Legge privacy e videofonini
Videofonini e
privacy, come usarli, quali i limiti ed i rischi

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RADIO24.ilsole24ore.com puntata del 18/02/05 BuongiornoDaRadio24
Intervento su
Videotelefoni e Privacy
In
sintesi:
Lecite le
videochiamate ad uso personale, no alla diffusione di immagini
senza il consenso degli interessati
Cautele anche per l’uso indebito di videofonini sul luogo di
lavoro.
Il provvedimento
adottato dal Garante al termine di una consultazione pubblica
sull’argomento.
Il Garante chiarisce:
1) Se le
videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le immagini
rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero
ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione
dei dati personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche in
questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di
sicurezza dei dati, a risarcire i danni anche morali nel caso
cagioni danni a terzi, a non ledere il diritto all’immagine e al
ritratto.
2) Illecita una comunicazione sistematica attraverso il
videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini,
senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è
necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve
essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili).
3)
L’informativa ed il consenso riguardano anche eventuali terzi,
identificati o identificabili, ripresi nelle immagini.
Il Garante richiama
l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati uffici
pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti la pubblico, l’uso
dei videotelefoni sia inibito. Si tratta di limiti e cautele
(in alcuni Paesi introdotti anche con norme) che possono essere
prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che, se
non sono rispettati, rendono il trattamento illecito o non
corretto.
L'invio ai
produttori del Garante
L’Autorità ha, infine, invitato imprese produttrici di apparecchi
o impegnate nella realizzazione di software di valutare
l’opportunità di dotare di cellulari di nuove funzioni, tra cui
anche segnali luminosi, per rendere più evidente a terzi che il
videotelefono è in funzione, come pure di funzioni per il blocco
della trasmissione dell’immagine senza che venga interrotta la
conversazione.
tratto dalla newletter del Garante del febbraio 2005