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DECRETO
LEGISLATIVO N. 385/93
E
SUCCESSIVE MODIFICHE
TITOLO
I - Autorità creditizie
Art. 2 - (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta
vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle
materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da
altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal
Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei
lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute
partecipa il Governatore della Banca d'Italia(*).
2. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi
membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR
determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio
funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della
Banca d'Italia.
Art.
3 - (Ministro del tesoro)
1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza
previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli
preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei
provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva,
che deve essere convocata entro trenta giorni.
Art.
4 - (Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le
proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e
III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi
previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di
carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i
criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni
di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del
procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi
carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca
d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da
dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di
vigilanza.
Art.
5 - (Finalità e destinatari della vigilanza)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti
dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione
dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni
in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e
degli intermediari finanziari.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse
attribuiti dalla legge.
Art.
6 - (Rapporti con il diritto comunitario)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le
disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità
europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e
finanziaria.
Art.
7 - (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia
in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro
del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità
giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o
i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente
al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste
di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e
le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità
delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro,
anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le
autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse
alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato
comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di
riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate
all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un
altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso
esplicito delle autorità che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in
Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero
o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonchè relativi a
soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le
autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità
di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a
condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e
dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre
autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.
Art.
8 - (Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di
carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri
provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I
provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della
loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del
tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere
generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate
anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai
soggetti sottoposti a vigilanza.
Art.
9 - (Reclamo al CICR)
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei
poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è
ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30
giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199.
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di
categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione
comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità
per la consultazione prevista dal comma 2.