PRIVACY
E COMUNICAZIONE
DATI: RICHIESTA DI COPIA DI ESTRATTI DI CERTIFICATI STATO CIVILE
OGGETTO:
rapporti tra ordinamento dello
stato
civile e normativa sulla protezione dei dati personali
RIFERIMENTI:
art. 185 del r.d. n. 1238 del 1939 sull'ordinamento dello stato
civile, legge n. 675/96.
IL
FATTO: Un soggetto fa richiesta di copia integrale di estratti di
certificati di matrimonio al fine di accertare il regime patrimoniale
esistente fra due soggetti sottoposti ad esecuzione forzata ed i loro i
rispettivi coniugi.
L’incaricato
rifiuta la richiesta. Ha agito correttamente?
La
risposta è "dipende". Dipende dalla documentazione che supporta
il soggetto richiedente.
LE
PREVISIONI DI LEGGE
:
La
regola è che solo gli interessati possono accedere ai loro dati personali.
La comunicazione di dati a soggetti privati o enti pubblici economici è
inoltre ammessa se prevista da
norme di legge o regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675).
Nel
caso specifico, trattandosi di una richiesta che si inquadra nell’ambito
di una procedura di esecuzione forzata, il richiedente deve dimostrarsi
legittimato. Se egli non presenta nessun documento che lo legittimi
all’ottenimento di copia integrale degli estratti di matrimonio,
l’incaricato si comporta correttamente se in ossequio alla normativa
sulla tutela dei dati personali, risponde alla richiesta con un rifiuto.
Altra
cosa è se invece il soggetto presenta insieme alla richiesta una
autorizzazione del Procuratore della Repubblica, secondo quanto disposto
dall'art. 185 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato
civile. In
questo caso la possibilità di rilasciare copia integrale di estratti
degli atti di stato civile è ammessa.
Vedi
anche: accesso all'anagrafe
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