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continua...AUTORIZZAZIONI
GENERALI 2002
Autorizzazione
n. 5/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di
titolari.
Autorizzazione
n. 6/2002 al trattamento di dati sensibili da parte degli
investigatori privati.
Autorizzazione
n. 7/2002 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
Autorizzazione
n. 5/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di
titolari
IL
GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
autorizza
- il
trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 22, comma 1, della legge n.
675/1996 , fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, secondo
le prescrizioni di seguito indicate.
CAPO I.
Attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi, del
settore turistico, del trasporto
1)
Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione:
a)
imprese autorizzate all’esercizio dell'attività bancaria e creditizia o
assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in stato di liquidazione
coatta amministrativa;
b)
società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza,
ovvero fondi o casse di previdenza;
c)
società ed altri organismi di intermediazione finanziaria, in particolare per
la gestione o l’intermediazione di fondi comuni di investimento o di valori
mobiliari;
d)
società ed altri organismi che emettono carte di credito o altri mezzi di
pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
e)
imprese che svolgono autonome attività strettamente connesse e strumentali a
quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative alla rilevazione dei
rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di documenti, alla
trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento della corrispondenza,
nonché alla gestione di esattorie o tesorerie;
f)
imprese che operano nel settore turistico o alberghiero o del trasporto, agenzie
di viaggio e operatori turistici.
2)
Finalità del trattamento.
La presente
autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali
che i soggetti di cui al punto 1) assumono, nel proprio settore di attività, al
fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti
dall’interessato.
L'autorizzazione
è rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi
previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa comunitaria, dalla legge,
dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organi
di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti.
Il trattamento
avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri e scritture
contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per
espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di imprese,
società, cooperative o consorzi.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.
Il trattamento
può riguardare i dati sensibili attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i
beni, le prestazioni o i servizi, in misura strettamente pertinente a quanto
specificamente richiesto dall'interessato che abbia manifestato il proprio
consenso scritto ed informato. Nei medesimi limiti, è possibile trattare dati
relativi a terzi, allorché non sia altrimenti possibile procedere alla
fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi.
Qualora il
consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la
manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.
4) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati
sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al
perseguimento delle finalità di cui al punto 2), a soggetti pubblici o privati,
ivi compresi fondi e casse di previdenza ed assistenza o società controllate e
collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, nonché, ove necessario,
ai familiari dell’interessato.
I titolari del
trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle
modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art.
13, comma 1, lettera c), n. 4) legge n. 675/1996 ), devono conservare un elenco
dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle
specifiche categorie di dati comunicati.
I dati
sensibili non possono essere diffusi.
CAPO II.
Sondaggi e ricerche
1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del
trattamento.
Imprese, società,
istituti ed altri organismi o soggetti privati, ai soli fini del compimento di
sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.
Il sondaggio o
la ricerca devono essere effettuati per scopi puntualmente determinati e
legittimi, noti all'interessato.
2)
Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.
Il trattamento
può riguardare i dati attinenti ai soggetti che abbiano manifestato il proprio
consenso informato e che abbiano risposto a questionari o ad interviste
effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di
altre ricerche campionarie.
Il consenso
deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.
I dati
personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il trattamento di
dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi
scopi.
3) Conservazione dei dati.
Il trattamento
successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati,
neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra
informazione.
I dati
personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi anonimi
subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla
registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata
senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero
elevato.
Entro tale
ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare della raccolta,
nonché per i suoi responsabili o incaricati, di utilizzare i dati personali al
fine di verificare presso gli interessati la veridicità o l'esattezza dei
campioni.
4)
Comunicazione dei dati.
I dati
sensibili non possono essere né comunicati né diffusi.
I campioni del
sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi in forma
individuale o aggregata, sempreché non possano essere associati, anche a
seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.
CAPO III.
Attività di elaborazione di dati
1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.
Imprese, società,
istituti ed altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività
svolta nell'interesse di altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati
ed altre operazioni di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.
2)
Prescrizioni applicabili.
Il trattamento
è regolato dalle autorizzazioni:
a)
n. 1/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002, concernente il trattamento dei dati
sensibili a cura, in particolare, delle parti di un rapporto di lavoro qualora
le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale
autorizzazione;
b)
n. 4/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002, riguardante il trattamento dei dati
sensibili ad opera dei liberi professionisti e di altri soggetti equiparati,
qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale
autorizzazione.
Qualora il
consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la
manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.
CAPO IV.
Attività di selezione del personale
1)
Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del
trattamento.
