Ambito
di applicazione della Legge PRIVACY
Per
evitare che la legge italiana venga aggirata, si prevede la sua
applicazione anche a quei soggetti che, pur avendo giuridicamente sede
in un paese non appartenente all'Unione Europea, utilizzano per il
trattamento dei dati personali, mezzi e/o strumenti, presenti nel
territorio italiano.
Il
Titolare del trattamento deve di conseguenza nominare in Italia un
proprio rappresentante legale, al quale l'interessato possa rivolgersi
per esercitare i suoi diritti ex art. 13.
Segue
il testo integrale dell'art. 2
Ambito
di applicazione
1.
La presente legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis La presente legge si applica
anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque č
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione
europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio
dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell’Unione europea.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis
il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all’Unione europea deve designare ai fini dell’applicazione della
presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato".