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QUANDO L’AZIENDA
FARMACEUTICA SPONSORIZZA LA SPERIMENTAZIONE DI FARMACI, PUO’
ACCEDERE
ALLE CARTELLE CLINICHE DEI PAZIENTI?
Sì, è possibile ma:
- gli
individui che decidono di sperimentare nuovi farmaci devono esprimere il
loro consenso consapevole e informato
Questo significa che devono essere messi a conoscenza, in modo chiaro,
accurato ed esauriente, di tutti gli aspetti inerenti al trattamento dei
loro dati richiamati dall’art. 10 della legge 675/96 (anche dunque
l'azienda farmaceutica interessata e la persona, il servizio o
l'organismo al quale potersi rivolgere per esercitare i diritti di cui
all’art. 13 della legge)
-
le
aziende farmaceutiche possono accedere alle cartelle cliniche dei
soggetti interessati, osservando VARIE LIMITAZIONI
Innanzitutto l’utilizzo di dati personali (non anonimi dunque), è
consentito solo se la disponibilità di dati solo anonimi su
campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere
ugualmente gli scopi della sperimentazione.
Il
trattamento deve riguardare solo dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute ed avere finalità di ricerca scientifica.
Solo se
la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge o rientra nel
programma di ricerca biomedica o sanitaria, può aver luogo senza
il consenso dell'interessato.
Sono queste le fondamentali garanzie indicate dall'Autorità a
conclusione di un'istruttoria avviata su richiesta di un'azienda
ospedaliera, alla quale le aziende farmaceutiche, che sponsorizzano la
sperimentazione di farmaci, avevano chiesto di accedere alle cartelle
cliniche dei pazienti.
Devono essere ovviamente adottate le misure di sicurezza volte a evitare
la distruzione, la perdita o l'accesso e l'uso illecito delle
informazioni raccolte. L’illecito trattamento dei dati viene sanzionato
anche sul piano penale.
Qualunque trattamento che non
rispetti i principi e le regole indicate dall'Autorità, espone l'autore
delle violazioni all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali
previste agli articoli 35 e 37 della legge n. 675/96 (uso illecito dei
dati sensibili).
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