Il termine
per adeguarsi alla normativa privacy è ampiamente scaduto!
Non sono state concesse proroghe, chi opera in
assenza di adeguamento è
sanzionabile in ogni momento.
Adozione delle misure minime di sicurezza.
Per
alcuni trattamenti di dati personali deve essere fatta la
notificazione prevista dall’articolo 37
del Codice Privacy.
Il
documento
programmatico. deve essere redatto
e aggiornato ogni anno.
COSA
FARE
Titolare
del trattamento.
Quando
l’attività è svolta individualmente, titolare del trattamento è lo
stesso avvocato. A lui spettano le decisioni sull’uso dei dati, gli
strumenti impiegati, il profilo della sicurezza. Sono
contitolari del medesimo trattamento due professionisti che operano
congiuntamente.
Se
l’attività è invece svolta in forma societaria o associata il
titolare è l’entità nel suo complesso. In questo caso gli
adempimenti previsti dal Codice devono essere attuati unitariamente per
evitare frammentazioni o ripetizioni da parte dei singoli
professionisti.
Responsabile
La
designazione del responsabile del trattamento è facoltativa, ma nelle
grandi organizzazioni ne possono essere designati anche diversi.
Incaricati
Chiunque
ha accesso ai dati (praticanti, personale amministrativo ecc.), deve
essere designato quale incaricato del trattamento, e per iscritto devono
essere indicati anche i compiti.
Informativa
ai clienti SEMPRE.
Consenso
solo in casi specifici.
I
dati comuni e sensibili possono essere trattati senza consenso solo se
il loro uso è necessario per svolgere indagini difensive o far valere
un diritto. Se
tra i dati sensibili vi sono anche informazioni relative a salute e vita
sessuale il diritto difeso o fatto valere in giudizio deve essere
un diritto della personalità o un altro diritto o libertà fondamentale
o inviolabile.
Non
è richiesto il consenso per trattare i dati giudiziari, ma l’avvocato deve
rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione
generale rilasciata a suo tempo dal Garante.
Nomi
delle parti sulle copertine dei fascicoli.
Il
Garante ha anche precisato che, contrariamente a quanto ipotizzato in
diversi quesiti posti ai propri uffici, non occorre sostituire i nomi
delle parti sul fascicolo cartaceo con un codice identificativo: è
sufficiente adottare opportune precauzioni per rendere la documentazione
accessibile solo al personale autorizzato.
Notificazioni
dei trattamenti solo nei casi indicati dal Codice o in quelli
stabiliti dal Garante. Dall'aprile
2004, in base ad un provvedimento dell’Autorità, non sono infatti più
soggetti a notificazione i trattamenti di dati genetici e biometrici
effettuati nel corso di investigazioni difensive o per far valere
o difendere un diritto in giudizio, purché il diritto che si intende
far valere sia almeno dello stesso rango di quello dell’interessato.
Non vanno inoltre notificati i trattamenti di dati economici relativi a
clienti o fornitori, purché l’avvocato non costituisca una banca dati
informatica, con dati sulla solvibilità, situazione patrimoniale ecc.
Adozione
di idonee misure per la salvaguardia dei dati e redazione di un
documento programmatico sulla sicurezza in caso di trattamento di
dati sensibili o giudiziari in via informatica..
I
dati dei clienti, inoltre, devono essere protetti da misure di sicurezza
idonee e preventive per ridurre al minimo i rischi di distruzione,
perdita, accesso non autorizzato ecc. Alcune cautele, le cosiddette
"misure minime" di sicurezza, sono obbligatorie e hanno
risvolti anche sul piano penale. In particolare, l’avvocato che tratta
dati sensibili o giudiziari con mezzi informatici è tenuto a
predisporre un documento programmatico sulla sicurezza (Dps).
Regole
diverse si applicano all’esercizio dell’attività stragiudiziale
(arbitrati, conciliazioni, ricorsi amministrativi) dove il trattamento
dei dati comuni di soggetti diversi dal cliente, a meno che siano dati
ricavabili da fonti pubbliche, deve avvenire con il consenso
dell'interessato. Consenso che deve essere scritto nel caso si tratti di
dati sensibili, giudiziari o di informazioni sulla salute e le abitudini
sessuali.