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Testo unico
sulla privacy, un codice
Varato dal
governo il Testo Unico in materia di
protezione dei dati personali
(Consiglio dei ministri del 27/06/03, 113).
E'
possibile consultare l'indice
del testo.
In attesa di
materiale ulteriore sintetizziamo alcune novità:
MISURE DI SICUREZZA
Concesso
un anno di tempo (fino a dicembre 2005) per adeguarsi alle misure di
sicurezza, così come definite (sono quelle non previste dal
DPR
318/99 e contenute negli articoli 33,
34 35 e dall'allegato B). Per quelle previste il termine è scaduto.
Generalizzato l'obbligo del
DPS (documento
programmatico sulla sicurezza).
INADEMPIMENTI
Il titolare
che per ragioni tecniche non riesce ad adeguarsi alle misure deve
redigere un documento (avente data certa) in cui motiva le ragioni dei
ritardi. Avrà dunque tempo un anno dall'entrata in vigore del codice per
adeguarsi e nel frattempo dovrà garantire che i rischi a cui sono
sottoposti i dati non incrementino.
ENTI PUBBLICI
Concesso
ulteriore tempo, fino a settembre 2004 (prorogato) per approvare i
regolamenti
per i dati sensibili.
Deve
effettuarsi comunicazione al Garante (vecchio art. 27 della legge
675/96) per lo scambio dati tra soggetti pubblici non previsto da legge
o regolamento. La comunicazione dei dati può iniziare solo decorsi 45
giorni dall'avvenuta comunicazione al Garante (salvo ovviamente
determinazione del Garante di senso contrario).
AUTORIZZAZIONI
Rinnovate le
autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili fino al giugno
2004.
NOTIFICAZIONI
Nei
casi in cui sono obbligatorie (art. 37 del codice) devono effettuarsi
entro l'aprile 2004.
SANITA'
Entro il 30 settembre 2004
(prorogato) adozione di semplificazioni in merito a informativa e
consenso al paziente. Maggiore importanza dell'oralità e manifestazione
a cascata del consenso (al medico di base è sufficiente per esempio).
articolo di
C. Serra - consulente
di www.consulentiprivacy.it
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