Legge privacy 675 analisi dei rischi Legge privacy e minori

 

 

 

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Legge privacy e minori

Minori e diritto di cronaca: "Non basta celare il nome". Il Garante: "Tutela rafforzata sempre. In caso di molestie sessuali, hanno diritto a non rivivere i traumi subiti".

È vietata la diffusione di informazioni che, anche indirettamente, permettano il riconoscimento di minori coinvolti in fatti di cronaca, a maggior ragione quando abbiano subito violenze o molestie sessuali. Renderli identificabili potrebbe far loro rivivere in pubblico i traumi subiti e pregiudicarne l’armonico sviluppo della personalità.

 

Lo ha ribadito il Garante Privacy intervenuto a tutela di una donna e della sua bambina che lamentavano la pubblicazione, su un settimanale locale, di un articolo che dava notizia di un procedimento a carico dell’ex convivente della donna, accusato di violenza e molestie a danno proprio e della sua bambina.

 

Nell’articolo non venivano citati i nomi di alcuna delle parti in causa, ma erano specificati l’età della minore e degli altri soggetti coinvolti, le iniziali del nome e del cognome e l’attività lavorativa prestata dall’imputato, la posizione famigliare della minore nonché l’esatta indicazione del paese di residenza.

 

La donna aveva chiesto al periodico che non venissero pubblicate ulteriori informazioni sulla vicenda. Non avendo ricevuto risposta, si era rivolta al Garante.

 

In seguito all’invito dell’Autorità di rispettare le richieste dell’interessata, l’editore e il direttore avevano sostenuto la legittimità del comportamento del settimanale che, a loro avviso, aveva rispettato il principio dell’ “essenzialità delle notizie riferite dall’articolista giornalista nell’adempiere il proprio diritto di cronaca giudiziaria“.

 

Il Garante ha stabilito, invece, che non è sufficiente celare il nome della vittima per evitarne il riconoscimento. Esistono informazioni collaterali che, se riferite, possono causare un’equivalente identificazione. In particolare, l’indicazione del comune di residenza delle due ha causato la loro individuazione all’interno della cerchia di conoscenti e amici, ledendo il loro diritto a non rivivere in pubblico i traumi subiti.

 

 L’Autorità ha ribadito, inoltre, che il minore ha diritto ad una tutela rafforzata. In primo luogo, ha ricordato il Garante, quando una notizia permette il riconoscimento del minore deve prevalere il diritto alla riservatezza, come stabilito dall’articolo 7 del codice di deontologia sul trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. A maggior ragione, quando ci si trovi di fronte a casi di minori vittime di molestie e violenze di natura sessuale. A ciò deve aggiungersi quanto previsto da varie fonti, nazionali ed internazionali, riguardo ai minori, al fine di non pregiudicarne l’armonico sviluppo. Basti pensare alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, alla Carta di Treviso, all’art. 13 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 (che vieta la divulgazione di notizie o immagini che permettano l’identificazione dei minori coinvolti in procedimenti penali) esteso ad altri casi da due articoli del Codice, all’art.734 bis del codice penale (che vieta la divulgazione delle generalità di persona offesa da violenza sessuale).

 

L’Autorità ha, pertanto, vietato all’editore l’ulteriore diffusione di informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, della bambina e ha posto a carico di quest’ultimo l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento

dal sito ODG.mi.it - Il portale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia