PRIVACY IN AZIENDA E
NELLA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE: LE INFORMAZIONI DELLE SCHEDE DI
VALUTAZIONE
In breve - il fatto - il
ricorso - la
decisione del Garante
IN BREVE
Sono dati personali le
informazioni sul lavoratore annotate in schede, note di qualifica,
valutazioni o altri documenti formati dal datore di lavoro, anche se
tali dati, cui il lavoratore ha diritto di accedere, non sono
suscettibili di correzione o rettifica in quanto espressione del libero
e soggettivo convincimento del valutatore.
IL FATTO
Alcuni dipendenti di Poste
Italiane S.p.A chiedono di ottenere copia di una scheda di valutazione
compilata sul loro conto da parte dalla società per cui lavorano. Non
ottenendo risposta i dipendenti ricorrono al Garante della privacy ai
sensi dell' art. 29 della legge n. 675/1996.
IL RICORSO
Il ricorso formulato induce il
Garante a interpellare Poste Italiane S.p.A., che risponde che:
- è in atto un processo di
riorganizzazione e ristrutturazione delle varie strutture aziendali e
che è stata a tal fine attivata una procedura volta ad acquisire notizie
riguardanti i dipendenti interessati, al fine "di individuare le unità
con elevata potenzialità e di accertare le esigenze formative del
predetto personale";
- le istanze di accesso
presentate dagli interessati sono state rifiutate perché le schede in
questione contengono "valutazioni soggettive del datore di lavoro e
quindi riflessioni di colui che le esprime ed in quanto tali non
avrebbero carattere di dato personale.";
- l'efficacia delle
valutazioni comparative necessarie per garantire una gestione efficiente
delle risorse umane si fondea anche sulla loro riservatezza delle
schede;
- la valutazione di un datore
di lavoro, consistendo in una elaborazione del tutto personale, avrebbe
carattere di soggettività e, pertanto, non rientrerebbe nel novero dei
dati di carattere personale, potendosi altrimenti ledere il diritto alla
libertà di pensiero del datore di lavoro.
I RICORRENTI confermano le
proprie richieste ribadendo il loro diritto di accedere in base alla
legge n. 675/1996 ai dati
personali contenuti nella scheda di valutazione richiesta, in quanto
questa rappresenterebbe "il processo finale valutativo sulla base del
quale l’azienda ha effettuato le scelte".
LA DECISIONE DEL GARANTE
Il Garante accoglie il
ricorso dei dipendenti e ordina a Poste Italiane S.p.A. di
consentire agli interessati di accedere ai dati personali agli stessi
riferiti contenuti nelle schede di valutazione.
Vediamo perché:
L’art. 1, comma 2, lettera c),
della legge n. 675/1996
definisce come dato personale "qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica " .
In base a tale specifica
definizione legislativa devono essere considerate come "dato personale"
tutte le informazioni di natura personale, tutti gli elementi distintivi
che contribuiscono a comporre il quadro dei "dati" dell’interessato
relativi alle sue attitudini, capacità, rendimento e prospettive di
impiego e carriera.
Nel caso specifico tali
informazioni personali provengono anche da valutazioni che restano
espressione del libero e soggettivo convincimento del "valutatore" ma
sono comunque soggette alla legge n. 675/1996.
L'interessato, la persona a
cui si riferiscono i dati ha un diritto soggettivo a conoscere le
informazioni di carattere personale che lo riguardano, anche nei casi in
cui tali dati personali non siano eventualmente suscettibili di
correzione in quanto contenuti nell’ambito di un giudizio o di una
valutazione.
Quindi, il diritto di accesso
non limita in alcun modo l’invocato "diritto alla libertà di pensiero"
del datore di lavoro, poiché il diritto dell’interessato a conoscere
dati che lo riguardano non comporta di per sé il diritto ad ottenere una
rettifica di dati personali riportati all’interno di valutazioni rimesse
al discrezionale apprezzamento del datore di lavoro.
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