Legge privacy 675 analisi dei rischi ACCEDERE ALLE CARTELLE CLINICHE DEI PAZIENTI?

 

 

 

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QUANDO L’AZIENDA FARMACEUTICA SPONSORIZZA LA SPERIMENTAZIONE DI FARMACI, PUO’ ACCEDERE ALLE CARTELLE CLINICHE DEI PAZIENTI?

  Sì, è possibile ma:

-         gli individui che decidono di sperimentare nuovi farmaci devono esprimere il loro consenso consapevole e informato

Questo significa che devono essere messi a conoscenza, in modo chiaro, accurato ed esauriente, di tutti gli aspetti inerenti al trattamento dei loro dati richiamati dall’art. 10 della legge 675/96  (anche dunque l'azienda farmaceutica interessata e la persona, il servizio o l'organismo al quale potersi rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge)

-          le aziende farmaceutiche possono accedere alle cartelle cliniche dei soggetti interessati, osservando VARIE LIMITAZIONI

Innanzitutto l’utilizzo di dati personali (non anonimi dunque), è consentito solo se la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere ugualmente gli scopi della sperimentazione.

Il trattamento deve riguardare solo dati personali idonei a rivelare lo stato di salute ed avere finalità di ricerca scientifica.

Solo se la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge o rientra nel programma di ricerca biomedica o sanitaria, può aver luogo senza il consenso dell'interessato.

Sono queste le fondamentali garanzie indicate dall'Autorità a conclusione di un'istruttoria avviata su richiesta di un'azienda ospedaliera, alla quale le aziende farmaceutiche, che sponsorizzano la sperimentazione di farmaci, avevano chiesto di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti.

Devono essere ovviamente adottate le misure di sicurezza volte a evitare la distruzione, la perdita o l'accesso e l'uso illecito delle informazioni raccolte. L’illecito trattamento dei dati viene sanzionato anche sul piano penale. Qualunque trattamento che non rispetti i principi e le regole indicate dall'Autorità, espone l'autore delle violazioni all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 35 e 37 della legge n. 675/96 (uso illecito dei dati sensibili).