PRIVACY
E PROTESTO CAMBIARIO:
BANCA
HO DIRITTO ALL'OBLIO!
Per
diritto
all’oblio s'intende l’interesse
giuridicamente rilevante a che i propri dati personali non siano
conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
Chi
è stato protestato sa che la normativa sulla redazione, la
cancellazione e la rettifica dei dati dei
protesti è, ad oggi, poco rispettosa dei diritti degli interessati (il
protestato che ha pagato). Per la verità alcuni aspetti normativi sono
discutibili ma è soprattutto la prassi ad essere poco rispettosa dei
diritti dell'interessato.
La
legge sulla privacy è intervenuta in materia in modo decisivo e
altrettanto decisivi sono stati gli interventi del Garante, ma vediamo
nel dettaglio...
Legge n.235/2000
Prevede
che la notizia di ciascun protesto
venga conservata nel registro informatico dei protesti, fino alla sua
cancellazione o, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni
dalla data della registrazione.
Decreto n.316
del d del Ministero dell’industria, art. 13
(modalità
di attuazione del registro informatico dei protesti)
Permette a chiunque di pubblicare o di organizzare in banche
dati le notizie dei protesti, anche oltre i 5 anni del registro informatico, con il
solo obbligo di indicare la data alla quale i dati pubblicati sono
aggiornati.
Il
Garante per
la privacy
(Provvedimento del
7 febbraio 2002)
E'
intervenuto per la vicenda di una centrale rischi privata
che aveva conservato nel proprio archivio, dati relativi ad un protesto
del 1997 (nonostante la riabilitazione e la cancellazione dalla camera di
commercio) ed ha affermato che i
soggetti privati che gestiscono banche dati o archivi, con informazioni risalenti indietro nel tempo e comunque
cancellate, NON possono, anche in caso di eventuale consenso
dell’interessato, continuare a conservare tali dati.
La
presenza dell'art.13
del decreto sopra citato rende di fatto difficile, per un soggetto che
è stato protestato, la permanenza nel mercato del credito regolare.
In
occasione di una richiesta di un
finanziamento difatti è prassi consultare le banche dati dei cattivi
pagatori e visto che tali banche sono spesso non aggiornate il problema
è di notevoli dimensioni e rischia di condurre molti soggetti verso l'usura.
E'
auspicabile dunque si sanzionino i casi di "trattamento dati
eccedente le finalità perseguite" (violazione dell'art. 9) e
soprattutto si regolamenti la gestione delle banche dati private, magari
con l'atteso codice di autodisciplina del settore. Un ultimo appunto,
sarebbe opportuno ridurre il tempo necessario per ottenere la
riabilitazione, un anno è veramente troppo (dopo aver pagato tutto con
interessi e balzelli!!
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