratto.

(14) I dati relativi all'ubicazione possono riferirsi alla latitudine, longitudine ed altitudine dell'apparecchio terminale dell'utente, alla direzione di viaggio, al livello di accuratezza dell'informazione sull'ubicazione, all'identificazione della cella di rete in cui l'apparecchio terminale è ubicato in un determinato momento, e al momento in cui l'informazione sull'ubicazione è stata registrata.

(15) Una comunicazione può comprendere qualsiasi informazione relativa al nome, al numero e all'indirizzo fornita da chi emette la comunicazione o dall'utente di un collegamento al fine di effettuare la comunicazione. I dati relativi al traffico possono comprendere qualsiasi traslazione dell'informazione da parte della rete sulla quale la comunicazione è trasmessa allo scopo di effettuare la trasmissione. I dati relativi al traffico possono tra l'altro consistere in dati che si riferiscono all'instradamento, alla durata, al tempo o al volume di una comunicazione, al protocollo usato, all'ubicazione dell'apparecchio terminale di chi invia o riceve, alla rete sulla quale la comunicazione si origina o termina, all'inizio, alla fine o alla durata di un collegamento. Possono anche consistere nel formato in cui la comunicazione è trasmessa dalla rete.

(16) Le informazioni trasmesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione tramite una rete di comunicazione pubblica sono destinate a un pubblico potenzialmente illimitato e non costituiscono una comunicazione ai sensi della presente direttiva. Comunque, nei casi in cui il singolo abbonato o utente che riceve tali informazioni possa essere identificato, per esempio con servizi video on-demand, le informazioni trasmesse rientrano nella nozione di comunicazione ai sensi della presente direttiva.

(17) Ai fini della presente direttiva il consenso dell'utente o dell'abbonato, senza considerare se quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata come definito ed ulteriormente determinato nella direttiva 95/46/ CE. Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e in conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di un sito Internet.

(18) Servizi a valore aggiunto possono consistere ad esempio in consigli sui pacchetti tariffari meno costosi, orientamento stradale, informazioni sul traffico, previsioni meteorologiche, e informazioni turistiche.

(19) L'applicazione di taluni requisiti relativi alla presentazione ed alla restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata e al trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a centrali analogiche non dovrebbe essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato. È importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione.

(20) I fornitori di servizi dovrebbero adottare misure appropriate per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e dovrebbero informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete. Tali rischi possono presentarsi segnatamente per i servizi di comunicazione elettronica su una rete aperta come l'Internet o la telefonia mobile analogica. È di particolare importanza per gli utenti e gli abbonati di tali servizi essere pienamente informati dal loro fornitore di servizi dell'esistenza di rischi alla sicurezza al di fuori della portata dei possibili rimedi esperibili dal fornitore stesso. I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su Internet dovrebbero informare gli utenti e gli abbonati delle misure che questi ultimi possono prendere per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari tipi di programmi o tecniche di criptaggio. L'obbligo di informare gli abbonati su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi, imprevisti rischi relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all'abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe essere gratuita fatta eccezione per i costi nominali che l'abbonato può sostenere quando riceve o prende conoscenza delle informazioni, per esempio scaricando un messaggio di posta elettronica. La sicurezza viene valutata alla luce dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE.

(21) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo. La legislazione di alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni.

(22) Il divieto di memorizzare comunicazioni e i relativi dati sul traffico da parte di persone diverse dagli utenti o senza il loro consenso non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica e a condizione che l'informazione non sia memorizzata per un periodo superiore a quanto necessario per la trasmissione e ai fini della gestione del traffico e che durante il periodo di memorizzazione sia assicurata la riservatezza dell'informazione. Ove ciò sia necessario per rendere più efficiente l'inoltro di tutte le informazioni accessibili al pubblico ad altri destinatari del servizio su loro richiesta, la presente direttiva non osta a che tali informazioni possano essere ulteriormente memorizzate, a condizione che esse siano in ogni caso accessibili al pubblico senza restrizioni e che tutti i dati che si riferiscono ai singoli abbonati o utenti che richiedono tali informazioni siano cancellati.

(23) La riservatezza delle comunicazioni dovrebbe essere assicurata anche nel quadro di legittime prassi commerciali. Ove necessario e legalmente autorizzato, le comunicazioni possono essere registrate allo scopo di fornire la prova di una transazione commerciale. La direttiva 95/46/CE si applica a tale trattamento. Le parti in comunicazione dovrebbero essere informate sulla registrazione, il suo scopo e la durata della sua memorizzazione preventivamente alla stessa. La comunicazione registrata dovrebbe essere cancellata non appena possibile ed in ogni caso non oltre la fine del periodo durante il quale la transazione può essere impugnata legittimamente.

