Internet: la memoria dei
motori di ricerca
in breve
É legittimo che una
sanzione, una condanna o un altro precedente "pregiudizievole"
lontani nel tempo siano per sempre disponibili a tutti e a
chiunque in Internet tramite i comuni motori di ricerca? Trascorso
un congruo periodo di tempo, si ha il diritto di "uscire" da
questo spazio di Internet.
diritto all'oblio
Al
diritto all'oblio,
riconosciuto dal Codice in materia di
protezione dei dati personali, si è appellato un operatore
pubblicitario, che ha presentato ricorso al Garante chiedendo di
disporre nei confronti di un ente pubblico gli opportuni
accorgimenti per interrompere quella che riteneva una perpetua
"gogna" elettronica.
il ricorso
Il ricorrente
lamentava il fatto che chiunque effettuasse in rete una normale
ricerca nominativa a nome suo e della società, tramite uno dei
comuni motori di ricerca in Internet, ricevesse sempre e in primo
luogo non le notizie riguardanti la sua attuale o più recente
attività professionale, ma due provvedimenti con i quali gli erano
state a suo tempo applicate due sanzioni amministrative, una delle
quali risalenti al 1996 e l'altra al 2002. Ciò, sosteneva
l'interessato, pregiudicava l'immagine che la clientela poteva
farsi dell'attività da lui svolta.
Il ricorrente e la sua
società non contestavano né le sanzioni, né il fatto che l'ente
dovesse pubblicarle ufficialmente anche sul sito istituzionale. Si
opponevano, invece, a che i provvedimenti stessi fossero
reperibili indiscriminatamente in Internet sempre e da chiunque,
anche da persone che non avessero consultato il sito dell'ente e
fossero semplicemente intente a contattare la società. Si
chiedeva, quindi, l'adozione di opportune cautele, quali potevano
essere, in alternativa all'oscuramento del nominativo, un accesso
meno "diretto" alle pagine web in questione.
la risposta
dell'ente pubblico
L'ente pubblico ha
fatto presente i propri obblighi nel pubblicizzare le decisioni
adottate nel proprio Bollettino Ufficiale e sul sito,
rappresentando l'interesse pubblico alla piena conoscibilità,
anche nel tempo, delle sue decisioni: omettendo invece le
generalità del ricorrente e della sua società, sarebbe stato
pressoché inutile per i cittadini interessati consultare le
decisioni che mirano proprio ad informare specificamente sulle
violazioni amministrative. L'ente ha dato la sua immediata
disponibilità a ricercare gli opportuni accorgimenti e, su questa
base, è stato avviato un delicato accertamento tecnico. Diverse
ipotesi non risultavano tecnicamente praticabili o soddisfacenti.
Né si poteva ignorare la circostanza che per le decisioni dei
soggetti pubblici non è obbligatoria la cautela di omettere i
nominativi nelle decisioni pubblicate, ipotesi prevista dal Codice
in materia di protezione dei dati personali solo per le sentenze
dell'autorità giudiziaria accessibili in Internet.
la decisione del Garante
Il
Garante ha disposto, dunque, che
l'ente pubblico continui a pubblicare sul proprio sito le proprie
decisioni, anche a distanza di tempo, predisponendo però
nell'ambito del proprio sito web, entro un trimestre, una sezione
per i vecchi provvedimenti (dove collocare ad esempio la predetta
decisione del 1996) consultabile da tutti tramite il sito, ma
attraverso l'indirizzo dell'ente, anziché mediante una domanda a
tappeto tramite i motori esterni di ricerca. Tale pagina,
ricercabile nel motore di ricerca interno al sito, dovrà essere
esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti
un comune motore di ricerca, anziché il sito stesso.
Entro lo stesso termine, l'ente individuerà altresì il periodo
temporale, proporzionato al raggiungimento delle proprie finalità
durante il quale i propri provvedimenti saranno liberamente
reperibili in Internet anche tramite motori di ricerca (come
ancora avviene per la predetta decisione del 2002).
newsletter di aprile 2005