NORMATIVA SU ACCESSO E PRIVACY:
COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DI SOGGETTO
PRIVATO O ENTE PUBBLICO ECONOMICO E DI SOGGETTO PUBBLICO
1) COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DI SOGGETTO
PRIVATO O ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 675/96 la comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di un soggetto privato o
di un ente pubblico economico possono avvenire con il consenso
espresso degli interessati o in presenza di uno degli altri
presupposti previsti nel medesimo articolo (art. 20, comma 1,
lett. da a) ad h).
In
particolare, la comunicazione è ammessa quando avvenga in
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 20, comma 1,
lett. c), legge n. 675), mentre una disciplina più rigorosa è
prevista per i c.d. dati "sensibili" (art. 22, comma 1).
2) COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DI SOGGETTO
PUBBLICO
La
normativa in materia di protezione dei dati personali consente
ai soggetti pubblici di comunicare e diffondere dati a privati o
ad enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma
di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675).
Ovviamente i regolamenti adottati da una persona giuridica
privata, non possono essere considerati quale fonte idonea a
disciplinare la comunicazione e la diffusione di dati personali
ai sensi degli artt. 20, comma 1, lett. c) e 27, comma 3, della
legge n. 675.
Vedi
il caso delle richieste
all'anagrafe |