La presente
autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società,
agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di
un'attività svolta anche di propria iniziativa nell'interesse di terzi, ai soli
fini della ricerca o della selezione di personale.
2)
Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.
Il trattamento
può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale
ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di
collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e
legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.
Il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei
candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia
finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei
candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del
riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi
bellici o da ragioni di servizio.
Qualora il
consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la
manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.
Il trattamento
deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità,
sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel
caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare
attraverso l'invio di curricula.
Non è
consentito il trattamento dei dati:
a)
idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica, e la
vita sessuale;
b)
inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore;
c)
in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire
discriminazioni.
3) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica possono essere
comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità
di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente
menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.
I dati
sensibili non possono essere diffusi.
CAPO V.
Mediazione a fini matrimoniali
1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.
La presente
autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società,
agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che esercitano, anche
attraverso agenzie autorizzate, un'attività di mediazione a fini matrimoniali o
di instaurazione di un rapporto di convivenza.
2)
Finalità del trattamento.
L’autorizzazione
è rilasciata, anche senza richiesta, ai soli fini dell'esecuzione dei singoli
incarichi conferiti in conformità alle leggi e ai regolamenti.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento
può riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente
interessate al matrimonio o alla convivenza.
Non è
consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di età in base
all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge
italiana.
4) Categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento
può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili in
relazione allo specifico profilo o alla personalità descritto o richiesto dalle
persone interessate al matrimonio o alla convivenza.
I dati devono
essere forniti personalmente dai medesimi interessati.
L'informativa
preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie
di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.
5)
Comunicazione dei dati.
I dati possono
essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti all’esecuzione degli
specifici incarichi ricevuti.
I titolari del
trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle
modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art.
13, comma 1, lettera c), n. 4), della legge n. 675/1996 ), devono conservare un
elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione
delle specifiche categorie di dati comunicati.
L'eventuale
diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve essere oggetto
di apposita autorizzazione di questa Autorità.
6)
Norme finali.
Restano fermi
gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti, in particolare
nell'ambito della legge penale e della disciplina di pubblica sicurezza, nonché
in materia di tutela dei minori.
CAPO VI.
Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti
Per quanto non
previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano,
altresì, le seguenti prescrizioni:
1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere effettuato anche nel
rispetto dell’autorizzazione n. 2/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002.
Il trattamento
dei dati genetici non è consentito nei casi previsti dalla presente
autorizzazione.
2)
Modalità di trattamento.
Fermi restando
gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e
dal d.P.R. n. 318/1999 , il trattamento dei dati sensibili deve essere
effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati
strettamente correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.
La
comunicazione di dati all’interessato deve avvenire di regola direttamente a
quest’ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall’art.
23, comma 2, della legge n. 675/1996 ), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo
a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso
la previsione di distanze di cortesia.
Resta inoltre
fermo l'obbligo di informare l’interessato, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e
3, della legge n. 675/1996 , anche quando i dati sono raccolti presso terzi.
3) Conservazione dei
dati.
Nel quadro del
rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 9, comma 1, lett. e) della legge 31
dicembre 1996, n. 675 , i dati sensibili possono essere conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità ovvero per
adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente
la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale
conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per l’essenzialità dei dati riferiti a
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli
adempimenti.
Restano fermi i
diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.
Resta altresì
fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche.
4) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei
trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente
autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a
questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme
alle prescrizioni suddette.
Le richieste di
autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di
adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di
cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non
prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da
effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo
che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
5) Norme finali.
Restano fermi
gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di
regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di dati personali e, in particolare:
a)
dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
b)
dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.
Restano altresì
fermi gli obblighi deontologici, previsti anche dai codici deontologici e di
buona condotta adottati in attuazione dell’art. 20 del decreto legislativo n.
467/2001 , nonché gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta
causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto
professionale.
Resta ferma,
infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.
6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La presente
autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno
2003.
Qualora alla
data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già
conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n.
5/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.
Autorizzazione
n. 6/2002 al trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori
privati.
IL
GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(omissis.)
autorizza
-
gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all’art.
22, comma 1, della legge n. 675/1996 , secondo le prescrizioni di
seguito indicate.
1)
Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
La
presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle
persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle
associazioni e agli organismi che esercitano un’attività di
investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni).
Il
trattamento può essere effettuato unicamente:
a)
per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o
difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati
siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
dell’interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al
quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un
altro diritto fondamentale ed inviolabile;
b)
su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale,
per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da
utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova (art.
