TITOLO
VII - TESTO UNICO BANCARIO
SANZIONI
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Bancario
Capo I
Abusivismo bancario e finanziario
Art.
130 - (Abusiva attività di raccolta del risparmio)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in
violazione dell'articolo 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Art.
131 - (Abusiva attività bancaria)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in
violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti
milioni.
Art.
132 - (Abusiva attività finanziaria)
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività
finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto
nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
….omissis….
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più
delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere
iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113
è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
Art. 132-bis - (Denunzia al pubblico ministero)
1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del
risparmio, attivita' bancaria o attivita' finanziaria in violazione degli
articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al
pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 2409 del codice civile.
Art.
133 - (Abuso di denominazione bancaria)
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco",
"credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per
l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole
o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti
diversi dalle banche.
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa
sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi
forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla
vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107.
Capo
II
Attività di vigilanza
Art.
134 - (Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria)
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche,
intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non
rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari
finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti
concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle
funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più
grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni
a lire venti milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque
sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di
vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
Capo
III
Banche e gruppi bancari
Art.
135 - (Reati societari)
1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del
codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.
Art.
136 - (Obbligazioni degli esponenti bancari)
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una
banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di
compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra,
dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione
presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di
controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti
parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel
comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di
finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo.
In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste
dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso
della capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene
stabilite dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile.
Art.
137 - (Mendacio e falso interno bancario)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere
concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le
condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a
una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione
del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a
lire dieci milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di
amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche
che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni
alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del
credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui
sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla
costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda fino a lire venti milioni.
>Art. 138 - (Aggiotaggio bancario)
1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose
riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a
indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del
pubblico, è punito con le pene stabilite dall'articolo 501 del codice penale.
Restano fermi l'articolo 501 del codice penale, l'articolo 2628 del codice
civile e l'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Capo
IV
Partecipazione al capitale
Art.
139 - (Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie
capogruppo)
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2,
nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1, primo
periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di
autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste
dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto
fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista
dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni
al capitale delle società finanziarie capogruppo.
Art.
140 - (Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di
società
appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari)
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo
periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni
indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a
tre anni.
Capo
V
Altre sanzioni
Art.
141 - (False comunicazioni relative a intermediari finanziari)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni
previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica
la pena dell'arresto fino a tre anni.
Art.
142 - (Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari:
omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione)
... omissis ..
Art.
143 - (Emissione di valori mobiliari)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla
metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
Art.
144 - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle
norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53,
54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3,
145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorità creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono
funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni
indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero
osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 è
applicabile la sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121,
comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute
negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorità creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121,
comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento
milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1,
ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste
dal medesimo articolo 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di
frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una
pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite
inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1,
3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
6. ... omissis ...
Capo
VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
Art.
145 - (Procedura sanzionatoria)
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una
sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive
competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni,
tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro
del tesoro l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o
dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3
e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data
della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al
quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle
altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca
d'Italia, e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa opposizione alla corte
di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha
proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la
cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.
L'autorita' che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli
atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di
appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto
motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la
presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche
personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di
appello, all'autorita' che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della
pubb1icazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede
mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle
violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e
delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti
a esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689