Legge privacy 675 analisi dei rischi    Accertamenti e controlli ispettivi del Garante

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Accertamenti e controlli ispettivi del Garante

Nella deliberazione che segue vengono individuate le procedure ed i principi che regoleranno il Programma Semestrale delle Attività Ispettive da parte del Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI (omissis.)

DELIBERA:  

1. nel primo semestre dell’anno 2001 le attività ispettive dell'Ufficio del Garante effettuate con esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 della legge sono svolte, di norma, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a. i sopralluoghi effettuati nei luoghi dove si svolgono i trattamenti con esercizio dei poteri di cui al comma 1 dell'art. 32 della legge e dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono di regola disposti quando, per acquisire gli elementi necessari per la compiuta definizione del contesto, non sia ritenuta utile la trasmissione di una richiesta di informazioni o di esibizione di documenti;

b. gli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e le altre rilevazioni effettuati con esercizio dei poteri di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge sono di regola disposti quando, per acquisire gli elementi necessari per la compiuta definizione del contesto, non sia ritenuto opportuno procedere alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti, ovvero nei casi in cui non siano pervenute le informazioni o i documenti richiesti o, se pervenuti, siano ritenuti incompleti o non veritieri;

c. le collaborazioni effettuate su richiesta di soggetti pubblici che esercitano funzioni di accertamento, vigilanza e controllo rispetto alla commissione di illeciti sono disposte dando priorità ai contesti dai quali emergono o potrebbero emergere notizie di reato;


2. le risorse umane a disposizione del Garante per le attività ispettive sono destinate:

- per un terzo, ad investigazioni d’iniziativa e collaborazioni su richiesta di soggetti pubblici che esercitano funzioni di accertamento, vigilanza e controllo rispetto alla commissione di illeciti;

- per un terzo, a verifiche rispetto alle segnalazioni e ai reclami di cui all'art. 31, comma 1, lettera d) della legge, privilegiando quelli caratterizzati da più elevata attendibilità e riguardanti violazioni di maggiore gravità;

- per un terzo, ad indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori e alle verifiche d'iniziativa sui trattamenti che, in base a specifici elementi, si abbia motivo di ritenere siano effettuati in violazione di legge o di regolamento, con equa ripartizione nei diversi settori pubblici e privati;


3. le attività ispettive di cui alle lettere a) e b) del punto 1, quando non sussista il rischio di dispersione o alterazione degli elementi di prova, possono essere effettuate anche con preavviso ovvero richiedendo il preventivo assenso scritto e informato dei titolari o dei responsabili dei trattamenti, nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;


4. le indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori sono effettuate, di regola, con preavviso ai titolari o ai responsabili dei trattamenti;


5. può essere richiesta la collaborazione di altri organi dello Stato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge quando sia utile ai fini della tempestività, speditezza o completezza degli interventi.  

Deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2001