Propaganda elettorale, le regole del Garante
per partiti e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei
cittadini.
07/02/06
Dati
utilizzabili senza consenso
Per
contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda si possono
usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste
elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi
e registri (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed
altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a
chiunque (es. albi professionali). Partiti e candidati possono usare
lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti.
Per i
titolari di cariche elettive vi č la possibilitā di utilizzare
informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali da loro
avute con cittadini ed elettori.
Dati
utilizzabili con il previo consenso
č necessario
il consenso per particolari modalitā di comunicazione elettronica come
sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso
nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o
ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati
presenti sul web per altre finalitā.
Sono
utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi
telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la
disponibilitā a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente
utilizzabili, se si č ottenuto preventivamente il consenso degli
interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone giā
contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es.
referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Dati non
utilizzabili
Non sono in
alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli
archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti
per svolgere attivitā e compiti istituzionali o per prestazioni di
servizi, anche di cura.
Informazione
ai cittadini
I cittadini
devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non
sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data
al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati
raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale
propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha
consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione
dell'informativa fino al 30 giugno 2006.
07/02/06