(24) Le apparecchiature terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell'utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I cosiddetti software spia, bachi invisibili ("web bugs"), identificatori occulti ed altri dispositivi analoghi possono introdursi nel terminale dell'utente a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell'utente e possono costituire una grave intrusione nella vita privata di tale utente. L'uso di tali dispositivi dovrebbe essere consentito unicamente per scopi legittimi e l'utente interessato dovrebbe esserne a conoscenza.

(25) Tuttavia, tali dispositivi, per esempio i cosiddetti marcatori ("cookies"), possono rappresentare uno strumento legittimo e utile, per esempio per l'analisi dell'efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l'identità di utenti che effettuano transazioni "on-line". Allorché tali dispositivi, ad esempio i marcatori ("cookies"), sono destinati a scopi legittimi, come facilitare la fornitura di servizi della società dell'informazione, il loro uso dovrebbe essere consentito purché siano fornite agli utenti informazioni chiare e precise, a norma della direttiva 95/46/CE, sugli scopi dei marcatori o di dispositivi analoghi per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle informazioni registrate sull'apparecchiatura terminale che stanno utilizzando. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella loro apparecchiatura terminale. Ciò riveste particolare importanza qualora utenti diversi dall'utente originario abbiano accesso alle apparecchiature terminali e quindi a dati contenenti informazioni sensibili in relazione alla vita privata che sono contenuti in tali apparecchiature. L'offerta di informazioni e del diritto di opporsi può essere fornita una sola volta per l'uso dei vari dispositivi da installare sull'attrezzatura terminale dell'utente durante la stessa connessione e applicarsi anche a tutti gli usi successivi, che possono essere fatti, di tali dispositivi durante successive connessioni. Le modalità di comunicazione delle informazioni, dell'offerta del diritto al rifiuto o della richiesta del consenso dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. L'accesso al contenuto di un sito Internet specifico può tuttavia continuare ad essere subordinato all'accettazione in conoscenza di causa di un marcatore o di un dispositivo analogo, se utilizzato per scopi legittimi.

(26) I dati relativi agli abbonati sottoposti a trattamento nell'ambito di reti di comunicazione elettronica per stabilire i collegamenti e per trasmettere informazioni contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il diritto al rispetto della loro corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche. Tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini della fatturazione e del pagamento per l'interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico circa la natura dei successivi trattamenti che egli intende effettuare e circa il diritto dell'abbonato di non dare o di revocare il proprio consenso a tale trattamento. I dati relativi al traffico utilizzati per la commercializzazione dei servizi di comunicazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbero inoltre essere cancellati o resi anonimi dopo che il servizio è stato fornito. I fornitori dei servizi dovrebbero informare sempre i loro abbonati riguardo alla natura dei dati che stanno sottoponendo a trattamento, nonché agli scopi e alla durata del trattamento stesso.

(27) Il momento esatto del completamento della trasmissione di una comunicazione, dopo il quale i dati relativi al traffico dovrebbero essere cancellati salvo ai fini di fatturazione, può dipendere dal tipo di servizio di comunicazione elettronica che è fornito. Per esempio per una chiamata di telefonia vocale la trasmissione sarà completata quando uno dei due utenti termina il collegamento.
Per la posta elettronica la trasmissione è completata quando il destinatario prende conoscenza del messaggio, di solito dal server del suo fornitore di servizi.

(28) L'obbligo di cancellare o di rendere anonimi i dati relativi al traffico quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione non contraddice le procedure utilizzate su Internet, come la realizzazione di copie "cache", nel sistema dei nomi di dominio, di indirizzi IP o la realizzazione di copie "cache" di un indirizzo IP legato ad un indirizzo fisico o l'uso di informazioni riguardanti l'utente per controllare il diritto d'accesso a reti o servizi.

(29) Il fornitore di servizi può trattare i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti ove necessario in singoli casi per individuare problemi tecnici od errori materiali nella trasmissione delle comunicazioni. I dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione possono anche essere sottoposti a trattamento da parte del fornitore per accertare e sospendere la frode che consiste nell'uso del servizio di comunicazione elettronica senza il corrispondente pagamento.

(30) I sistemi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere progettati per limitare al minimo la quantità di dati personali necessari.
Tutte le attività relative alla fornitura del servizio di comunicazione elettronica che va oltre la trasmissione di una comunicazione e la relativa fatturazione dovrebbero essere basate su dati relativi al traffico aggregati che non possono essere collegati agli abbonati o utenti. Tali attività, se non possono essere basate su dati aggregati, dovrebbero essere considerate come servizi a valore aggiunto per i quali è necessario il consenso dell'abbonato.

