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DATI GENETICI
PRIVACY E GARANZIE
In sintesi
I dati genetici potranno
essere utilizzati solo con particolari modalità e per finalità di tutela
della salute, ricerca scientifica ed epidemiologica o utilizzo
probatorio in sede giudiziaria. Garanzie specifiche accompagneranno la
manifestazione del consenso dell'interessato e il divieto di diffusione.
Autorizzazione
Generale per le strutture sanitarie
L'autorizzazione generale,
necessaria per rendere legittimo il trattamento dei dati genetici, sarà
rivolta agli esercenti le professioni sanitarie, alle strutture
sanitarie pubbliche e private, ai laboratori di genetica, agli enti ed
istituti di ricerca, agli psicologi e consulenti tecnici, ai farmacisti
(limitatamente ai dati indispensabili per la fornitura dei farmaci),
agli avvocati e agli investigatori privati (limitatamente alle
operazioni e ai dati necessari per svolgere investigazioni difensive, a
patto che il diritto sia di pari rango di quello dell'interessato).
Lo schema dell'ormai prossima
autorizzazione generale sul trattamento dei dati genetici predisposto
dall'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali fissa i limiti per l'utilizzo di questa
delicatissima categoria di dati, legata alla sfera più intima della
persona, e per il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità
della persona.
Il testo indica le garanzie necessarie allorquando sia indispensabile
ricorrere all'utilizzazione di dati genetici per circoscritte e
tassative finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo
appartenente alla stessa linea genetica, di ricerca scientifica e
statistica finalizzata alla tutela della salute della collettività in
campo medico, biomedico o epidemiologico, o per finalità probatorie in
un procedimento civile o penale.
Il trattamento è di regola ammesso solo dopo aver acquisito il
consenso scritto dell'interessato e dopo averlo comunque
specificamente informato sugli scopi perseguiti, sui risultati che
si intendono conseguire, sui diritti che egli ha di opporsi al
trattamento, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni
biologici. Il consenso è sempre revocabile.
Sono previsti particolari obblighi riguardanti la sicurezza dei dati,
la cifratura dei dati e dei campioni biologici e sul periodo di
conservazione dei dati, che non deve eccedere quello strettamente
necessario agli scopi per i quali sono raccolti.
I dati genetici non potranno essere diffusi se non in forma
aggregata.
febbraio 2005 dal sito del
Garante Privacy
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