Legge privacy 675 analisi dei rischi Quando la proroga della proroga della proroga mette a rischio le aziende

 

 

 

Home - Consulenti Privacy

 

:. CHI SIAMO - CONTATTI

 

SERVIZI CONSULENZA

:. RISPOSTE PARERI SULLA PRIVACY

:. CONSULENZA PRIVACY

:. DOCUMENTO PROGRAMMATICO

:. VERIFICHE GRATUITE 

:. FORMAZIONE PRIVACY 

:. SICUREZZA INFORMATICA

:. NOTIFICAZIONE AL GARANTE

 

SEZIONE INFORMATIVA

:. PRIVACY IN PILLOLE

:. SANZIONI

:. CHI DEVE ADEGUARSI?

:. CONTROLLA ADEMPIMENTI

:. CODICE PRIVACY E NORMATIVA

:. PRIVATI E DIRITTO ALLA PRIVACY

 

ARTICOLI PRIVACY

dal 1997

 

NEWS ARTICOLI  

 

NORMATIVE ATTINENTI

:. TESTO UNICO BANCARIO

:. LEGGE 626/94

 

FAQ

 

SITI UTILI

 

:. Tribunali italiani

 

Policy privacy

 

 

Quando la proroga della proroga della proroga mette a rischio le aziende

Ennesimo rinvio di cui molti sembrano gioire.

In realtà c'è poco da stare allegri... perché i rischi di sanzione aumentano invece di diminuire, perché vi chiederete.

Semplice, la conoscenza della normativa sulla tutela dei dati personali è scarsa da parte di P.A., aziende, professionisti ecc. e di proroga in proroga si finisce per essere indotti a pensare che tanto c'é tempo, le cose si faranno...

 

Una cosa deve essere chiara, la proroga riguarda poche misure e non tutti i soggetti.

Innanzitutto non riguarda le misure di sicurezza già previste dal DPR 318/99.

Le misure minime che erano già obbligatorie in passato devono essere adottate ancora oggi senza attendere il decorso di termini transitori.


Anche per la redazione del DPS (documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali)  la proroga vale soltanto per coloro che siano tenuti per la prima volta alla redazione (sulla base della nuova configurazione degli obblighi di sicurezza previsti dal disciplinare tecnico allegato al codice).

 

Il rischio insomma è che per ignoranza si rimandi tutto, finendo per risultare inadempienti e sanzionabili.

 

Ripetiamo non c'è mai stata proroga per informative, ottenimento del consenso, nomina di responsabili ed incaricati interni ed esterni, misure di sicurezza fisiche logiche ed organizzative e loro documentazione per iscritto.

 

Infine è pienamente vigente l’art. 15 del codice, che prevede un preciso obbligo di risarcimento del danno a carico di chi cagioni ad altri un danno per effetto del trattamento dei dati personali (anche per mancata adozione di “idonee” misure di sicurezza ex art. 31 del codice).