IL
COMMENTO DI GIOVANNI BUTTARELLI DELL'AUTORITA' GARANTE SUGLI INTERVENTI
A MODIFICA DELLA LEGGE 675/96
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Il
2002 sarà l’anno certamente più impegnativo da
quando esiste la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Fa capolino anche il principio comunitario di stabilimento, con
una disposizione (art. 1 del decreto, a modifica
dell'art. 2 della legge n. 675/96) che ne recepisce una prima parte
sottoponendo alla legge italiana anche i trattamenti "invisibili"
di dati effettuati da siti web dislocati all’estero su postazioni
informatiche situate in Italia (cookies compresi).
Il principio andrà presto completato, con conseguente piena
applicazione dell’ulteriore disposizione comunitaria che prevede che
ciascun garante nazionale controlli, comunque, tutti i trattamenti che
si svolgono sul territorio nazionale, a prescindere dalla legge
nazionale ad essi applicabile.
Le informative all’interessato sinora allungate da una discreta lista
di responsabili del trattamento risulteranno meglio leggibili, potendovi
figurare in calce l’indicazione di un solo responsabile designato.
Per
le notificazioni, la semplificazione aveva già dato buon esito,
ma era da tempo giunto il momento di aggiornare il modello di
notificazione e di trasformare in un ristretto elenco "in positivo" il novero dei
soggetti realmente tenuti alla notificazione, in quanto titolari di un
trattamento che può comportare in concreto, per modalità o dati,
pregiudizi ai diritti e alle libertà dell’interessato.
Ci
vorrà qualche mese per completare questa manovra.
Verranno chiesti meno consensi, quando si tratta di attuare
obblighi contrattuali e pre-contrattuali.
La
contrattualistica andrà infatti verificata e aggiornata anche in chiave
di garanzie, e si dovrà essere particolarmente prudenti nel convogliare
nell’ordinaria economia contrattuale finalità di trattamento
ulteriori e incompatibili.
Occorrerà rivalutare, poi, l’informativa, che da stanco e formale
adempimento dovrà caratterizzare sempre più una relazione leale e
corretta con l’interessato.
Siamo
in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il recepimento delle due
note direttive comunitarie che esplicitano due principi importantissimi:
balance of interests e prior checking (che trovano posto nella legge n.
675/1996 solo come norme-cornice).
Un
dibattito costruttivo è auspicabile a proposito dei casi del balance of
interests e del prior checking.
Il
titolare del trattamento non può utilizzare dati personali senza
consenso, solo sulla base di una sua autonoma decisione che ritenga
sussistente un non meglio identificato "legittimo interesse"
proprio o del destinatario dei dati.
Un
dibattito potrebbe aiutare ad individuare criteri ragionevoli per stabilire quando
i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (come pure la
sua dignità e un suo concorrente legittimo interesse) non siano
prevalenti.
Si
avverte il bisogno di contributi scientifici anche per i dati "semi-sensibili"
che per loro stessa natura (o per il modo con cui sono trattati o per
gli effetti che possono determinare) meritano una valutazione
preliminare all’inizio del trattamento, di modo che si possano
eventualmente prescrivere misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati.
Quale livello di rischio per i diritti e le libertà dell’interessato
(come pure per la sua dignità) si dovrà prendere in questo caso in
considerazione?
Le
sanzioni amministrative e penali sono state rimodulate. Previsto
il ravvedimento operoso in tema di misure di sicurezza e della
incrementata graduabilità dei poteri inibitori del Garante in caso di
trattamenti illeciti o non corretti.
I
codici deontologici, da strumento di autodisciplina non
vincolante si trasformano in vere e proprie fonti secondarie di diritto
rilevanti, dinanzi al giudice e al Garante, per stabilire se un
trattamento sia lecito o meno.
La
disciplina del trattamento di dati
in Internet troverà il perno fondamentale nello strumento flessibile
del codice deontologico che verrà ufficialmente promosso entro il
prossimo 30 giugno.
Di
carne al fuoco torna ad essercene molta. Il dibattito è aperto.
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