(31) Si stabilirà se il consenso necessario per il trattamento dei dati personali per fornire un particolare servizio a valore aggiunto debba essere ottenuto dall'utente o dall'abbonato in base ai dati che devono essere trattati e al tipo di servizio da fornire nonché alla possibilità tecnica, procedurale e contrattuale di distinguere l'individuo che usa un servizio di comunicazione elettronica dalla persona giuridica o fisica che si è abbonata.

(32) Se il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica o di un servizio a valore aggiunto fa ricorso a forme di subappalto a un'altra impresa per il trattamento dei dati personali necessari per la fornitura di tali servizi, questo subappalto ed il conseguente trattamento dei dati dovrebbe essere nella piena osservanza delle disposizioni relative ai responsabili e agli incaricati del trattamento e dei dati personali come riportato nella direttiva 95/46/ CE. Se la fornitura di un servizio a valore aggiunto richiede che i dati relativi al traffico o all'ubicazione siano inviati da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un fornitore di servizi a valore aggiunto, gli abbonati o utenti a cui i dati si riferiscono dovrebbero essere pienamente informati di questo invio prima di dare il loro consenso al trattamento dei dati.

(33) L'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio ma, al tempo stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di opzioni per i servizi di comunicazione elettronica, quali possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per esempio carte telefoniche o possibilità di pagamento con carta di credito. Allo stesso scopo, gli Stati membri possono chiedere agli operatori di offrire ai loro abbonati un tipo diverso di fattura dettagliata, dalla quale è stato omesso un certo numero di cifre dei numeri chiamati.

(34) Con riguardo all'identificazione della linea chiamante è necessario tutelare il diritto dell'autore della chiamata di eliminare l'indicazione della linea dalla quale si effettua la chiamata, nonché il diritto del chiamato di respingere chiamate da linee non identificate. In casi specifici esistono giustificati motivi per disattivare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante. Alcuni abbonati, in particolare le linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti.
Con riferimento all'identificazione della linea collegata, è necessario tutelare il diritto e il legittimo interesse del chiamato a sopprimere l'indicazione della linea alla quale il chiamante è realmente collegato, in particolare in caso di chiamate trasferite. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbero informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'indicazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e collegata, come pure delle opzioni disponibili per la salvaguardia della vita privata. Ciò permetterà agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui desiderano avvalersi a tutela della loro vita privata. Le opzioni per la salvaguardia della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono configurarsi come un servizio disponibile su richiesta rivolta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

(35) Nelle reti mobili digitali i dati relativi all'ubicazione, che consentono di determinare la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente mobile vengono sottoposti a trattamento in modo da consentire la trasmissione di comunicazioni. Tali dati sono quelli relativi al traffico di cui all'articolo 6 della presente direttiva.
Tuttavia, in aggiunta ad essi, le reti mobili digitali possono avere la capacità di trattare dati relativi all'ubicazione che possiedono un grado di precisione molto maggiore di quello necessario per la trasmissione delle comunicazioni e che vengono utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, come i servizi che forniscono informazioni individuali sul traffico e radioguida. Il trattamento di dati siffatti ai fini della fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbe essere autorizzato soltanto previo esplicito consenso dell'abbonato. Anche in questo caso, tuttavia, gli abbonati dovrebbero disporre, gratuitamente, di un mezzo semplice per bloccare temporaneamente il trattamento dei dati relativi alla loro ubicazione.

(36) Gli Stati membri possono limitare il diritto alla vita privata degli utenti e degli abbonati riguardo all'identificazione della linea chiamante allorché ciò sia necessario per identificare le chiamate importune, e riguardo all'identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all'ubicazione allorché ciò sia necessario per consentire ai servizi di emergenza di svolgere il loro compito nel modo più efficace possibile. A tale scopo gli Stati membri possono adottare disposizioni specifiche per autorizzare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a fornire l'accesso all'identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all'ubicazione senza il previo consenso degli utenti o abbonati interessati.

(37) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri. Inoltre, in tali casi, l'abbonato deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano inoltrate sul suo terminale, mediante una semplice richiesta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

(38) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica sono pubblici ed ampiamente distribuiti. Il rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di determinare se i loro dati personali possano essere pubblicati in un elenco e, in caso affermativo, quali. È opportuno che i fornitori di elenchi pubblici informino gli abbonati che vi figureranno degli scopi dell'elenco stesso e di ogni specifico impiego che possa essere fatto delle versioni elettroniche degli elenchi pubblici, in particolare mediante le funzioni di ricerca incorporate nel software, come ad esempio le funzioni di ricerca inversa che consentono agli utenti dell'elenco di risalire al nome e all'indirizzo dell'abbonato in base al solo numero telefonico.

