Privacy:
come
i Provider gestiscono la tua privacy
Cosa è il registro elettronico?
Gli
Internet Provider tengono spesso un registro elettronico, il cosiddetto
Log. Lo scopo di questo registro è quello di controllare la
durata dei vostri (e dei nostri) accessi ad internet, individuando i
siti raggiunti e/o visitati.
Insomma è come fare una fotografia al percorso virtuali compiuto mentre
si naviga su internet.
Nei
moduli che gli Internet Provider fanno compilare, talvolta la tenuta di
questo registro elettronico viene espressamente indicata. L'utente può
allora scegliere se acconsentire o meno all'utilizzo del registro,
qualora ci sia una controversia, come prova, (piena ed
incontrovertibile) degli atti da lui compiuti.
Perché
viene tenuto dagli Internet Provider?
La
tenuta del registro elettronico ha vari fini:
-
contrattuali: il registro può essere usato, in un eventuale giudizio,
come prova della durata degli accessi al servizio Internet e della
correttezza degli importi addebitati;
-
extracontrattuali: il registro può
essere utilizzato, a richiesta dell'autorità giudiziaria, per
verificare la commissione di reati da parte degli utenti;
L'utente,
consapevole di essere controllato (i comportamenti da lui tenuti su
Internet sono registrati dal provider) dovrebbe poi essere scoraggiato
dal commettere reati.
Prima
e dopo la normativa sulla privacy...
Prima
della legge sulla privacy, non si poteva regolare e limitare l'uso del
registro elettronico, che comunque costituisce una forma penetrante di
violazione dell'altrui privacy.
Dopo
la legge n. 675/96 sulla tutela della riservatezza, l'utilizzo e la
conservazione da parte del provider del registro elettronico ha subito
forti limitazioni a tutela della privacy dell'utente.
Attraverso
il registro difatti l'Internet Provider E' del tutto evidente, infatti,
può ricostruire un profilo personale dell'utente, comprese anche
informazioni chiamate sensibili, come quelle riguradanti
l'orientamento politico o sessuale, la fede religiosa ect.
Successivamente
alla legge sulla privacy, il Provider può continuare ad utilizzare il
registro elettronico, ma deve rispettare alcune prescrizioni (introdotte
a partire dall'8 maggio 1997, data dell'entrata in vigore della
normativa).
Cosa
deve fare l'Internet Provider?
-
Il
provider deve dare le informazioni previste all'art. 10 della
675/96 (ad esempio dire come e perché tratta i vostri dati, se è
obbligatorio o meno conferirli, cosa accade se non si comunicano i
dati, a chi e dove i nostri dati possono essere comunicati, quali
sono i nostri diritti...)
-
Deve
informare adeguatamente e correttamente, oralmente o per iscritto,
l'utente dell'esistenza del registro, del tipo di dati
registrati, della finalità e delle modalità del trattamento
-
L'utente,
ottenute queste informazioni, deve dare il suo consenso
(indispensabile) al trattamento dei dati.