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TITOLO
IV - TESTO UNICO BANCARIO
Capo I
Banche
Sezione
I
Amministrazione straordinaria
Art.
70 - (Provvedimento)
1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con
decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di
controllo delle banche quando:
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attività della banca;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati
nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione
straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono
comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano
richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73(*) .
4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del
decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve
o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali
la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con
il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto
compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine
della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti
connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di
esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e
l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di
banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il
cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare
i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
Art.
71 - (Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla
data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina:
a) uno o più commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente
del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione
della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi
della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione
nel registro delle imprese; entro il medesimo termine depositano le firme
autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione
dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del
comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla
stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.
5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può
nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi
poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70,
comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità
stabiliti ai sensi dell'art. 26.
Art.
72 - (Poteri e funzionamento degli organi straordinari)
1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi
amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione
aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili
nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti
organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli
stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle
consegne agli organi subentranti .
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del
comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella
gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste
non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti
organi amministrativi e di controllo, a norma dell'articolo 2393 del codice
civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi succeduti
ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi iniziate e
riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare
le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 70, comma 2. L'ordine del
giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile
dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei
componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente
esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilità
di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più
commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica;
in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza
per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
Art.
73 - (Adempimenti iniziali)
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli
organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un
componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o
per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari
provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove
occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le
consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e
2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio
dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari
provvedono al deposito nella cancelleria del tribunale, in sostituzione del
bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta
sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di
utili.
Art.
74 - (Sospensione dei pagamenti)
1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare
gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di
qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento
della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare
disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un
periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse
formalità, per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o
proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e
sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono
essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione
sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
Art.
75 - (Adempimenti finali)
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle
loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono
alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione
straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della
procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per
l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura
dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio
cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi
subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a
detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché
siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi
subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità
previste dall'articolo 73,comma 1.
Art.
76 - (Gestione provvisoria)
1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti,
puo' disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano
ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano la gestione
provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni
degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono
essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi
3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli
organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i
commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario
provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in
consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita'
previste dall'articolo 73, comma 1.
Art.
77 - (Succursali di banche extracomunitarie)
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle
succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della
banca di appartenenza.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Sezione
II
Provvedimenti straordinari
Art.
78 - (Banche autorizzate in Italia)
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni
oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per
violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne
regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di
succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
Art.
79 - (Banche comunitarie)
1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni
relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali
irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro
in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità
competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti,
dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la
Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto
di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone
comunicazione all'autorità competente.
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
Art.
80 - (Provvedimento)
1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con
decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione
coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste
dall'articolo 70 siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi,
dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono
comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano
richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 85.
4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi
amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della
banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94,
comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non
espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge
fallimentare.
Art.
81 - (Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente
del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione
della nomina, i commissari depositano in copia il decreto del Ministro del
tesoro e gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del
presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese; nello stesso termine i commissari depositano le firme
autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione
dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del
comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla
stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
Art.
82 - (Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su
richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca,
dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la
banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara
l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto,
quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza
al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il
tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari
liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca
d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195,
terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi
precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge
fallimentare.
Art.
83 - (Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti
giuridici preesistenti)
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo
85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del
provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento
delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli
articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III,
sezione II e sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può
essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli
articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere
parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è
competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede
legale.
Art.
84 - (Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca,
esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro
funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti
dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e
può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da
essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di
sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono
opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione
sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della
liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi
amministrativi e di controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice
civile, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo
72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello
svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con
oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti.
Art.
85 - (Adempimenti iniziali)
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai
precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano
quindi l'inventario.
2. Si applica l'articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
Art.
86 - (Accertamento del passivo)
1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito
di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione
s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di
diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché
ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di
rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
insinuazione ai sensi del comma 5.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i
titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando
i documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei
diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione
prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare
l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta
giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati
amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme
riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli
stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di
coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi
diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in
apposita e separata sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella
cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a
disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei
titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle
medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto
o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro
riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa
esecutivo.
Art.
87 - (Opposizioni allo stato passivo)
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria
posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nell'articolo 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non
siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento
della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi
entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso
previsto dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al
presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le
cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il
presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede
alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa
con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a
lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici
giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente
deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti
l'opposizione si reputa abbandonata.
4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di
opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica
sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e
altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con
la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede
ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari
previsto dall'articolo 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.
Art.
88 - (Appello e ricorso per Cassazione)
1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai
commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione
della stessa. Al giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in
quanto compatibile, e 5.
2. Il termine per il ricorso per Cassazione è ridotto alla metà e decorre
dalla data di notificazione della sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono
esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'articolo 87
e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile sul processo di cognizione.
Art.
89 - (Insinuazioni tardive)
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i
riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati
nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi
dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono
chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87,
commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese
conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi
imputabile.
Art.
90 - (Liquidazione dell'attivo)
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare
l'attivo.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività,
l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche
prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle
sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca
o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo
dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio
dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal
comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta
all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato
nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti
giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo
articolo.
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i
commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie
passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e
le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
Art.
