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Accertamenti
e controlli ispettivi del Garante
Nella
deliberazione che segue vengono individuate le procedure ed i principi che
regoleranno il Programma Semestrale delle Attività Ispettive da parte del
Garante.
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e
dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
VISTI
(omissis.)
DELIBERA:
1.
nel primo semestre dell’anno 2001 le attività ispettive dell'Ufficio del
Garante effettuate con esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32
della legge sono svolte, di norma, sulla base dei seguenti principi e criteri:
a.
i sopralluoghi effettuati nei luoghi dove si svolgono i trattamenti con
esercizio dei poteri di cui al comma 1 dell'art. 32 della legge e dell'art. 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono di regola disposti quando, per
acquisire gli elementi necessari per la compiuta definizione del contesto, non
sia ritenuta utile la trasmissione di una richiesta di informazioni o di
esibizione di documenti;
b.
gli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e le altre rilevazioni
effettuati con esercizio dei poteri di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge
sono di regola disposti quando, per acquisire gli elementi necessari per la
compiuta definizione del contesto, non sia ritenuto opportuno procedere alla
richiesta di informazioni o di esibizione di documenti, ovvero nei casi in cui
non siano pervenute le informazioni o i documenti richiesti o, se pervenuti,
siano ritenuti incompleti o non veritieri;
c.
le collaborazioni effettuate su richiesta di soggetti pubblici che esercitano
funzioni di accertamento, vigilanza e controllo rispetto alla commissione di
illeciti sono disposte dando priorità ai contesti dai quali emergono o
potrebbero emergere notizie di reato;
2. le risorse umane a disposizione del Garante per le attività ispettive sono
destinate:
-
per un terzo, ad investigazioni d’iniziativa e collaborazioni su richiesta di
soggetti pubblici che esercitano funzioni di accertamento, vigilanza e controllo
rispetto alla commissione di illeciti;
-
per un terzo, a verifiche rispetto alle segnalazioni e ai reclami di cui all'art.
31, comma 1, lettera d) della legge, privilegiando quelli caratterizzati da più
elevata attendibilità e riguardanti violazioni di maggiore gravità;
-
per un terzo, ad indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in
determinati settori e alle verifiche d'iniziativa sui trattamenti che, in base a
specifici elementi, si abbia motivo di ritenere siano effettuati in violazione
di legge o di regolamento, con equa ripartizione nei diversi settori pubblici e
privati;
3. le attività ispettive di cui alle lettere a) e b) del punto 1, quando non
sussista il rischio di dispersione o alterazione degli elementi di prova,
possono essere effettuate anche con preavviso ovvero richiedendo il preventivo
assenso scritto e informato dei titolari o dei responsabili dei trattamenti, nei
casi e con le modalità indicate dall'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
4. le indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati
settori sono effettuate, di regola, con preavviso ai titolari o ai responsabili
dei trattamenti;
5. può essere richiesta la collaborazione di altri organi dello Stato, ai sensi
dell'art. 32, comma 2, della legge quando sia utile ai fini della tempestività,
speditezza o completezza degli interventi.
Deliberazione
n. 2 del 30 gennaio 2001
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