Portfolio, privacy e: garanzie nei processi formativi degli
alunni
Dichiarazione di Paissan
"Se non ben
utilizzato -commenta il relatore Paissan - il Portfolio può
tradursi in una sorta di schedatura dannosa per gli alunni. Non
si può addossare a un ragazzo un fardello di informazioni
delicate di cui non può più liberarsi fino al termine del corso
di studi". Paissan precisa: "Alla scuola e all'insegnante può
essere utile conoscere informazioni anche molto personali sui
ragazzi, ma queste non possono essere fissate in una
documentazione che l'alunno deve portarsi dietro per anni.
Alcuni dati sulla situazione famigliare, o di tipo sanitario, o
d'ordine psicologico o relativi alla fede o all'origine etnica,
potrebbero tradursi in un marchio, in un grave pregiudizio".
Roma, 1 settembre 2005
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La riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione -scuola primaria e scuola secondaria di primo grado-
ha introdotto la redazione di un documento di valutazione ed
orientamento, denominato "Portfolio (o cartella) delle
competenze individuali", da redigere singolarmente per
ciascun alunno.
Il Portfolio documenta nei cicli di istruzione i processi
formativi degli alunni e ne accompagna in tali ambiti il
percorso scolastico illustrando in un unico contesto, come
strumento didattico, la formazione, l'orientamento e i progressi
educativi.
Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di
alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza
derivanti dalle modalità con cui istituti scolastici pubblici e
privati trattano dati di carattere personale in relazione al
Portfolio.
Non è
previsto, a livello nazionale, un modello tipo di Portfolio sul
piano della forma e dei contenuti in dettaglio del documento.
Ciò determina la proliferazione di documenti molto diversi da
scuola a scuola, come dimostrano alcuni modelli già esaminati
dal Garante, nei quali è richiesto l'inserimento di tipologie di
dati personali assai differenti (o è possibile inserirli o
chiedere il loro inserimento) e nei quali l'alunno può
illustrare rapporti interpersonali di natura privata e vicende
familiari.
Dalle risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei
modelli esaminati (quali, ad esempio, l'indicazione
dell'utilizzo della lingua madre solo nel paese di origine, la
motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del
bambino, la descrizione di particolari vicende che hanno
caratterizzato il periodo post-natale), possono evincersi
informazioni particolarmente delicate come lo stato di
adozione di un minore, nei confronti delle quali l'ordinamento
impone precise cautele.
In alcuni
casi, sono richieste informazioni relative al profilo
psicologico dell'alunno (descrizione di paure o disagi del
minore), al suo stato di salute (notizie su particolari
patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al suo
credo religioso, all'ambiente sociale di estrazione
(acquisizione di informazioni sui suoi familiari) e ad altri
delicati aspetti della sfera privata e a quella di natura
strettamente familiare.
Come trattare i dati personali?
Rispettando i principi generali per la tutela dei dati
personali.
Principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. b), del
Codice)
Il trattamento di dati personali effettuato mediante il
Portfolio è consentito solo per raggiungere le finalità
individuate direttamente dalla predetta legislazione di riforma
(d.lg. n. 59/2004 cit.), ovvero per valutare l'apprendimento e
il comportamento degli studenti e per certificare le competenze
da essi acquisite.
Non sono perseguibili ulteriori finalità attinenti, ad esempio,
all'individuazione del profilo psicologico degli alunni o alla
raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e culturale
di provenienza.
Principio di necessità (art. 3 del Codice)
Laddove le finalità del Portfolio possono essere perseguite
anche senza trattare dati personali, oppure dati identificativi,
il trattamento deve riguardare solo dati anonimi (che non
riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili),
oppure, rispettivamente, dati non identificativi (che
permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato).
Principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. d), del
Codice)
Quando, osservando il principio di necessità, si devono
trattare dati personali, deve verificarsi in ogni singola fase
del loro trattamento se, e come, determinate operazioni (di
raccolta, esame, annotazione, eventuale registrazione, ecc.)
siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alla
finalità di valutazione dell'alunno.
Principio di indispensabilità (art. 22, comma 3; aut. gen. nn.