(39) L'obbligo di informare gli abbonati sugli scopi di elenchi pubblici in cui i loro dati personali devono essere inclusi dovrebbe essere imposto alla parte che raccoglie i dati per tale inclusione. Se i dati possono essere trasmessi a uno o più terzi, l'abbonato dovrebbe essere informato su questa possibilità e sul ricevente o sulle categorie di possibili riceventi. Le trasmissioni dovrebbero essere soggette alla condizione che i dati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti. Se la parte che raccoglie i dati dall'abbonato o i terzi a cui i dati sono stati trasmessi desiderano usarli per uno scopo ulteriore, la parte che ha raccolto i dati in origine o il terzo a cui i dati sono stati trasmessi deve ottenere nuovamente il consenso dell'abbonato.

(40) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi SMS. Tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere relativamente facili ed economiche da inviare e dall'altro imporre un onere e/o un costo al destinatario. Inoltre, in taluni casi il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali. Per tali forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta è giustificato prevedere che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi. Il mercato unico prevede un approccio armonizzato per garantire norme semplici a livello comunitario per le aziende e gli utenti.

(41) Nel contesto di una relazione di clientela già esistente è ragionevole consentire l'uso delle coordinate elettroniche per offrire prodotti o servizi analoghi, ma unicamente da parte della medesima società che ha ottenuto le coordinate elettroniche a norma della direttiva 95/46/CE.
Allorché tali coordinate sono ottenute, il cliente dovrebbe essere informato sul loro uso successivo a scopi di commercializzazione diretta in maniera chiara e distinta, ed avere la possibilità di rifiutare tale uso. Tale opportunità dovrebbe continuare ad essere offerta gratuitamente per ogni successivo messaggio a scopi di commercializzazione diretta, ad eccezione degli eventuali costi relativi alla trasmissione del suo rifiuto.

(42) Altre forme di commercializzazione diretta che siano più onerose per il mittente e non impongano costi finanziari per gli abbonati e gli utenti, quali chiamate telefoniche vocali interpersonali, possono giustificare il mantenimento di un sistema che dà agli abbonati o agli utenti la possibilità di indicare che non desiderano ricevere siffatte chiamate. Ciò nondimeno, al fine di non ridurre i livelli di tutela della vita privata esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate unicamente destinate agli abbonati e agli utenti che hanno fornito il loro consenso preliminare.

(43) Al fine di facilitare l'attuazione efficace delle norme comunitarie in materia di messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta, occorre proibire l'uso di false identità o falsi indirizzi o numeri di risposta allorché sono inviati messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta.

(44) Taluni sistemi di posta elettronica consentono agli abbonati di vedere il mittente e l'oggetto di una e-mail e, inoltre, di cancellare il messaggio senza dover scaricare il resto del contenuto dell'e-mail o degli allegati, riducendo quindi i costi che potrebbero derivare dallo scaricamento di e-mail o allegati indesiderati. Queste modalità possono continuare ad essere utili in taluni casi come strumento supplementare rispetto ai requisiti generali stabiliti dalla presente direttiva.

(45) La presente direttiva non pregiudica le misure che gli Stati membri prendono per tutelare legittimi interessi delle persone giuridiche in relazione a comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta.
Allorquando gli Stati membri costituiscono un registro "opt-out" per siffatte chiamate a persone giuridiche, principalmente imprese, sono pienamente applicabili le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico).

(46) Le funzionalità necessarie per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica possono essere incorporate nella rete o in una parte qualsiasi dell'apparecchiatura terminale dell'utente, compreso il software. La tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbe essere indipendente dalla configurazione delle varie componenti necessarie a fornire il servizio e dalla distribuzione delle necessarie funzionalità tra queste componenti. La direttiva 95/46/CE contempla tutti i tipi di trattamento dei dati personali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. L'esistenza di norme specifiche per i servizi di comunicazione elettronica, oltre che di norme generali per le altre componenti necessarie per la fornitura di tali servizi, non sempre agevola la tutela dei dati personali e della vita privata in modo tecnologicamente neutrale. Può essere pertanto necessario adottare provvedimenti che prescrivano ai fabbricanti di taluni tipi di apparecchiature impiegate per i servizi di comunicazione elettronica di costruire il loro prodotto in modo da incorporarvi dispositivi che garantiscano la tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato. L'adozione di tali provvedimenti a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(7), avrà l'effetto di armonizzare l'introduzione nelle apparecchiature di comunicazione elettronica di determinate caratteristiche tecniche, compresi i software, volte a tutelare i dati secondo modalità compatibili con il buon funzionamento del mercato unico.

(47) La normativa nazionale dovrebbe prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali, nei casi in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati. Si dovrebbero applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non ottemperi alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

(48) Nel campo di applicazione della presente direttiva è opportuno ricorrere all'esperienza del "gruppo per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

(49) Allo scopo di agevolare l'osservanza della presente direttiva, sono necessarie alcune disposizioni specifiche per il trattamento dei dati già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali emanate in attuazione alla presente direttiva.