Privacy
comunitaria: direttiva
2002/58/CE
"Trattamento
dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche"
Legge privacy e
direttiva 58/2002 sulle comunicazioni
INDICE
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4)
richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e
particolarmente del diritto alla vita privata, al fine di garantire il libero
flusso dei dati personali nella Comunità.
(2)
La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai
principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il
pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta.
(3)
La riservatezza nelle comunicazioni è garantita conformemente agli strumenti
internazionali relativi ai diritti dell'uomo, in particolare alla convenzione
europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
alle costituzioni degli Stati membri.
continua
a leggere il prologo...
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Finalità
e campo d'applicazione
1.
La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie
per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al
trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e
per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei
servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.
2.
Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva
precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela
dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.
3.
La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di
applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea, quali quelle
disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea né, comunque,
alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello
Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano
connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in
settori che rientrano nel diritto penale.
Articolo
2
Definizioni
Salvo
diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le
definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro).
Si
applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
"utente": qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
b)
"dati relativi al traffico": qualsiasi dato sottoposto a trattamento
ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
c)
"dati relativi all'ubicazione": ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
d)
"comunicazione": ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero
finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio
di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica
salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente che
riceve le informazioni che può essere identificato;
e)
"chiamata": la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
f)
"consenso" dell'utente o dell'abbonato: corrisponde al consenso della
persona interessata di cui alla direttiva 95/ 46/CE;
g)
"servizio a valore aggiunto": il servizio che richiede il trattamento
dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di
una comunicazione o della relativa fatturazione;
h)
"posta elettronica": messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
Articolo
3
Servizi
interessati
1.
La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
reti pubbliche di comunicazione nella Comunità.
2.
Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali
telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un
onere economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali
telefoniche analogiche.
3.
Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l'osservanza delle
prescrizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 risulti tecnicamente impossibile o
richieda un onere economico sproporzionato.
Articolo
4
Sicurezza
1.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della
rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete.
Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di
realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al
rischio esistente.
2.
Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza
della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando, qualora il
rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere
prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi
costi presumibili.
Articolo
5
Riservatezza
delle comunicazioni
1.
Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la
riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di
comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto,
la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di
sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di
persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando
sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo
paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione
della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.
2.
Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di
comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di
legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o
di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.
3.
Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per
archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito
unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato sia stato
informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in
conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di
rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non
impedisce l'eventuale memorizzazione tecnica o l'accesso al solo fine di
effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato
o dall'utente.
Articolo
6
Dati
sul traffico
1.
I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e
memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di
comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non
sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi
i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.
2.
I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione
per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a
trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo
durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il
pagamento.
3.
Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per
la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a
trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria
per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o
l'utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli
abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al
trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.
4.
Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei
dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del
trattamento ai fini enunciati al paragrafo 2 e, prima di ottenere il consenso,
ai fini enunciati al paragrafo 3.
5.
Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4
deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori
della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento
delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica
o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere
limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
6.
I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti
di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al
fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti
all'interconnessione e alla fatturazione.
Articolo
7
Fatturazione
dettagliata
1.
Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate.
2.
Gli Stati membri applicano norme nazionali per conciliare i diritti degli
abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli
utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti
utenti e abbonati possano disporre, per le comunicazioni e per i pagamenti, di
sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.
Articolo
8
Presentazione
e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata
1.
Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore dei servizi deve offrire all'utente chiamante la
possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata.
L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2.
Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la
possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni
ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3.
Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita,
il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità,
mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.
4.
Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
collegata, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la
possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la
presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5.
Il paragrafo 1 si applica anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e
dirette verso paesi terzi. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate
in entrata provenienti da paesi terzi.
6.
Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informi
quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2,
3 e 4.
Articolo
9
Dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico
1.
Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a
trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi
anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre
nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore
aggiunto.
Prima
di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli
utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e
sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
Gli
utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro consenso
al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico in qualsiasi momento.
