LEGGE
PRIVACY, CONSULENTI SICUREZZA
DEL LAVORO
VALUTAZIONE
E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO
D.Lgsl
22/2/2002 n.25 di attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro
i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
Dopo
l’emanazione del D.Lgsl 626/1994 il D.Lgs n.25/2002 può considerarsi
la norma più importante in materia di salute sui luoghi di lavoro.
Il
Decreto norma si applica a tutti gli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro (esclusi quelli che emettono radiazioni
ionizzanti che sono già disciplinati da altra legge) compresi invece
quelli cancerogeni (fatte salve la disposizioni del Titolo VII del DLgsl
626/94 sugli agenti cancerogeni e mutageni ) e si applica anche nei casi
di trasporto di agenti chimici pericolosi (fatte salve le disposizioni
specifiche sul trasporto); non si applica invece al rischio da amianto.
La
norma dà una definizione di agente chimico pericoloso ed altre
definizioni importanti; stabilisce i criteri per la valutazione del
rischio chimico (cioè che cosa si deve prendere in considerazione per
valutare detto rischio); stabilisce che per una attività nuova la
valutazione del rischio chimico deve essere preventiva (cioè non si
inizia l’attività fino a che non si è stimato il rischio chimico)
Essa
prevede misure specifiche di sicurezza (da valutare
e controllare in base a misurazioni di cui all’allegato VIII
sexsties) nei casi di rischio superiore al rischio moderato; tra
queste misure è compresa anche l’attività di sorveglianza medica dei
lavoratori
Prevede
disposizioni in caso di emergenza quali procedure ed esercitazioni con
fornitura di indumenti protettivi e DPI per gli addetti alle emergenze.
Vieta
la produzione, lavorazione e l’impiego di agenti chimici previsti nell’allegato
VIII-quinquies del DLgsl 626/94 (bnaftalammina, amminodifenuile,
benzidina, nitrodifenile) a meno siano presenti in preparati o rifiuti
in percentuali bassissime o a meno che non siano state ammesse deroghe
(prevista apposita procedura autorizzativa)
Amplia
gli obblighi della sorveglianza sanitaria per questo specifico rischio.
Istituisce
un comitato per la determinazione e l’aggiornamento dei valori
limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici.
Stabilisce
che in uno o più decreti saranno recepiti i limiti di esposizione
personale e sarà definito il rischio chimico moderato che
peraltro, nelle more dell’emanazione dei decreti, potrà essere
determinato anche da decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e della salute.
Pone
il Termine di tre mesi ai datori di lavoro per conformarsi alle
disposizioni predette (scadenza 23 Giugno 2002)
Abroga:
-
il
capo II (protezione dal piombo metallico) e gli allegati
I,II,III,IV e VIII (rischi da piombo metallico e da agenti
chimici) del DLgsl 277/91 che pertanto rimane in vigore solo per il
rischio rumore e per il rischio amianto.
-
Il
DLgsl 25/1/1992 n.77 (attuazione dirett. CE in materia di rischi
chimici, fisici e biologici durante il lavoro)
-
le
voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al DPR 303/56 (elenco
sostanze e attività pericolose per le quali era prevista la visita
medica periodica obbligatoria), rimangono le voci attinenti i rischi
fisici e biologici
Da
ora in poi per il rischio da piombo ci si deve riferire alla norma di
cui trattasi ed particolare all’allegato VII quater (che definisce i
limiti biologici e le procedure di sorveglianza sanitaria per detto
rischio).
Ing.
Cesare Lunghi