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NORMATIVA SU ACCESSO E PRIVACY:

COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DI SOGGETTO PRIVATO O ENTE PUBBLICO ECONOMICO E DI SOGGETTO PUBBLICO

1) COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DI SOGGETTO PRIVATO O ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 675/96 la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di un soggetto privato o di un ente pubblico economico possono avvenire con il consenso espresso degli interessati o in presenza di uno degli altri presupposti previsti nel medesimo articolo (art. 20, comma 1, lett. da a) ad h).

In particolare, la comunicazione è ammessa quando avvenga in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 20, comma 1, lett. c), legge n. 675), mentre una disciplina più rigorosa è prevista per i c.d. dati "sensibili" (art. 22, comma 1).

2) COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DI SOGGETTO PUBBLICO

La normativa in materia di protezione dei dati personali consente ai soggetti pubblici di comunicare e diffondere dati a privati o ad enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675).

Ovviamente i regolamenti adottati da una persona giuridica privata, non possono essere considerati quale fonte idonea a disciplinare la comunicazione e la diffusione di dati personali ai sensi degli artt. 20, comma 1, lett. c) e 27, comma 3, della legge n. 675.   

Vedi il caso delle richieste all'anagrafe