Legge privacy 675 analisi dei rischi PRIVACY E GUIDA SISTEMI INFORMATICI

 

 

 

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PRIVACY E GUIDA SISTEMI INFORMATICI

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI Proposta presentata il 5 luglio 2001

Premessa

E’ possibile per l’azienda controllare il corretto uso da parte dei propri dipendenti del personal computer e dei relativi programmi utilizzando i sistemi di controllo a distanza che le attuali tecnologie dell’informazione e comunicazione mettono a disposizione?

Quali regole e quali tecnologie possono essere studiate per garantire al lavoratore il rispetto della sua riservatezza ed all’azienda il diritto di esercitare il suo potere di controllo nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro?

Di fronte alla memoria del server, che immancabilmente registra le "tracce" lasciate dagli utenti quali dati possono essere veramente sottratti al controllo dell’azienda? E che succede se tali dati non possono essere tenuti separati, da un punto di vista tecnico, da quelli che non sono necessari ai fini del controllo? Quali interessi prevalgono?

Il rischio che tali controlli possano essere considerati illegittimi ai sensi dello statuto dei lavoratori, è alto. Ed anche di fronte all’obbligo di conservare tali dati a fini di ordine pubblico, la potenzialità di tali sistemi di controllo a distanza espone ugualmente l’azienda alle pesanti sanzioni penali poste dalla l. N. 300 del 1970. Una legge, questa che in quanto scritta in un periodo in cui non esisteva una situazione confrontabile con le attuali reti telematiche, rischia, soprattutto con il suo articolo 4, di frenare l’accesso e lo sviluppo in azienda di ogni tecnologia dell’informazione e comunicazione, oggi indispensabile anche all’accrescimento professionale delle risorse umane.

Appare evidente che, proprio in questo momento, in cui la legislazione non riesce a tenere il passo rispetto agli sviluppi della tecnologia, l’azienda dovrà, intanto, adottare una politica aziendale trasparente, capace di comunicare con estrema chiarezza al lavoratore i limiti di utilizzo degli strumenti informatici assegnatigli per lo svolgimento delle mansioni attribuite (Internet, e-mail aziendale, ecc.).

E’ per questo che Confindustria, avvalendosi dell’esperienza e delle conoscenze maturate nei settori tecnologicamente avanzati, ha elaborato un’ipotesi di regolamento aziendale il cui scopo è, appunto di mettere a disposizione del sistema uno strumento che, opportunamente modellato sulle singole realtà aziendali, possa limitare l’uso improprio di tali strumenti di lavoro, così contribuendo all’abbattimento dei relativi costi aziendali.

Trattasi, ovviamente, di suggerimenti che inevitabilmente subiranno nel tempo le modifiche richieste dalla introduzione e dall’affidamento ai dipendenti di strumenti tecnologici sempre più nuovi ed aggiornati.

 

MODALITA’ PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI

INFORMATICI AZIENDALI

La progressiva diffusione di nuove tecnologie informatiche espone l’azienda a rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale sia penale, creando al contempo problemi di immagine e sicurezza.

Ed è proprio a quest’ultimo fine che l’azienda ha già provveduto con riferimento, in particolare, alle misure di sicurezza imposte per il trattamento di dati personali dal d.p.r. n. 318 del 28 luglio 1999 nonché dall’art. 15, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675, a dare idonee indicazioni ed istruzioni a tutto il personale interessato dalle predette misure.

Premesso che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza atteggiamenti questi destinati a sorreggere ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto di lavoro, si ritiene utile adottare ulteriori regole interne di comportamento comune, dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti.

I SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

Il personal computer (fisso o mobile) ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati al dipendente sono, come è noto, strumenti di lavoro, pertanto:

tali strumenti vanno custoditi in modo appropriato;

tali strumenti possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione , ovviamente alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali, tantomeno per scopi illeciti;

debbono essere prontamente segnalati all’azienda il furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti.

Ai fini sopra esposti sono, quindi, da evitare atti o comportamenti contrastanti con le predette indicazioni come, ad esempio, quelli qui di seguito richiamati a titolo indicativo.

Utilizzo del personal computer

Onde evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle applicazioni dell’elaboratore, è consentito installare programmi provenienti dall’esterno solo se espressamente autorizzati dalla….[Direzione o persona delegata];

non è consentito l’uso di programmi non distribuiti ufficialmente dal….[inserire nome azienda distributrice] (v. in proposito, gli obblighi imposti dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, sulla tutela giuridica del software e dalla l. 18 agosto 2000, n. 248, contenente nuove norme di tutela del diritto d’autore);

non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC;

non è consentita l’installazione sul proprio PC di mezzi di comunicazione propri (come ad esempio i modem);

sui Pc dotati di scheda audio e/o di lettore CD non è consentito l’ascolto di programmi, files audio o musicali,….. se non a fini prettamente lavorativi.

Utilizzo di supporti magnetici

non è consentito scaricare files contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa;

tutti i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all’attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all’utilizzo da parte della …..[Direzione o persona delegata].

Utilizzo della rete azienda

le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque files che non sia legato all’attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità;

l’azienda si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni files o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisiti o installati in violazione del presente…[Regolamento; Codice di condotta….].

Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi

Navigazione in Internet:

non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate,….. soprattutto in quelli che possono rivelare le opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente;

b) non è consentita l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili…. Salvo casi direttamente autorizzati dalla… [direzione o persona delegata] e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;

c) non è consentito lo scarico di software gratuiti (freeware) e shareware prelevato da siti Internet, ….se non espressamente autorizzato dalla ….[Direzione o persona delegata];

d) è vietata ogni forma di registrazione a siti in cui contenuti non siano legati all’attività lavorativa;

e) non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali a Forum, l’utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nicknames);

non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

Posta elettronica:

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro, si ritiene utile segnalare che:

non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;

non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;

la posta elettronica diretta all’esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da estranei, e dunque, non deve essere usata per inviare documenti di lavoro "strettamente Riservati";

ogni comunicazione (interna ed esterna), inviata o ricevuta, che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni per…. Deve essere visionata od autorizzata dalla….. (Oppure: per ogni comunicazione - interna ed esterna - che ….si deve fare riferimento alle procedure in essere per la corrispondenza ordinaria);

non è consentito l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica …..aziendale per la partecipazione a dibattiti, Forum o mail-list, ….salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

Poiché in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia l’azienda, sia il singolo lavoratore sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, l’azienda verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l’integrità del proprio sistema informatico.

La non osservanza del presente…..[Regolamento; Codice di condotta;…..] può comportare sanzioni disciplinari, civili e penali.

Ulteriori suggerimenti per la stesura del presente…..

[Regolamento; Codice di Condotta;…..]

Al fine di favorire la lettura ed il rispetto di quanto sopra esposto si suggerisce di:

allegare al presente documento la scheda con la "configurazione di sistema" assegnata al PC di riferimento;

segnalare il nominativo della persona cui rivolgersi per ogni richiesta di chiarimento.

Nel caso in cui il presente documento venga posto a conoscenza dei lavoratori interessati per via telematica si suggerisce di aggiungere a margine dello stesso un pulsante – o sistema equivalente – di presa visione da parte del destinatario. Si precisa comunque che, ai fini disciplinari, è necessaria l’affissione del…..[Regolamento; Codice di condotta….] in luogo accessibile a tutti (cfr. art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300 [1]).