91 - (Restituzioni e riparti)
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti
finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare,
alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti
agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari
della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma
primo, numero 1), della legge fallimentare.
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei
clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia
rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli
strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le
restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi
del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato
ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione
degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del
ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo
concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1,
numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non
risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei
clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti
dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a
favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi,
anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le
passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni
non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle
quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di
pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita
l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari
corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di
ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione
agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della
loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono
acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti
dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e
restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal
commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di
opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89,
concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la
presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione
sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora
alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari
gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano
amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.
Art.
92 - (Adempimenti finali)
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima
restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di
liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da
una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca
d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La
liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un
mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa
a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme
integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni
ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari
liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di
quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono
depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva
distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista
dall'articolo 91, comma 7.
6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello
stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali
previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione
coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di
accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6
e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i
commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei
successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72,
commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto
i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi
relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il
cessionario.
Art.
93 - (Concordato di liquidazione)
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con
il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo
152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi
liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata
dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori
chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con
liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione
dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i
terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono
depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire
altre forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre
opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al
commissario.
6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di
concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso
dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria
e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data
comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si
applica l'articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 91.
Art.
94 - (Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza,
sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca
d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei
soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in
relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in
cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono
agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
3. Si applicano l'articolo 92, comma 5, del presente decreto legislativo e
l'articolo 215 della legge fallimentare.
Art.
95 - (Succursali di banche estere)
1. Quando a una banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione
all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono
essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo
le norme della presente sezione, in quanto compatibili.
2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni
previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.
Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti
Art.
96 - (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia)
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti
istituiti e riconosciuti in Italia.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un
sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema
di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a
un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanza
estero equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie
per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività
nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto
professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale
di questi ultimi.
Art.
96-bis - (Interventi)
1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta
amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche
comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un
sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di
garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie
delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti
delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche
con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché
agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed
operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della
banca;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta
una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali,
provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i
crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1,
lettera b) delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento
collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli
organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo
bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano
almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo
individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione
finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere
inferiore a lire duecento milioni.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che
possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.
7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU,
entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in
circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non
superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il
rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per
adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti
della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi
effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla
liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi
medesimi.
Art.
96-ter - (Poteri della Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla
stabilità del sistema bancario:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i
sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una
ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi
bancarie e con l'attività di vigilanza;
c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di
cointestazione;
d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche
dai sistemi stessi;
e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono
le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a
quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;
f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare
i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella
garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;
g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli
altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie
a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.
Art.
96-quater - (Esclusione)
1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di
inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai
sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla
banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli
obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per
un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione
della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da
tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca
d'Italia.
4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria
revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta
ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 80.
5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei
confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.
Sezione
V
Liquidazione volontaria
Art.
97 - (Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80, se la procedura di
liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità
o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei
liquidator,i nonché dei membri degli organi di sorveglianza.
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste
dall'articolo 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della
procedura di liquidazione.
Capo
II
Gruppo bancario
Sezione I
Capogruppo
Art.
98 - (Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo
bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 70, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista
dall'articolo 61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura
del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo,
della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria,
dell'articolo 2409, terzo comma, del codice civile ovvero ad altra analoga
procedura prevista da leggi speciali e possa essere alterato in modo grave
l'equilibrio finanziario gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di
emanazione del decreto del Ministro del tesoro, salvo che sia prescritto un
termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la
chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per
un periodo non superiore a un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in
parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i
mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi
amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo
esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi
spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello
stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le
informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari
possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti
previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme
di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'articolo 75,
comma 2.
Art.
99 - (Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le
norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze
nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, siano di
eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente, presso la cancelleria del
tribunale del luogo dove la capogruppo ha la sede legale, una relazione sulla
situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie
sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del
gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può
prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito
della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai
commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della
legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 67
della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al
numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in
essere nei tre anni anteriori.
Sezione
II
Società del gruppo
Art.
100 - (Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i
presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione
straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari
straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata
o sia stato nominato l'amministratore giudiziario previsto dall'articolo 2409,
terzo comma, del codice civile, le relative procedure si convertono in
amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio,
dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla
procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti
alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli
dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca
d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria
siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita
l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà
essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della
procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari
straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della
capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli
effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.
Art.
101 - (Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo,
capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina
della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca
d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando
l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente,
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è
soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina
la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata
procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca
d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 99,
comma 5.
Art.
102 - (Procedure proprie delle singole società)
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle
procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi
provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura
dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità
amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca
d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante
ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
Sezione
III
Disposizioni comuni
Art.
103 - (Organi delle procedure)
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono
essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo,
quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto
con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di
altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove
esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di
omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di
sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato
di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in
merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono
personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i
componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire
direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere
determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla
stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate
valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente
ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Art.
104 - (Competenze giurisdizionali)
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista
dall'articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del
gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la
capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti
amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle
società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede
a Roma.
Art.
105 - (Gruppi e società non iscritti all'albo)
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti
dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta
l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto
dall'articolo 64.