190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Restano
ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello
svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale
o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:
a)
nell’ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2002 ,
rilasciata il 31 gennaio 2002);
b)
relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale (autorizzazione generale n. 2/2002 , rilasciata il 31 gennaio
2002);
c)
da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(autorizzazione generale n. 3/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002);
d)
da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed
ausiliari (autorizzazione generale n. 4/2002 , rilasciata il 31 gennaio
2002);
e)
relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione generale
n. 7/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002).
2)
Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il
trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all’art. 22, comma
1, della legge n. 675/1996 , qualora ciò sia strettamente
indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi
determinati e legittimi nell’ambito delle finalità di cui al punto
1), che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
I
dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi
conferiti.
3)
Modalità di trattamento.
Gli
investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa
investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività
possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito
incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive
finalità di cui al punto 1).
L’atto
di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si
intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al
quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di
fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro
cui questa deve essere conclusa.
I
dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di
organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).
L’interessato
o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata
ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in
particolare evidenza l’identità e la qualità professionale
dell’investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei
dati.
Nel
caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare
l’interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi
3 e 4 e 22, comma 4 , legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati
per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare
il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni
difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non
incompatibili con quelle precedentemente perseguite.
Il
difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere
informati periodicamente dell’andamento dell’investigazione, anche
al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo all’esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova.
L’investigatore
privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può
avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto
del conferimento dell’incarico.
Nel
caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali
responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto
previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996,
l’investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale
sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni
impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente
pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
Per
quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve
essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute
nell’autorizzazione generale n. 2/2002 , in particolare per ciò che
riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.
Il
trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un
apposito codice di deontologia e di buona condotta, in via di
definizione ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera
h), della legge n. 675/1996.
4)
Conservazione dei dati.
Nel
quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 9, comma 1,
lett. e) della legge n. 675/1996 , i dati sensibili possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario
per eseguire l’incarico ricevuto.
A
tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli
periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto
alle finalità perseguite e all’incarico conferito.
Una
volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve
cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l’immediata
comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico.
La
mera pendenza del procedimento al quale l’investigazione è collegata,
ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione
del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione
valida per la conservazione dei dati da parte dell’investigatore
privato.
5)
Comunicazione e diffusione dei dati.
I
dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito
l’incarico.
I
dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato,
salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell’atto di
incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti affidati.
I
dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se
è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996 ), con
l’osservanza delle norme che regolano la materia.
I
dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
6)
Richieste di autorizzazione.
I
titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta
di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le
richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il
Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente
provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.
7)
Norme finali.
Restano
fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme
di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia
di trattamento di dati personali e, in particolare:
a)
dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo
a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o
su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine
professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;
b)
dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di
infezione da HIV;
c)
dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
d)
dall’art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione
non consensuale delle generalità o dell’immagine della persona offesa
da atti di violenza sessuale.
Restano
fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n.
675/1996 e dal d. P.R. n. 318/1999 .
Restano
fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di
correttezza nell’uso di strumenti o apparecchiature che permettono la
raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di
accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza
e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra
soggetti presenti.
Resta
ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati
per l’esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede
giudiziaria, anche nell’ambito delle investigazioni relative ad un
procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica
anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità
giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 legge n. 675/1996 ).
8)
Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La
presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002
fino al 30 giugno 2003.
Qualora
alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il
trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella
precedente autorizzazione n. 6/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse
entro il 31 maggio 2002.
Autorizzazione
n. 7/2002 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
(omissis.)
IL
GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
autorizza
-
i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui
all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito
specificate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le
seguenti prescrizioni:
CAPO
I.
RAPPORTI DI LAVORO
1)
Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L’autorizzazione
è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e
giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
a)
sono parte di un rapporto di lavoro;
b)
utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee;
c)
conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi
professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
Il
trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o per
esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici
compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o
da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione
del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.
L’autorizzazione
è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un’attività di
composizione di controversie esercitata in conformità alla legge
svolgono un trattamento strettamente necessario al medesimo fine.
2)
Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il
trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto
o intendono assumere la qualità di:
a)
lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in
rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di
associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e
di rapporti analoghi;
b)
amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
c)
consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
CAPO
II.
ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI
1)
Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L’autorizzazione
è rilasciata anche senza richiesta:
a)
ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti
politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati,
associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni,
comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di
lucro, dotati o meno di personalità giuridica, nonché a cooperative
sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi
8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;
b)
ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio,
il recupero, l’istruzione, la formazione professionale, l’assistenza
socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei
soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e
conviventi.
