Articolo
9 - Fornitura non richiesta
Articolo
10 - Limiti impiego talune tecniche comunicazione a distanza
Articolo
11 - Irrinunciabilità dei diritti
Articolo
12 - Sanzioni
Articolo
13 - Azioni collettive
Articolo
14 - Foro competente
Articolo
15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo
1 - Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso;
b)
consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta;
c)
fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza
agisce nel quadro della sua attività professionale;
d)
tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un
elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è
riportato nell'allegato I;
e)
operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere
a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a
distanza.
Articolo
2 - Campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti:
a)
relativi ai servizi finanziari un elenco indicativo dei quali è
riportato nell'allegato II;
b)
conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c)
conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d)
relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a
beni immobili, con esclusione della locazione;
e)
conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Articolo
3 - Informazioni per il consumatore
1.
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a)
identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b)
caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c)
prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d)
spese di consegna;
e)
modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f)
esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g)
modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso;
h)
costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i)
durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l)
durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi a esecuzione continuata o
periodica.
2.
Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile,
con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza
impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà
in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.
3.
In caso di comunicazioni telefoniche l'identità del fornitore e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena
di nullità del contratto.
4.
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite
nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui
all'articolo 4.
Articolo
4 - Conferma scritta delle informazioni
1.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su
altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, di tutte
le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima o al momento
della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme
devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti
informazioni:
a)
un informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto
di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo
5, comma 2;
b)
l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
c)
le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d)
le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore a un anno.
2.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi
la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a
distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un unica soluzione e
siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in
tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Articolo
5 - Esercizio del diritto di recesso
1.
Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine
di dieci giorni lavorativi decorrente:
a)
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo
la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa;
b)
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre
il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di
tre mesi e decorre:
a)
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b)
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a)
di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'acconto
del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni
previsto dal comma 1;
b)
di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
c)
di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di
deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d)
di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e)
di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f)
di servizi di scommesse e lotterie.
4.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della
sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le 48 ore successive.
5.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da
questi designata, secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento
del bene.
6.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di
recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al
rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta
giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base a un accordo tra
questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di
diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti
il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai
precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo
concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha
concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento
in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza
alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali
maturati.
Articolo
6 - Esecuzione del contratto
1.
Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2.
In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e
provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il
pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi
prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se
di valore e qualità equivalenti o superiori.
Articolo
7 - Esclusioni
1.
Gli articoli 3, 4 e 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a)
ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b)
ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni a una data determinata o in un periodo stabilito.
Articolo
8 - Pagamento mediante carta
1.
Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia
previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente decreto
legislativo.
2.
L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto
al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento
della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Articolo
9 - Fornitura non richiesta
1.
E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di
una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una
richiesta di pagamento.
2.
Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non
significa consenso.
Articolo
10 - Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1.
L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di
un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2.
Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma
1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere
impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
Articolo11
- Irrinunciabilità dei diritti
1.
I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. é nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.
2.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto
legislativo.
Articolo12
- Sanzioni
1.
Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli
articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, sull'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui
vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Articolo
13 - Azioni collettive
1.
In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Articolo
14 - Foro competente
1.
Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se
ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo
15 - Disposizioni transitorie e finali
1.
Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
2.
Fino alla emanazione di un Testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50 e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il
consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3.
Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, addí 22 maggio 1999