2/2004 e 3/ 2004)
Particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda
l'eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali
sono acquisibili, attraverso una valutazione obiettiva e
selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il
processo formativo.
Ciascun istituto scolastico, in qualità di titolare del
trattamento, deve attuare le seguenti misure:
Predisposizione del modello di Portfolio
Nel predisporre il modello di Portfolio, occorre adottare
ogni opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati
sensibili o che sono oggetto, nell'ordinamento, di particolari
cautele (es., dati relativi allo stato di affidamento o di
adozione), quando gli stessi non siano strettamente
indispensabili per raggiungere le finalità di documentazione
perseguite. Ciò, con particolare riferimento ai campi nei quali
l'alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali
di natura privata o vicende familiari. I riferimenti a tali
vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio, che deve
rimanere uno strumento didattico per favorire solo la
personalizzazione dei processi formativi scolastici.
Informare gli interessati
Prima di consentire la compilazione del Portfolio, chi
esercita la potestà sull'alunno deve essere informato
specificamente in merito al trattamento dei dati personali.
Nell'informativa occorre indicare gli elementi previsti
dall'art. 13 del Codice e, in particolare, quali sono le
finalità perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i
dati di natura personale, quali sono le conseguenze di un
eventuale rifiuto a fornirli, quali soggetti possono consultare
il Portfolio e per quali scopi.
Istruzioni per la compilazione
L'istituto deve impartire idonee istruzioni ai docenti che
sovraintendono alla compilazione del Portfolio, affinché
adottino particolari cautele nel momento in cui inseriscono o
consentono di inserire dati personali, in particolare quelli
particolarmente delicati o sensibili sopra evidenziati.
Presupposti per inserire dati sensibili
Per quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti
giuridici per trattare i dati sono diversi a seconda che
l'istituto scolastico sia di natura privata o pubblica.
Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso
specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la
potestà; devono poi rispettare le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati
sensibili (art. 26 del Codice e autorizzazioni nn. 2 e 3 del
2004, rinvenibili anche sul sito www.garanteprivacy.it, efficaci
sino al 31 dicembre 2005).
Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il
consenso; devono invece indicare nell'atto di natura
regolamentare che deve essere adottato entro il 31 dicembre
2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati
trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla tematica
in esame (artt. 20 e 154 del Codice, cfr. Provv. del Garante del
30 giugno 2005). Mancando un potere regolamentare in capo ai
singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti
attribuiti al Ministero (art. 75 l. 30 luglio 1999, n. 300),
l'Autorità ha rivolto a quest'ultimo l'invito ad adottare uno
schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili
effettuato da parte di tutti gli istituti scolastici pubblici,
da sottoporre al parere del Garante.
Designare gli incaricati
L'istituto deve designare i soggetti che possono accedere ai
dati contenuti nel Portfolio quali incaricati o, eventualmente,
responsabili del trattamento (artt. 30 e 29 del Codice).
Sicurezza dei dati
Occorre garantire che il trattamento dei dati in questione
avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte
direttamente dal Codice (artt. 31-36 e allegato B)).
Garantire l'esercizio dei diritti
Va garantito l'esercizio da parte di tutti gli interessati
(e in particolare degli esercenti la potestà), dei diritti
individuati dal Codice (art. 7) e, in particolare, del diritto
di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione
dei dati (quando vi sia interesse), la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione alle finalità di valutazione della
formazione scolastica.
Breve conservazione dei dati
Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione
dei dati personali raccolti nel Portfolio, in modo tale che gli
stessi siano conservati solo in una forma che consenta di
identificare gli interessati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti e successivamente trattati (art. 11, comma 1,
lett. e), del Codice).
Rilascio all'interessato
Il Portfolio (alla stregua di quanto indicato negli allegati
B) e C) al citato d.lg. n. 59/2004, secondo cui, nel passaggio
al ciclo scolastico successivo, il Portfolio "si innesta su
quello portato" dall'alunno) deve essere rilasciato allo
studente alla fine del corso degli studi, affinché lo stesso lo
consegni, solo ove ciò sia previsto, al nuovo istituto
scolastico.
dal provvedimento del Garante Privacy del 26 luglio 2005