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Roma,
24 luglio 2002
DECRETO
INTERMINISTERIALE :
Istituzione
del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle
telecomunicazioni
nelle
pubbliche amministrazioni
IL
MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE
TECNOLOGIE
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Cosa
è, cosa fa il Comitato?
VISTO
il decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante: "Trasformazione
dell’amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione
del Ministero";
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente: "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni";
VISTA
la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318 recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni";
VISTO
il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", e successive modificazioni;
VISTO
il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazione al
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n.
400, in
materia
di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla
legge 3
agosto
2001, n. 317;.2
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di innovazione
e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca";
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001, recante
"Istituzione del Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie";
VISTA
la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 6 dicembre 2001 relativa
ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza
delle reti
e dell’informazione;
VISTA
la direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 21 dicembre
2001, recante "Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione";
VISTO
l’articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante
"Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)";
VISTA
la direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di intesa
con il Ministro
delle comunicazioni, del 16 gennaio 2002 in materia di sicurezza
informatica e delle
telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali, che ha previsto l’istituzione
di un Comitato nazionale della sicurezza ICT;
VISTO
il protocollo d’intesa stipulato in data 16 gennaio 2002 tra il Ministro delle comunicazioni e il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, per la predisposizione
di programmi congiunti ai fini della definizione del Piano Nazionale della
Sicurezza ICT, rispondente ai requisiti internazionali di affidabilità e
di gestione del
rischio;
CONSIDERATO
che le informazioni gestite dai sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni costituiscono una grande risorsa del Paese sia per il
valore strategico
di governo sia come una grande potenzialità di sviluppo economico e che
tale patrimonio deve essere opportunamente protetto e tutelato da minacce di intrusione, divulgazione
non autorizzata di informazioni, di interruzione e di distruzione del
servizio;
CONSIDERATO
in particolare che le amministrazioni interessate, in relazione alle
predette finalità, hanno convenuto sull’esigenza di aggiornare e
sviluppare gli elementi
conoscitivi, regolamentari, tecnici ed amministrativi relativi
all’effettuazione delle proprie attività istituzionali in materia di sicurezza nelle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in considerazione dell’evoluzione tecnologica.3 e
normativa nella materia, anche alla luce dei piani in corso riguardanti la digitalizzazione
delle pubbliche amministrazioni;
RITENUTO,
a tal fine, indispensabile istituire un Comitato tecnico nazionale sulla
sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche
amministrazioni, quale organismo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni interessate, nell’ambito
della ealizzazione del Piano Naziona le della sicurezza informatica e
delle telecomunicazioni
(ICT);
DECRETANO
ART.
1
Istituzione
del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle
telecomunicazioni nelle pubbliche
amministrazioni
1.
E’ istituito il Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e
delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni (di seguito
denominato Comitato) con funzioni di indirizzo e coordinamento delle
iniziative in materia di sicurezza nelle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, di cui alla direttiva
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002.
2.
Il Comitato è composto da cinque esperti, dotati di comprovata e
qualificata competenza professionale in materia, di cui uno con funzioni
di Presidente.
3.
Il Presidente e uno dei membri del Comitato sono nominati dal Ministro
delle comunicazioni. I restanti tre membri sono nominati dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie.
4.
Il Comitato è così composto:
Presidente:
Pref. Vittorio Stelo (Segretario Generale del Ministero delle
comunicazioni),
nominato dal Ministro delle comunicazioni;
Membri:
-
Avv. Massimo Condemi (Capo della Segreteria Tecnica del Ministro delle
comunicazioni), nominato dal Ministro delle comunicazioni;
-
Avv. Carlo Sarzana di S. Ippolito (Presidente aggiunto onorario della
Corte di cassazione), nominato dal Ministro per l’innovazione e le
tecnologie;
-
Prof. Danilo Bruschi (Università degli studi di Milano Dipartimento di
scienze
dell’informazione), nominato dal Ministro per l’innovazione e le
tecnologie;
-
Dott. Giorgio Tonelli (Senior Partner Ambrosetti), nominato dal Ministro
per
l’innovazione e le tecnologie.
5.
Il Comitato, nell’assolvimento dei propri compiti, opera sulla base
degli indirizzi strategici definiti, nell’ambito delle rispettive
competenze istituzionali, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro
per l’innovazione e le tecnologie.
6.
Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale del
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio e dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione (ISCTI) e del Gruppo di lavoro per la sicurezza delle
reti e la tutela delle comunicazioni operante presso il Ministero delle
comunicazioni. Si avvale, altresì, di qualificate risorse esterne
all’amministrazione provenienti dalla comunità scientifica, dalle
imprese
industriali e dai servizi, esperte in problemi della sicurezza informatica
e delle comunicazioni.
7.
Il Comitato termina i suoi lavori entro il 31 dicembre 2004. E’ fatto
salvo l’eventuale rinnovo del Comitato.
ART.
2
Funzioni
del Comitato
1.
Il Comitato, al fine del raggiungimento di un livello di sicurezza nelle
informazioni conforme a criteri standard internazionali e per garantire
integrità e affidabilità dell’informazione, formula le proposte
concernenti le strategie in materia di sicurezza informatica e delle
telecomunicazioni (ICT) per la pubblica amministrazione, in particolare ai
fini della redazione:
a)
del Piano nazionale della sicurezza delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione della pubblica amministrazione, di cui verifica annualmente
lo stato di avanzamento, identificando le eventuali misure correttive;
b)
della predisposizione del modello organizzativo nazionale di sicurezza ICT
per la pubblica amministrazione, del quale verifica la relativa
attivazione e applicazione.
2.
Il Comitato formula, inoltre, proposte in materia di regolamentazione
della certificazione e valutazione della sicurezza, nonché ai fini della
predisposizione di criteri di certificazione e delle linee guida per la
certificazione di sicurezza ICT per la pubblica amministrazione, sulla
base delle normative nazionali, comunitarie e internazionali di
riferimento.
3.
Il Comitato elabora linee guida per la predisposizione delle intese con il
Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla formazione dei
dipendenti pubblici in tema di sicurezza ICT.
ART.
3
Poteri
del Comitato
1.
Il Comitato può, per le finalità di cui all’articolo 1:
a)
convocare e procedere ad audizioni di rappresentanti dei produttori di
apparecchiature e di sistemi informatici e telematici, degli organismi di
telecomunicazioni e di qualsiasi altro soggetto dotato di specifiche
competenze
nelle materie di interesse del Comitato;
b)
richiedere documentazione tecnica ed amministrativa presso i costruttori
di apparecchiature e di sistemi informatici e telematici, nonché presso
gli organismi di telecomunicazioni;
c)
richiedere l’accesso, anche per mezzo di organi tecnici delle
amministrazioni interessate o ad esse collegati, agli impianti, ai locali
ed ai centri elaborazione dati degli organismi di telecomunicazioni e dei
produttori di sistemi informatici e telematici.
2.
Ogni quattro mesi il Comitato, tramite il suo Presidente, riferisce sulle
iniziative adottate e sul relativo stato di avanzamento al Ministro delle
comunicazioni e al
Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, i quali possono chiedere in ogni
momento informazioni sull’andamento dei lavori del Comitato.
ART.
4
Organizzazione
del Comitato
1.
Il Comitato ha sede presso il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio e si avvale di una segreteria
tecnica, con compiti di supporto tecnico e per la raccolta, la selezione e
l’elaborazione del materiale rilevante ai fini dell’attività del
Comitato stesso.
2.
Il Ministero delle comunicazioni e il Dipartimento per l’innovazione e
le tecnologie della Presidenza del Consiglio pongono a disposizione del
Comitato il personale occorrente per lo svolgimento dei compiti di
segreteria tecnica..
ART.
5
Profili
finanziari
1.
Ai componenti del Comitato non spettano compensi in relazione
all’incarico conferito con il presente decreto, salvo il rimborso, per i
componenti non residenti a Roma, delle eventuali spese di viaggio e di
soggiorno sostenute per gli spostamenti connessi allo svolgimento
dell’attività del Comitato.
2.
Alla spesa occorrente a norma del comma 1 si fa fronte, per i membri del
Comitato nominati dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
utilizzando le disponibilità dei fondi iscritti sul capitolo n. 660 del
centro di responsabilità "Innovazione
e tecnologie" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e, per i membri nominati dal Ministro delle comunicazioni,
utilizzando le disponibilità dei fondi iscritti sui capitoli n. 1005 e
1372 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
comunicazioni, nonché sui corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.
Il
presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma,
24 luglio 2002
Il
Ministro delle comunicazioni Il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie
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