Direttiva
2002/58/CE
"Trattamento
dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche"
INDICE
Art.
1 - Finalità e campo d'applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art.
3 - Servizi interessati
Art. 4 - Sicurezza
Art. 5 - Riservatezza delle comunicazioni
Art. 6 - Dati sul traffico
Art. 7 - Fatturazione dettagliata
Art. 8 - Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante
e collegata
Art. 9 - Dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico
Art. 10 - Deroghe
Art. 11 - Trasferimento automatico della chiamata
Art. 12 - Elenchi di abbonati
Art. 13 - Comunicazioni indesiderate
Art. 14 - Caratteristiche tecniche e normalizzazione
Art.
15 - Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE
Art.
16 - Disposizioni transitorie
Art. 17 - Attuazione della direttiva
Art. 18 - Riesame
Art.
19 - Abrogazione
Art.
20 - Entrata in vigore
Art. 21 - Destinatari
LEGGI
TUTTA LA DIRETTIVA
Articolo
13: Comunicazioni
indesiderate
1.
L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a
fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli
abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai
suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto
della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la
medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche
a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a
condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della
raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di
opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate
elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.
3.
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che,
gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione
diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse
se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono
il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due
possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.
4.
In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a
scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del
mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un
indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione
di tali comunicazioni.
5.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano
agli abbonati che siano
persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto
comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli
interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente
alle comunicazioni indesiderate.