Legge privacy 675 analisi dei rischi                    Legge privacy e Direttiva 2002/58/CE

 

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Direttiva 2002/58/CE

"Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche"

INDICE

Art. 1 - Finalità e campo d'applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Servizi interessati

Art. 4 - Sicurezza

Art. 5 - Riservatezza delle comunicazioni

Art. 6 - Dati sul traffico
Art. 7 - Fatturazione dettagliata
Art. 8 - Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata

Art. 9 -  Dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico

Art. 10 - Deroghe

Art. 11 - Trasferimento automatico della chiamata

Art. 12 - Elenchi di abbonati
Art. 13 - Comunicazioni indesiderate
Art. 14 - Caratteristiche tecniche e normalizzazione
Art. 15 - Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE
Art. 16 - Disposizioni transitorie
Art. 17 - Attuazione della direttiva
Art. 18 - Riesame
Art. 19 - Abrogazione
Art. 20 - Entrata in vigore

Art. 21 - Destinatari

LEGGI TUTTA LA DIRETTIVA

 

Articolo 13: Comunicazioni indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.