TITOLO
VI -
Trasparenza delle condizioni
contrattuali
TESTO
UNICO BANCARIO
Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari
Art.
115 - (Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio
della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività
svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal
capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
Art.
116 - (Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse,
i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione
economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli
interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non
può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo
ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime
addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei
rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare
nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della
pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il
calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto
economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che
devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi
mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la
disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma
dell'articolo 1336 del codice civile.
Art.
117 - (Contratti)
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai
clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari
contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata
nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel
comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del
tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del
rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di
pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli,
individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i
titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o
dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca
d'Italia.
Art.
118 - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni
sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal
CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero
dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1,
il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere,
in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Art.
119 - (Comunicazioni periodiche alla clientela)
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per
iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta
all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del
rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per
i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con
periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale,
trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e
le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni.
Art.120
- (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi)
1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari
emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale
presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta
del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del
prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto
corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Capo
II
Credito al consumo
Art.
121 - (Nozione)
1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di
un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a
favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio
della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo. 3.
Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto
compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al
consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti
stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo
alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del
codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati
contestualmente in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con
il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché
previsti contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di
interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive
sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero
all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa
clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa
trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
Art.
122 - (Tasso annuo effettivo globale)
1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a
carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il
TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il
credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in
particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso
l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere
incluso nel TAEG.
Art.
123 - (Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116. La pubblicità
è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di
validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con
cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo
del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR
individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere
indicato mediante un esempio tipico.
Art.
124 - (Contratti)
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere
eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei
casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne
fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse
nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che
abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di
nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e
l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui
il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla
base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la
determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano
non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime
sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del
finanziatore.
Art.
125 - (Disposizioni varie a tutela dei consumatori)
1. Le norme dettate dall'articolo 1525 del codice civile si applicano anche a
tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un
diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in
prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza
penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto
contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha
diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al
consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni
che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione,
anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 4. Nei casi di
inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il
finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo
che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai
clienti del fornitore.
5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale
il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione
del credito.
Art.
126 - (Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)
1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a
un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di
una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili
dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono
determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi,
nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto.
Capo
III
Regole generali e controlli
Art.
127 - (Regole generali)
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più
favorevole al cliente.
2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal
cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono
assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC
per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco
generale previsto dall'art. 106.
Art.
128 - (Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la
Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire
ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale
previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo
155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a
tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'. 3. Con riguardo ai
soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti
dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni
previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. 4. Con riguardo ai
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le
autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare
le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di
pubblicita', il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC
o delle altre autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito
delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita', anche
di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.