Il
trattamento deve essere strettamente necessario per perseguire scopi
determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo
statuto o da un contratto collettivo.
2)
Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il
trattamento può riguardare dati attinenti:
a)
ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui
l’utilizzazione dei dati sia prevista dall’atto costitutivo o dallo
statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di
adesione;
b)
a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi
prestati dall'associazione, dall’ente o dal diverso organismo.
CAPO
III.
LIBERI PROFESSIONISTI
1)
Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L’autorizzazione
è rilasciata anche senza richiesta ai:
a)
liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o
elenchi per l’esercizio di un’attività professionale in forma
individuale o associata, anche in conformità al decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96 o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e
consulenza;
b)
soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti
anche ai sensi dell’art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante
l’ordinamento della professione di avvocato;
c)
sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai
sensi dell’art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti,
qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano
contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.
2)
Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il
trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.
I
dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia
strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni
professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.
CAPO
IV.
IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TRATTAMENTI
1)
Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L’autorizzazione
è rilasciata, anche senza richiesta:
a)
ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate
all’esercizio dell’attività bancaria e creditizia, assicurativa o
dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta
amministrativa, ai fini:
1)
dell’accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti,
del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di
cariche direttive o elettive;
2)
dell’accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge,
di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;
3)
dell’accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi
attinenti alla vita umana;
4)
dell’accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto
esercizio dell’attività assicurativa, in relazione ad illeciti
direttamente connessi con la medesima attività.
Per
questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in
una specifica banca di dati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della legge 675/1996 il titolare deve inviare al Garante una dettagliata
relazione sulle modalità del trattamento.
b)
a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell’ambito di
un’attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti
presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli
interessati;
c)
alle società di intermediazione mobiliare, alle società di
investimento a capitale variabile, e alle società di gestione del
risparmio e dei fondi pensione, ai fini dell’accertamento dei
requisiti di onorabilità in applicazione dei decreti legislativi 24
febbraio 1998, n. 58 e 21 aprile 1993, n. 124, dei decreti ministeriali
11 novembre 1998, n. 468 e 14 gennaio 1997, n. 211 e di eventuali altre
norme di legge o di regolamento.
2)
Ulteriori trattamenti.
L'autorizzazione
è rilasciata altresì:
a)
a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi,
dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a
quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per
tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo
perseguimento;
b)
a chiunque, per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia;
c)
a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che
esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata con
licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni e integrazioni).
Il
trattamento deve essere necessario:
1)
per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o
difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello
del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della
personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
2)
su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale,
per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da
utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova
(articoli 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n.
397);
d)
a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge
in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per
poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare
a gare d’appalto;
e)
ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità
morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in
conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti
pubblici.
CAPO
V.
DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
1)Ambito
di applicazione e finalità del trattamento.
L’autorizzazione
è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati
per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo
giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la
diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali.
CAPO
VI.
PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI
Per
quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati
si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:
1)
Dati trattati.
Possono
essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le quali è
ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa.
2)
Modalità di trattamento.
Il
trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con logiche e
mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli
obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati.
Fuori
dei casi previsti dai Capi IV, punto 2 e V, o nei quali la notizia è
acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti
dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 689
del codice di procedura penale in tema di richiesta di certificati,
salvo quanto previsto dall'art. 688 del medesimo codice per ciò che
riguarda l’acquisizione di certificati del casellario giudiziale da
parte di amministrazioni pubbliche e di enti incaricati di pubblici
servizi.
3)
Conservazione dei dati.
Con
riferimento all'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della
legge n. 675/1996 , i dati possono essere conservati per il periodo di
tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.
Ai
sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge , i soggetti
autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei
dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di
assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano
specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e
prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino
eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i
compiti e le prestazioni.
4)
Comunicazione e diffusione.
I
dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a
soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le
finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto
professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.
5)
Richieste di autorizzazione.
I
titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le
richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il
Garante si riserva l’adozione di ogni altro provvedimento per i
trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
Per
quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente
provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle
relative prescrizioni, salvo che il loro accoglimento sia giustificato
da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.
Restano
fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla
normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle
disposizioni contenute nell’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
che vieta al datore di lavoro ai fini dell’assunzione e nello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell’attitudine professionale del lavoratore.
6)
Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La
presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002
fino al 30 giugno 2003.
Qualora
alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il
trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella
precedente autorizzazione n. 7/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse
entro il 31 maggio 2002.
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