PRIVACY:
BANCA,
CLIENTE E CENTRALE RISCHI
E'
legittimo che la banca effettui operazioni finalizzate
all’acquisizione, presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, di
informazioni relative alle esposizioni del cliente o alle garanzie
prestate nei confronti di terzi. E' altresì legittimo che tali
informazioni vengano utilizzate poi per finalità aziendali.
Non
necessariamente tali operazioni devono DIFATTI essere subordinate al
previo consenso dell’interessato, potendo operare anche i presupposti
di cui agli art. 12,
comma 1, lettera f), e 20,
comma 1, lettera e), della legge n. 675, secondo cui il
trattamento e la comunicazione a terzi è ammessa "se i
dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale".
Si
intende rientrante nel comma sopra citato il complesso
degli accertamenti, dei giudizi e delle stime sulle attività
finanziarie, produttive, commerciali, professionali, con particolare
riferimento alle valutazioni sulla affidabilità, solvibilità e, più
in generale, sulla capacità economica dei singoli operatori.
Si tratta
di accertamenti che possono rientrare anche nella normale prassi
bancaria e che possono rendersi necessari ai fini di una corretta
valutazione del rischio di credito.
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