Legge privacy 675 analisi dei rischi           Legge privacy e dipendenti

 

 

Home - Consulenti Privacy

 

CHI SIAMO - CONTATTI

Mappa del sito

 

SERVIZI DI CONSULENZA

 

:. QUESITI E PARERI SULLA PRIVACY

:. PARERI LEGALI

:. CONSULENZA LEGALE

:. ADEGUAMENTO-CONSULENZA

:. DOCUMENTO PROGRAMMATICO

:. VERIFICHE GRATUITE

:. FORMAZIONE 

:. SICUREZZA INFORMATICA

:. NOTIFICA AL GARANTE

 

SEZIONE INFORMATIVA

:. PRIVACY IN PILLOLE

:. SANZIONI

:. CHI DEVE ADEGUARSI?

:. CONTROLLA ADEMPIMENTI

:. CODICE PRIVACY E NORMATIVA

:. PRIVATI E DIRITTO ALLA PRIVACY

 

ARCHIVIO E NEWS dal 1997

 

NORMATIVE ATTINENTI

TESTO UNICO BANCARIO

LEGGE 626/94

 

FAQ

 

SITI UTILI

 

Policy privacy

 

 

Legge privacy e dipendenti

 

FASCICOLO DEL DIPENDENTE E PRIVACY

 

in breve

I datori di lavoro pubblici e privati devono trattare e conservare i dati dei loro dipendenti nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando anche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea misura di sicurezza per prevenire eventi lesivi della privacy. A maggior ragione se tra le informazioni raccolte compaiono dati sensibili riferiti ad un minore.

il fatto

Una dipendente di una società lamentava una grave violazione della propria riservatezza personale e familiare. I fatti risalgono a dicembre dello scorso anno quando la donna, che occupava temporaneamente la scrivania di un  collega, alzando una cartellina aveva trovato la fotocopia di una lettera da lei stessa inviata al direttore dell’ufficio, nella quale erano riportate anche delicate informazioni sulla condizione di  salute della  figlia minore disabile. Per due volte si era rivolta all’amministrazione contestando l’indebita divulgazione della lettera e chiedendo che tale condotta illegittima non venisse a ripetersi. L’interessata chiedeva anche di conoscere in base a quale norma di legge la lettera fosse stata conosciuta da terzi, addirittura in fotocopia, nonché di avere conferma dell’esistenza di dati personali in possesso della società e la loro comunicazione in modo chiaro e dettagliato.

il ricorso

Non avendo ricevuto una adeguata risposta per iscritto ha sottoposto il caso al Garante. L’Autorità ha  riconosciuto le ragioni della dipendente e ha  ordinato alla società di  astenersi dall’ulteriore  trattamento illecito dei dati personali dell’interessata. Alla società è stato anche imposto di  adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il ripetersi di eventi del genere.

il Garante


Secondo il Garante la presenza ingiustificata di tale fotocopia contenente dati sensibili della dipendente e della figlia minore, al di fuori del fascicolo personale e comunque in un contesto non appropriato, contrasta con la disciplina sulla protezione dei dati personali ed in particolare con  le prescrizioni e le cautele indicate nell’autorizzazione generale che disciplina il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e  con le disposizioni in materia di misure di sicurezza. Va ricordato, peraltro, che i dati sensibili devono essere conservati in una sezione separata del fascicolo personale ed essere accessibili solo al personale autorizzato.

La società, che non ha contestato la ricostruzione della vicenda fatta dalla dipendente, ha avviato una indagine interna, non ancora conclusa, i cui esiti dovranno essere  comunicati al Garante per la valutazione di altre eventuali violazioni e determinazioni di competenza.

La società dovrà anche far conoscere al Garante le misure di sicurezza adottate e  le disposizioni impartite al personale per una doverosa protezione dei dati.  Alla società sono state infine addebitate le spese del procedimento da rifondere direttamente alla dipendente.

 dalla newsletter del 22/10/04 del Garante