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PRIVACY E COMUNICAZIONE DATI: RICHIESTA DI COPIA DI ESTRATTI DI CERTIFICATI  STATO CIVILE

OGGETTO: rapporti tra ordinamento dello stato civile e normativa sulla protezione dei dati personali

RIFERIMENTI: art. 185 del r.d. n. 1238 del 1939  sull'ordinamento dello stato civile, legge n. 675/96.

IL FATTO: Un soggetto fa richiesta di copia integrale di estratti di certificati di matrimonio al fine di accertare il regime patrimoniale esistente fra due soggetti sottoposti ad esecuzione forzata ed i loro i rispettivi coniugi.

L’incaricato rifiuta la richiesta. Ha agito correttamente?

La risposta è "dipende". Dipende dalla documentazione che supporta il soggetto richiedente.

LE PREVISIONI DI LEGGE : La regola è che solo gli interessati possono accedere ai loro dati personali. La comunicazione di dati a soggetti privati o enti pubblici economici è inoltre ammessa se prevista da norme di legge o regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675).

Nel caso specifico, trattandosi di una richiesta che si inquadra nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata, il richiedente deve dimostrarsi legittimato. Se egli non presenta nessun documento che lo legittimi all’ottenimento di copia integrale degli estratti di matrimonio, l’incaricato si comporta correttamente se in ossequio alla normativa sulla tutela dei dati personali, risponde alla richiesta con un rifiuto.

Altra cosa è se invece il soggetto presenta insieme alla richiesta una autorizzazione del Procuratore della Repubblica, secondo quanto disposto dall'art. 185 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile.  In questo caso la possibilità di rilasciare copia integrale di estratti degli atti di stato civile è ammessa.

Vedi anche: accesso all'anagrafe

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