2.
Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
diversi dai dati relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono continuare
ad avere la possibilità di negare, in via temporanea, mediante una funzione
semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun collegamento
alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
3.
Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico ai sensi di paragrafi 1 e 2 deve essere limitato alle persone che
agiscono sotto l'autorità del fornitore della rete pubblica di
telecomunicazione o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto, e deve essere
circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura di
quest'ultimo.
Articolo
10
Deroghe
Gli
Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico:
a)
possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda
la presentazione dell'identificazione di chiamate malintenzionate o importune.
In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato
chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica
di comunicazioni e/o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al
pubblico;
b)
possa annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione,
nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o
dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di
emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le
forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi
possano reagire a tali chiamate.
Articolo
11
Trasferimento automatico della chiamata
Gli
Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento
automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.
Articolo
12
Elenchi
di abbonati
1.
Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati, gratuitamente e
prima di essere inseriti nell'elenco, in merito agli scopi degli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i
servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere
inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità
di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni
elettroniche degli elenchi stessi.
2.
Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere
se i loro dati personali – e, nell'affermativa, quali – debbano essere
riportati in un elenco pubblico, sempre che tali dati siano pertinenti per gli
scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono
affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o
ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco
pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono
comportare oneri.
3.
Gli Stati membri possono disporre che sia chiesto il consenso ulteriore degli
abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati
su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di
altri elementi di identificazione.
4.
I paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli
Stati membri assicurano inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della
normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi
degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente all'inclusione negli
elenchi pubblici.
Articolo
13
Comunicazioni
indesiderate
1.
L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a
fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli
abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai
suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto
della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la
medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche
a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a
condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della
raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di
opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate
elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.
3.
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che,
gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione
diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse
se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono
il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due
possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.
4.
In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a
scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del
mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un
indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione
di tali comunicazioni.
5.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano
persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto
comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli
interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente
alle comunicazioni indesiderate.
Articolo
14
Caratteristiche
tecniche e normalizzazione
1.
Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della
presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i
terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme
inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano
ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali
apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.
2.
Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate
soltanto attraverso la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche per
le reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri informano la Commissione
secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione.
3.
All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le
apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto
degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in
conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio,
del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie
dell'informazione delle telecomunicazioni.
Articolo
15
Applicazione
di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE
1.
Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i
diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da
1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione
costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,
una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società
democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza
dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca,
accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del
sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra
l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano
conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente
paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai
principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo
6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.
2.
Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi
giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente
alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con
riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
3.
Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati
personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti
di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie
disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e
delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle
comunicazioni elettroniche.
Articolo
16
Disposizioni
transitorie
1.
L'articolo 12 non si applica agli elenchi già prodotti o immessi sul mercato su
supporto cartaceo o elettronico off line prima dell'entrata in vigore delle
disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
2.
Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi o mobili di
telefonia vocale sono stati inseriti in un elenco pubblico degli abbonati in
conformità con le disposizioni della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 11
della direttiva 97/66/CE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni
nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, i dati personali di
tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco pubblico cartaceo o
elettronico, comprese le versioni con funzioni di ricerca inverse, salvo
altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi
e delle possibilità in conformità con l'articolo 12 della presente direttiva.
Articolo
17
Attuazione
della direttiva
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2003. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto
della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.
Articolo
18
Riesame
La
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre tre anni
dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione
della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e suoi
consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle
comunicazioni indesiderate, tenendo conto dell'ambiente internazionale.
A
tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che
saranno fornite senza ritardi ingiustificati.
Ove
opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente
direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del
settore e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare
l'efficacia della presente direttiva.
Articolo
19
Abrogazione
La
direttiva 97/66/CE è abrogata con efficacia a decorrere dalla data di
applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
I
riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo
20
Entrata
in vigore
La
presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
21
Destinatari
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.
RITORNA
ALLA
SEZIONE ATTUALITA'
AZIENDE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI