DECRETO
LEGISLATIVO n. 282 del luglio 1999
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito
sanitario
(G.U.
n. 191 del 16/8/1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista
la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;
Visto
il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista
la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto
il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
Sentito
il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto
l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 1999;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 luglio 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO
1 - Ambito di applicazione e definizioni
1.
Il
presente decreto disciplina il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute da parte di organismi sanitari pubblici, nonché di
organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie in regime di
convenzione o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.
2.
Il medesimo decreto disciplina anche limitatamente a quanto
specificamente previsto, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute in ambito sanitario da parte di soggetti diversi da quelli
indicati nel comma 1.
3.
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni elencate
nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito
denominata "legge".
ARTICOLO
2 - Informativa e consenso
1.
Dopo
il comma 1 dell'articolo 23 della legge sono inseriti i seguenti:
"1-bis.
Con decreto del ministro della Sanità adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome
di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate
per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del
consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi
sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o
accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento
dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a.
previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in
particolare da parte del medico di medicina generale scelto
dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;
b.
validità nei confronti di più titolari di trattamento, del
consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più
titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni
specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da
parte del medico di medicina generale, detenuti da altri titolari, e alla
pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di
trattamento;
c.
identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per effetto
delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso
possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d.
previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente
articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono
rapporti diretti con i pazienti;
e.
previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di
cui all'articolo 1.
1-ter.
Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto
dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.
In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di
incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei
confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari,
rispettivamente, da chi esercita legalmente la podestà ovvero da un
familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimori.".
2.
Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge, dopo le parole: "all'interessato" sono inserite le seguenti: "o ai
soggetti di cui al comma 1-ter".
ARTICOLO
3 - Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
1.
All'articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono
apportate le seguenti modifiche:
a.
all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: "Per
quanto non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della
legge";
b.
nella lettera c), tra la parola: "interessati" e la
parola "per" è inserita la congiunzione "e";
c.
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis.
Identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e il consenso
possono intervenire successivamente alla richiesta della
prestazione.".
ARTICOLO
4 - Prescrizioni mediche
1.
Fermi
restando i casi in cui norme speciali prevedono che le ricette siano
rilasciate in forma anonima o con particolari annotazioni, con decreto del
ministro della Sanità da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentito il Garante, sono individuati i
medicinali diversi da quelli di cui al comma 2 per la cui prescrizione non
è richiesta l'indicazione delle generalità dell'interessato.
2.
Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del servizio sanitario nazionale sono redatte su apposito
modello, approvato con il decreto di cui al comma 1. Detto modello, la cui
utilizzazione è obbligatoria decorsi 18 mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, e conformato in modo da permettere
di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità
connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini
di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel
rispetto delle norme deontologiche applicabili.
3.
I modelli di cui al comma 2 sono utilizzati entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
4.
Nei casi in cui è fatto obbligo di accertare l'identità
dell'interessato, ai sensi del Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le ricette
sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richieda
l'utilizzo.
5.
Le ricette disciplinate dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono conservate dal
farmacista per il periodo prescritto, e successivamente distrutte, con
modalità atte a escludere l'accesso di terzi ai dati contenuti nelle
stesse.
ARTICOLO
5 - Ricerca medica ed epidemiologica
1.Per
il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute finalizzato a
scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico
il consenso dell'interessato non è necessario qualora la ricerca sia
prevista da un'espressa previsione di legge o rientri nel programma di
ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 13 della legge nei riguardi dei trattamenti di cui al comma
1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono
annotati senza modificare questi ultimi, qualora il risultato di dette
operazioni non produca effetti significativi sul risultato della ricerca.
3.
Resta fermo quanto previsto per la ricerca scientifica dai decreti
legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
ARTICOLO
6 - Carte sanitarie elettroniche
1.
Le
carte sanitarie elettroniche di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 2 del decreto legge
28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 39, sono fornite a tutti i soggetti residenti nelle aree
territoriali delle aziende sanitarie locali nelle quali si svolge la
sperimentazione, previa informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge.
2.Gli
interessati possono opporsi all'inserimento nelle carte di cui al comma 1
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che li riguardano e che
eccedano i dati relativi alla gestione amministrativa e alle situazioni di
interventi di urgenza, quali quelle definite a livello internazionale.
3.
Il decreto del ministro della Sanità di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, determina anche tra le
altre garanzie previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, le categorie di incaricati delle aziende sanitarie
locali e di operatori sanitari che possono accedere alle diverse categorie
di dati inseriti nelle carte, nonché le categorie professionali tenute a
inserire i dati e il periodo massimo entro il quale i dati devono essere
aggiornati.
ARTICOLO
7 - Entrata in vigore
4.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1°
ottobre 1999.
Dato
a Roma, addì 30 luglio 1999